Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_241/2009
Sentenza del 24 settembre 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. Roberto Haab,
ricorrente,
contro
Comunione ereditaria fu B.________, composta di:
C.________,
D.________,
patrocinate dall'avv. Rossano Pinna,
E.________,
opponenti.
Oggetto
Rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nel dicembre 2000 la A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 528'853.--, oltre interessi, indicando quale titolo di credito nel precetto esecutivo "riconoscimento di debito di cui alla promissory note del 14 luglio 1997/esecuzione a convalida del sequestro n. 777673". A convalida del predetto sequestro la procedente ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale civile di Biella l'escussa. Quest'ultima è deceduta nel settembre 2002 e le sono succedute le figlie C.________, D.________ e E.________.
B.
Con istanza 5 maggio 2008 la A.________ ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al predetto precetto esecutivo, fondandosi su una sentenza 23 aprile 2008 del Tribunale di Biella con cui l'escussa, e per essa le figlie, sono state condannate a pagare, pro quota, Euro 350'000.37, oltre interessi e spese. All'udienza 11 settembre 2008 D.________, C.________ e E.________ hanno eccepito che tale sentenza era unicamente stata prodotta in fotocopia e che essa non sarebbe definitiva, perché è stata impugnata da E.________. Con giudizio 15 settembre 2008 il Giudice di prime cure ha respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, perché essa è basata su una sentenza estera presentata in fotocopia, non dichiarata conforme all'originale e priva dell'attestazione di esecutività.
C.
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Canton Ticino ha - con sentenza 25 febbraio 2009 - respinto un gravame della A.________. La Corte cantonale ha ritenuto che non erano dati i presupposti per produrre in sede di appello la sentenza estera munita del timbro di conformità all'originale. Essa ha poi considerato che in virtù della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.11; Convenzione di Lugano; CL), la parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza deve produrre una spedizione che riunisce tutte le condizioni per provare la sua autenticità, cosa che la procedente non ha fatto, limitandosi ad esibire una fotocopia della sentenza italiana priva del timbro di conformità.
D.
Con ricorso in materia civile 6 aprile 2009 la A.________ domanda - previo conferimento dell'effetto sospensivo - in via principale l'annullamento della decisione di appello con il rinvio della causa alla prima istanza per nuova decisione. In via subordinata postula la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione. La ricorrente lamenta un eccesso di formalismo e una violazione della CL perché le istanze cantonali non le hanno permesso di produrre la sentenza munita del timbro originale, che ne certifica l'autenticità, e perché le controparti non hanno mai sostenuto che la fotocopia nell'incarto non fosse identica all'originale.
Con decreto del 4 maggio 2009, dopo aver ricevuto le osservazioni di E.________, la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 La sentenza impugnata, emanata in materia di rigetto definitivo dell'opposizione e concernente l'esecuzione di una decisione estera, costituisce una decisione finale nel senso dell'art. 90 LTF (DTF 134 III 141 consid. 2) ed è stata pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa con un valore di lite manifestamente superiore al minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e b n. 1 LTF). Il presente gravame si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2 Il Tribunale federale fonda la propria sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) ed esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che - come già sotto l'egida dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii). L'accertamento dei fatti può essere censurato unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata nei predetti termini qualificati (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638 consid. 2 pag. 639).
2.
2.1 La ricorrente riconosce di aver allegato all'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione innanzi al Pretore una fotocopia non autenticata della decisione italiana su cui ha fondato la sua domanda. Essa sostiene però, invocando autorevole dottrina, che i documenti previsti agli art. 46-47 CL possono essere sostituiti da altre prove e afferma che la Convenzione di Lugano avrebbe per scopo di rendere l'esecuzione più facile e non più difficile rispetto al diritto interno, che richiederebbe una semplice fotocopia. Atteso che le opponenti non avrebbero mai insinuato che la fotocopia acclusa all'istanza non fosse conforme all'originale e che esse hanno inoltrato un atto di appello che riportava una meticolosa narrazione della procedura che ha portato all'emanazione della sentenza italiana, ritiene il giudizio in questione ben noto alle parti e l'eccezione della mera presentazione di una fotocopia una cavillazione.
2.2 L'art. 46 cpv. 1 CL prevede che la parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità. Ciò significa che una semplice fotocopia della decisione di cui si chiede l'esecuzione non è sufficiente (GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2a ed. 2004, n. 3 ad art. 53 Regolamento (CE) 44/2001; LAJOS VÉKás, in European Commentaries on Private International Law, Brussels | Regulation, 2007, n. 1 ad art. 53 Regolamento (CE) 44/2001; Georg Naegeli, in Kommentar zum Lugano-Uebereinkommen, 2008, n. 7 ad art. 46 CL). Sebbene dalla lettera stessa della Convenzione emerga che occorre produrre, per quanto concerne la sentenza di cui si chiede l'esecuzione, i documenti elencati segnatamente nell'art. 46 cpv. 1 CL (v. sulla necessità di una loro presentazione anche la relazione JENARD, GU 1979, C59/1 pag. 50), la dottrina citata nel ricorso non ritiene indispensabile la produzione di tali documenti ed ammette anche l'uso di altri mezzi di prova, quali ad esempio testimoni: essa pare tuttavia giustificare questa possibilità con la perdita del documento in questione e l'impossibilità di procurarsi un nuovo esemplare (GEIMER/SCHUTZE, op. cit., n. 2 segg. ad art. 53 e n. 2 segg. ad art. 55 Regolamento (CE) 44/2001 con il rinvio a GEIMER, Internationales Zivilprozessrechts, 5a ed. 2005, n. 1704). Ora tale eventualità non si verifica nella fattispecie, atteso che la ricorrente medesima afferma di aver versato agli atti innanzi alla seconda istanza cantonale una fotocopia della decisione estera munita di un'attestazione originale di conformità. La ricorrente non può nemmeno essere seguita laddove ritiene che, non tacciando espressamente di falso il documento esibito, l'eccezione sollevata dalle opponenti sarebbe un mero cavillo: non spetta infatti alla parte escussa dimostrare che il documento prodotto non è la sentenza di cui viene chiesta l'esecuzione, ma è compito della parte procedente produrre una "spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità".
2.3 Ne segue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte cantonale non ha violato la Convenzione di Lugano per aver ritenuto insufficiente ai fini dell'exequatur l'esibizione di una semplice fotocopia della decisione straniera. Rimane quindi da esaminare se i giudici cantonali potevano ritenere tardiva e quindi irrilevante l'effettiva produzione della sentenza estera in forma autentica.
3.
Giusta l'art. 33 cpv. 1 CL le modalità di deposito dell'istanza di esecuzione sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto. Ciò significa che vige il principio generale secondo cui trovano di regola applicazione le norme processuali nazionali che rispettano le prescrizioni essenziali della Convenzione (sentenza della CGCE del 14 marzo 1999 C-275/94 van der Linden, Racc. 1996 I-1393 punto 17). In Svizzera è quindi il diritto processuale cantonale che determina fino a quando possono essere inoltrati i documenti dell'art. 46 cpv. 1 CL (Georg Naegeli, op. cit., prima degli art. 46-49 CL , n. 11; Yves DONZALLAZ, La Convention de Lugano, 1997, vol. II, n. 3791 segg.).
3.1 Il patrocinatore della ricorrente afferma di non aver realizzato durante l'udienza svoltasi innanzi al Pretore di aver allegato - a seguito di un errore di cancelleria - all'istanza di rigetto dell'opposizione unicamente una fotocopia della sentenza italiana priva dell'attestazione originale di conformità e di esecutività, sottoforma di stampiglia. Egli indica di essersi accorto dello sbaglio solo dopo la duplica delle escusse e che il tentativo di inoltrare il documento corretto dapprima con una triplica e poi con un'istanza di produzione successiva è stato respinto dal giudice di prime cure. Ritiene violati gli art. 88-89 CPC ticinese, il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e il divieto di un eccesso di formalismo.
In concreto l'argomentazione ricorsuale è inammissibilmente fondata su una fattispecie che non risulta dalla sentenza impugnata, senza che la ricorrente tenti di dimostrare che l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sia manifestamente inesatto ai sensi dell'art. 97 LTF (v. sulle esigenze di una siffatta censura supra consid. 1.2). Dalla sentenza di appello risulta unicamente che il Pretore ha indicato di aver respinto - in applicazione di quanto previsto dall'art. 20 cpv. 2 della Legge ticinese di applicazione alla LEF (LALEF) - la richiesta di produzione della sentenza dichiarata conforme, quando l'udienza - in cui le parti si erano già espresse in due occasioni sulla nota fotocopia - era già terminata. L'appena menzionata norma del diritto cantonale prevede che le parti devono produrre all'udienza, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non sono già stati prodotti con l'istanza. Ora, la ricorrente non spiega in alcun modo perché l'applicazione di questo disposto di procedura, peraltro nemmeno menzionato nel gravame, violerebbe la costituzione. Nemmeno il richiamo all'art. 48 CL è di soccorso alla ricorrente: tale norma convenzionale, il cui tenore letterale non si riferisce al primo capoverso dell'art. 46 CL - che qui interessa -, si limita infatti a conferire al giudice la facoltà di fissare un termine per la produzione dei documenti menzionati agli art. 46 cpv. 2 e 47 cpv. 2 CL. Si può del resto rilevare, con riferimento alla pretesa gravità della sanzione legata alla mancata tempestiva produzione di una spedizione ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 CL, che la ricorrente potrà ripresentare una nuova istanza corredata dei necessari documenti (cfr. DTF 127 III 186 consid. 4 pag. 190; JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrechts, 8a ed. 2005, n. 9 ad art. 40 Regolamento (CE) 44/2001, PETER F. SCHLOSSER, EU-Zivilprozessrecht, 3a ed. 2009, n. 2 ad art. 55 Regolamento (CE) 44/2001). Ne segue che la censura, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si rivela infondata e dev'essere respinta.
3.2 La ricorrente muove analoghi rimproveri al Tribunale di appello, che non ha dichiarato ricevibile l'esibizione in sede di ricorso della sentenza provvista della stampiglia originale del Tribunale di Biella. Afferma che la nuova prassi dell'autorità di appello, ispirata all'art. 99 LTF, sarebbe incompatibile con la CL.
Nella fattispecie la ricorrente dimentica che la Corte di appello ha in primo luogo richiamato l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 25 LALEF, che esclude la facoltà di produrre nuove prove in sede di appello. Il Tribunale di appello si è unicamente ispirato all'art. 99 LTF per stabilire una deroga giurisprudenziale, dettata da motivi di economia processuale, al predetto divieto di nova. Ora, non occupandosi in alcun modo della predetta norma del CPC, la ricorrente nemmeno tenta di dimostrare che la sua applicazione sarebbe incostituzionale. Per il resto, limitandosi ad apoditticamente sostenere che l'applicazione per analogia dell'art. 99 LTF sarebbe contraria alla CL ed al protocollo n. 2, essa dimentica che è il diritto cantonale che determina fino a che momento possono essere presentati documenti (supra consid. 3 in fine). Ne segue che pure questa censura risulta infondata nella ridotta misura in cui è ammissibile.
4.
Da quanto precede discende che, nella misura in cui risulta ammissibile, il ricorso si appalesa infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non occorre assegnare ripetibili per la sede federale, poiché le opponenti non sono incorse in spese per questa procedura. Non è infatti stata chiesta una risposta al ricorso e le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo sono state inoltrate - senza l'ausilio di un avvocato - dall'unica opponente non patrocinata.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 settembre 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti