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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_6/2009 {T 0/2}
Sentenza del 7 agosto 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Parti
B.________,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente,
R.________,
S.________,
persone interessate
X.________ Sagl.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 novembre 2008.
Considerando:
che per decisione su opposizione del 18 gennaio 2008 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha chiesto nei confronti di B.________, gerente con diritto di firma individuale della fallita X.________ Sagl, il risarcimento - ai sensi dell'art. 52 LAVS - di fr. 40'609.40 per il mancato pagamento di contributi AVS/A/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni 2003 e 2004, in via solidale con i due soci gerenti R.________ e S.________;
che, per pronuncia del 18 novembre 2008, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di B.________;
che B.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale;
che il 13 maggio 2009, allegando i relativi bollettini di versamento, la Cassa ha comunicato l'avvenuto pagamento, in data 27 aprile 2009, di fr. 40'609.40 - pari all'importo del danno subito;
che B.________ ha avuto modo di determinarsi sull'avvenuto pagamento;
che, per consolidata prassi, un processo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS diventa privo di oggetto se un debitore solidale paga interamente l'importo di cui è chiesto il risarcimento (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC; con riferimento alla situazione valida sotto l'imperio della vOG, v. decreti del Tribunale federale delle assicurazioni H 215/04 del 17 dicembre 2004, H 155/94 del 22 agosto 1994, H 83/86 del 12 dicembre 1988 con riferimenti; v. inoltre MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 21 all'art. 32 LTF; cfr. anche DTF 91 II 146 consid. 1 pag. 149);
che in effetti, ai sensi dell'art. 147 cpv. 1 CO, in quanto uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati,
che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF);
che a prescindere da quelli che sono i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili (questione, questa, che esula dalla presente procedura; DTF 119 V 86 consid. 5a pag. 87; v. ad esempio sentenza H 10/07 del 7 marzo 2008, consid. 6.2, e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 195/95 del 5 marzo 1996, in VSI 1996 pag. 306, consid. 6, pag. 308), la causa va pertanto stralciata dai ruoli;
che infatti è pacifica l'estinzione integrale, mediante il versamento di cui sopra, del credito risarcitorio avversato nel ricorso e che costituisce l'oggetto della lite;
che in questo modo il giudizio cantonale del 18 novembre 2008 e la decisione su opposizione del 18 gennaio 2008 non acquistano autorità di cosa giudicata (decreto 9C_680/2007 dell'8 gennaio 2008 con riferimenti e sentenza H 232/04 del 2 febbraio 2006 consid. 3.1);
che giusta il menzionato disposto di cui all'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, oltre a dichiarare terminato il processo, statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite;
che in tal caso le spese e le ripetibili vengono stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo, sulla base di una rapida valutazione degli atti e senza inutile dispendio (DTF 125 V 373 consid. 2a pag. 374; DTF 123 II 285 consid. 4; 120 Ia 165 consid; 118 Ia 488 consid. 4a pag. 494; cfr. pure sentenza 2C_201/2008 del 14 luglio 2008, consid. 2.3);
che il Tribunale federale, giova precisarlo, non esamina nel dettaglio quale sarebbe stato l'esito normale del processo, ma si limita ad eseguire un apprezzamento sommario della vertenza in base agli atti di causa, la decisione sulle spese non essendo equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (decisione 2A.63/2007 del 29 maggio 2007 consid. 5.1; K 139/03 del 2 dicembre 2004, consid. 2.1, in Anwaltsrevue 2005 pag. 123);
che, passando ora in rassegna sommariamente le censure del ricorrente, non è di rilievo il fatto che la società fosse di fatto dominata dai soci gerenti, poiché comunque, in qualità di gerente, ancorché non socio, di tutto sommato una piccola Sagl, alle cui dipendenze, stando alle dichiarazioni salariali agli atti in questione, lavoravano da sette a dieci persone, egli doveva (tempestivamente) accertarsi dell'effettivo versamento dei contributi sociali e non poteva certo esimersi dagli obblighi di controllo e di vigilanza incombentigli in virtù della sua funzione (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 292/03 del 7 aprile 2004 consid. 3.1; cfr. pure sentenza H 207/06 del 19 luglio 2007 consid. 4.2.3 in SVR 2008 AHV n. 5 pag. 13);
che per quanto accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente ha invece atteso le comunicazioni del 21 e del 25 aprile 2005 di R.________ per attivarsi e chiedere, con lo scritto 2 maggio 2005, informazioni sulle cause della grave situazione economica in cui versava la Sagl;
che la prassi prescrive agli organi societari obblighi di diligenza e di controllo accresciuti in presenza soprattutto di imprese di modesta entità con strutture tutto sommato semplici e ben controllabili, come può ritenersi quella in esame (DTF 108 V 199 consid. 3b pag. 203; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 293/02 del 20 maggio 2003 consid. 4);
che il ricorrente, titolare di uno studio commerciale, non poteva non conoscere gli oneri derivantigli dalla sua posizione di gerente;
che non è di nessun rilievo il fatto che il ricorrente non fosse socio poiché comunque egli risponde del danno causato alla cassa di compensazione secondo gli stessi principi validi per gli organi di una società anonima (DTF 126 V 237), avendo in qualità di gerente gli stessi obblighi di diligenza stabiliti dall'art. 717 CO, tra i quali rientra fra l'altro anche il controllo dell'obbligo di conteggiare e di pagare i contributi sociali (sentenza citata H 292/03 del 7 aprile 2004, consid. 3.1 con riferimenti);
che pure il richiamo alla buona fede fra cogerenti non appare di particolare pregio, ritenuto che anche in caso di una possibile delega dei compiti di gestione, la fiducia riposta nell'osservanza delle prescrizioni legali da parte di un organo giustifica un allentamento dei controlli reciproci unicamente se l'organo cui viene delegata la gestione degli affari ha dimostrato per lungo tempo un atteggiamento irreprensibile e il possesso di competenze professionali (cfr. sentenza citata H 207/06 consid. 4.2.3), ciò non potendosi verosimilmente affermare in relazione a quanto mostrato dai soci gerenti;
che il vincolo di solidarietà, accennato dal ricorrente, fra gli organi di una società per il danno causato alla cassa di compensazione, non ha per scopo di mettere tutti sullo stesso piano, ma piuttosto di dare facoltà alla Cassa di scegliere contro quale debitore agire, senza riguardo ai rapporti interni (DTF 119 V 86 consid. 5a pag. 87; sul significato e la portata del vincolo di solidarietà nel presente contesto cfr. sentenza citata H 207/06 consid. 4.2.2);
che per il resto una limitazione della responsabilità in ragione della concolpa di uno dei responsabili solidali potrebbe entrare in linea di conto soltanto eccezionalmente in presenza di situazioni particolari, che non parrebbero ricorrere nel caso di specie (DTF 112 II 138 consid. 4a pag. 143 e seg.; cfr. inoltre sentenza citata H 207/06 consid. 4.2.2 con riferimenti);
che nel caso in esame le carenze nell'adempimento dei propri doveri di gerente sarebbero state da ritenere ancora più gravi, poiché sin dall'inizio non sono stati pagati i contributi sociali (cfr. sentenza citata H 292/03 consid. 3.2 in fine);
che in definitiva il ricorso sarebbe stato molto verosimilmente respinto, nella misura della sua ammissibilità;
che pertanto le spese giudiziarie secondo la tariffa ordinaria (art. 65 cpv. 4 lett. a LTF e contrario), tuttavia ridotte, vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1000.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 7 agosto 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Borella Grisanti