BGer 5A_634/2009 |
BGer 5A_634/2009 vom 29.09.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_634/2009
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Sentenza del 29 settembre 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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I Camera civile del Tribunale di appello
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del Cantone Ticino.
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Oggetto
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privazione provvisoria della custodia parentale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto
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2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 12 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale (CTR) 8 ha istituito una tutela volontaria in favore di A.________;
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che il 30 giugno 2009 A.________ ha dato alla luce un bambino e che il medesimo giorno la CTR l'ha privata della custodia parentale;
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che il 2 luglio 2009 l'autorità tutoria ha privato A.________ dell'autorità parentale, ha istituito una tutela in favore del figlio, lo ha collocato in un'istituzione, ha regolato il diritto di visita e ha incaricato la tutrice a procedere ai necessari accertamenti sulla paternità;
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che l'autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibili, a causa della totale assenza di motivazione, i ricorsi inoltrati da A.________ contro le predette decisioni;
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che con sentenza 3 agosto 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un appello di A.________;
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che i giudici cantonali hanno ritenuto insufficientemente motivato il gravame diretto contro la decisione dell'autorità di vigilanza e infondate le argomentazioni formulate per la prima volta in sede di appello, a prescindere dalla loro opinabile ammissibilità;
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che con ricorso del 13/15 settembre 2009 A.________ chiede una "revisione" del suo incarto in base al suo attuale statuto di studentessa, si duole dell'operato della CTR e della tutrice, precisa il nome del figlio e afferma di avere "acconsentito" alla tutela volontaria "senza le dovute conoscenze in materia";
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata, né si confronta in altro modo con le argomentazioni della sentenza impugnata;
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che il ricorso non soddisfa quindi i predetti requisiti di motivazione e si appalesa inammissibile;
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente;
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che viste le particolarità del caso e la situazione finanziaria della ricorrente si rinuncia al prelievo di spese giudiziarie.
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Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 29 settembre 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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