Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_665/2009
Sentenza del 20 ottobre 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino,
Confederazione Svizzera,
entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino,
opponenti,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Oggetto
pignoramento,
ricorso contro la decisione emanata il 15 settembre 2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che nell'ambito delle esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera nei confronti di A.________ l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha pignorato, limitatamente a quanto posto in esecuzione, l'eccedenza del provento della realizzazione forzata di un fondo di Bellinzona;
che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile un ricorso dell'escussa con sentenza 15 settembre 2009 (intimata il 17 settembre 2009), siccome privo di una motivazione conforme alle esigenze legali;
che con ricorso 5 ottobre 2009 al Tribunale federale A.________ ha formulato "opposizione all'intimazione del 17 settembre 2009", rivendicando il diritto di essere sentita nelle cause asseritamente intentate (azione di manutenzione e di risarcimento del danno);
che il 14 ottobre 2009, dopo essere stata invitata a versare un anticipo spese, la ricorrente ha scritto al Tribunale federale di opporsi a tale richiesta, perché avrebbe chiesto "fin dall'inizio delle varie cause risar-citorie l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio";
che giusta l'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF il ricorso contro una decisione emanata dall'autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
che, per quanto concerne l'osservanza dei termini, la consegna alla posta di uno scritto indirizzato al Tribunale federale è equiparato al de-posito presso quest'ultimo (art. 48 cpv. 1 LTF);
che nella fattispecie la ricorrente ha ricevuto il 21 settembre 2009 la sentenza impugnata, come risulta dall'avviso di ricevuta dell'atto giudiziario da lei firmato;
che ella ha consegnato alla posta il suo ricorso al Tribunale federale il 5 ottobre 2009, e cioè quando il predetto termine di ricorso di 10 giorni era manifestamente già scaduto;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria 14 ottobre 2009 dev'essere respinta perché il gravame era fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 20 ottobre 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti