Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_598/2009 {T 0/2}
Sentenza del 4 agosto 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Parti
S.__________,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Giringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazioni complementari all'AVS/AI (ritardata giustizia),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 maggio 2009.
Visto:
gli atti di ricorso 7 e 9 luglio 2009 (timbro postale), con implicita domanda di assistenza giudiziaria, contro il giudizio del 19 maggio 2009 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto l'impugnativa per denegata/ritardata giustizia presentata da S.__________ contro la Cassa di compensazione AVS del Cantone Ticino in relazione a una sua domanda di prestazioni complementari all'AVS;
considerando:
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana);
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente ha dato prova, rispondendo seppur con difficoltà alle lettere del giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni, di comunque capire la lingua del giudizio impugnato - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente;
che, vista la composizione della Corte, in cui non figura il Giudice federale Rudolf Ursprung, e considerato per di più come il procedimento sia demandato a una Corte diversa da quella che egli presiede, la domanda di ricusazione formulata nei suoi confronti è priva d'oggetto;
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione;
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
che, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335);
che in concreto il tema della causa è sapere se l'amministrazione si sia resa responsabile di ritardata giustizia nell'esaminare la richiesta dell'insorgente;
che, per costante giurisprudenza, il tribunale adito da un ricorso per ritardata giustizia verifica infatti unicamente la conformità della durata con cui l'autorità amministrativa esamina la richiesta presentatale, non potendo per contro statuire sul merito della stessa né procedere per la prima volta all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 328/03 del 23 ottobre 2003 consid. 4.2, in SVR 2005 IV n. 26 pag. 101, e K 25/00 del 7 giugno 2000 consid. 2d, in SVR 2001 KV n. 38 pag. 109 con riferimenti);
che nella misura in cui il ricorrente si diffonde lungamente sulla propria situazione finanziaria, familiare e personale, ribadendo la necessità di disporre di una rendita ragionevole AVS, il ricorso non può pertanto essere esaminato, mancando qualsivoglia decisione impugnata sul merito;
che, per il resto, il ricorrente non lascia intendere per quali motivi la Cassa cantonale di compensazione sarebbe incorsa in una ritardata giustizia o avrebbe trattato la sua domanda in maniera eccessivamente lunga o perché il giudice cantonale avrebbe violato il diritto federale, negando a torto un caso di ritardata giustizia;
che in assenza di una siffatta motivazione pertinente al tema della causa non è possibile entrare nel merito del ricorso;
che pertanto, il presente ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2 pag. 128), senza necessità di esaminarne la (dubbia) tempestività;
che viste le particolari circostanze non si riscuotono spese;
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto;
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 4 agosto 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Borella Grisanti