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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_52/2009
Sentenza del 12 ottobre 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.
Parti
X.________ SA, patrocinata dall'avv. Massimiliano Parli,
ricorrente,
contro
Winterthur-Columna Fondazione previdenza professionale, 8401 Winterthur, patrocinata dall'avv. Alain Susin,
opponente.
Oggetto
Previdenza professionale (obbligo contributivo),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 dicembre 2008.
Considerando:
che X.________ SA, società anonima avente quale scopo la compra e la vendita di articoli per la casa nonché di capi di abbigliamento, il 28 gennaio 1999 ha stipulato con la Winterthur-Columna Fondazione previdenza professionale (in seguito: Fondazione Winterthur-Columna) un contratto di affiliazione, valido a partire dal 1° gennaio 1999, per l'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti;
che in data 19 giugno 2006 X.________ SA ha disdetto il contratto di previdenza con effetto al 31 dicembre 2006;
che il 14 novembre 2007 la Fondazione Winterthur-Columna ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione di Y.________ un precetto esecutivo (esecuzione n. Z.________) nei confronti di X.________ SA - cui quest'ultima ha interposto opposizione - per il mancato pagamento di contributi del 2° pilastro fino al 31 dicembre 2006, rivendicando l'importo di fr. 92'912.05, oltre a spese ed interessi al 5% dal 2 ottobre 2007;
che con pronuncia del 10 dicembre 2008 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ha parzialmente accolto la petizione dell'istituto di previdenza e ha condannato X.________ SA al versamento di fr. 92'912.05 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2007, mentre ha respinto la richiesta di rimborso delle spese di mora (fr. 800.-) come pure delle tasse e spese di precetto esecutivo (fr. 568.55);
che con detta pronuncia la Corte cantonale ha ugualmente rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. Z.________;
che X.________ SA insorge al Tribunale federale, al quale chiede, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della pronuncia cantonale e il rinvio della causa alla Fondazione Winterthur-Columna per nuovo calcolo dei contributi;
che a sostegno della propria tesi la ricorrente produce nuovamente conteggi già agli atti;
che la Fondazione Winterthur-Columna chiede la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della assicurazioni sociali non si è determinato;
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF;
che per contro il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti compiuto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF);
che spetta alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella pronuncia impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF);
che in concreto la Corte cantonale ha accertato, conformemente agli atti e in maniera vincolante per il Tribunale federale, la correttezza dei salari AVS dichiarati dalla ricorrente alla Cassa cantonale di compensazione per gli anni 2000-2006 (riservate le eventuali riprese per gli anni 2003-2006, ancora da definire) e posti a fondamento del calcolo dei contributi rivendicati in petizione;
che nondimeno la ricorrente ribadisce la sua opposizione al conteggio dei contributi operato dalla Fondazione Winterthur-Columna;
che la ricorrente fa in sostanza valere una violazione del diritto federale (art. 10 LPP e 6 OPP 2) poiché la Fondazione opponente - e di riflesso anche il giudice cantonale nell'accogliere (parzialmente) la petizione -, anziché conteggiare i contributi unicamente per il periodo di durata del contratto di lavoro, avrebbe addebitato contributi sulla base del salario annuo anche per quei dipendenti che in realtà, negli anni in esame, avrebbero lavorato solo alcuni mesi;
che la censura si dimostra manifestamente infondata;
che per l'art. 2 cpv. 2 LPP (che ha tradotto in legge formale quanto in precedenza, fino al 31 dicembre 2004, previsto, con analogo tenore, dall'art. 2 OPP 2), se il lavoratore è occupato per un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione;
che dunque la Fondazione opponente ha correttamente determinato sulla base del salario annuo il salario assicurato dei dipendenti usciti dalla sua cerchia di assicurati nel corso di un anno civile;
che l'operato della Fondazione, avallato dalla Corte cantonale, non è censurabile, avendo la stessa chiaramente richiesto il pagamento dei contributi solo per i mesi effettivi di lavoro;
che ad esempio, per rispondere alle censure ricorsuali, a fronte di un'attività lavorativa di soli due mesi nel corso del 2002 (dal 1° novembre al 31 dicembre 2002), di un salario annuo di fr. 36'354.-, di un salario assicurato di fr. 11'634.- (incontestato) e di un premio annuo di fr. 1'843.90, a ragione la Fondazione opponente ha calcolato per l'assicurato P.________ il debito contributivo LPP in fr. 307.30, corrispondente a 2/12 del premio annuo;
che a ben vedere la censura ricorsuale è comunque priva di rilievo pratico perché anche volendo, come fa la ricorrente, ridurre il salario assicurato in proporzione del tempo effettivamente lavorato (ad esempio fr. 1'939.- per i due mesi lavorati da P.________), si dovrebbe ancora moltiplicare l'importo per la percentuale dovuta per contributi LPP (nel caso di specie 15.85%, ossia: 1843.90 [premio annuo] x 100 : 11634 [salario assicurato annuo]) e si otterrebbe esattamente lo stesso importo (fr. 307.30);
che pertanto il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF;
che le spese, fissate secondo la tariffa ordinaria (art. 65 cpv. 4 lett. a LTF e contrario), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che pur reclamando la Fondazione opponente l'assegnazione di congrue ripetibili, la richiesta non può essere accolta, la resistente essendo qualificabile quale organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 4 LTF; DTF 128 V 323 consid. 1a con riferimenti);
che per il futuro occorre però ricordare come simili ricorsi, sin dall'inizio sprovvisti di probabilità di esito favorevole, se ripetuti, potrebbero essere considerati temerari (cfr. DTF 126 V 143 consid. 4b pag. 150 seg.) e comportare non solo l'attribuzione di ripetibili all'istituto di previdenza opponente, bensì persino l'accollamento delle spese giudiziarie direttamente al patrocinatore per averle inutilmente cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF; cfr. ad esempio sentenze 6S.372/2004 del 9 dicembre 2004 consid. 5 e 6S.348/2003 del 12 novembre 2003 consid. 2);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 ottobre 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti