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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_11/2009
Sentenza del 27 ottobre 2009
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Favre, Presidente,
Schneider, Ferrari,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Parti
A.________,
istante,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. John Rossi,
controparte,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
6901 Lugano,
controparte.
Oggetto
Revisione (art. 121 segg. LTF),
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 6F_2/2009 del 20 aprile 2009.
Fatti:
A.
Il 3 ottobre 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto una richiesta di accesso agli atti del procedimento avviato su denuncia della madre presentata da A.________.
Avverso questa decisione A.________ ha inoltrato un ricorso in materia penale al Tribunale federale che lo ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, con sentenza 6B_688/2007 del 21 dicembre 2007.
B.
Contro quest'ultima sentenza, con scritto dell'11 febbraio 2008 A.________ ha presentato una domanda di revisione che, in quanto ammissibile, è stata respinta da questo Tribunale con sentenza 6F_2/2009 del 20 aprile 2009.
C.
Parallelamente e posteriormente a questa procedura, A.________ ha inoltrato altri due ricorsi in materia penale diretti contro altrettante decisioni della CRP (del 10 gennaio 2008 e del 21 settembre 2009) con cui venivano dichiarate irricevibili le sue istanze di promozione dell'accusa. Il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza 6B_423/2008 del 26 gennaio 2009, il secondo è ancora pendente dinanzi al Tribunale federale (incarto n. 6B_846/2009).
D.
Con scritto dell'11 maggio 2009 correlato da numerosi allegati, A.________ ha presentato al Tribunale federale una domanda di revisione-rettifica della sentenza 6F_2/2009 del 20 aprile 2009 che ha dato luogo all'apertura di un nuovo incarto n. 6F_11/2009.
Dietro sua richiesta, in data 26 agosto 2009 A.________ ha potuto consultare l'incarto n. 6F_11/2009.
In relazione all'incarto pendente 6F_11/2009, A.________ ha fatto pervenire al Tribunale federale numerose missive datate 11 e 25 maggio, 15 luglio, 4, 25 e 27 agosto, 29 settembre e 14 ottobre 2009.
Con la sua lettera del 25 maggio 2009 A.________ ha chiesto di essere posta a beneficio del "gratuito patrocinio".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
Richiamando l'art. 129 LTF, l'istante chiede che la sentenza 6F_2/2009 del 20 aprile 2009 sia "rettificata in quanto non è stato considerato in maniera adeguata tutto l'incarto correlato" al suo scritto dell'11 febbraio 2009.
1.1 Giusta l'art. 129 cpv. 1 LTF, se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.
Questa norma disciplina sia l'interpretazione che la rettifica. La prima è volta a restituire alla sentenza il suo vero senso, a chiarirla, ma non a modificarla. Si tratta di riformulare in modo chiaro e completo una decisione che non era tale. La rettifica, per contro, mira a correggere degli errori di redazione, dei semplici errori di calcolo o di scrittura (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4773).
1.2 Occorre distinguere l'interpretazione ex art. 129 LTF dalla revisione dell'art. 121 lett. c LTF nel caso sia fatto valere il carattere incompleto della sentenza oggetto della procedura. Se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni solo la via della revisione è praticabile (art. 121 lett. c LTF), la procedura di interpretazione è invece aperta qualora la decisione del Tribunale federale non sia stata tradotta nel dispositivo (v. vON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2007, n. 23 ad art. 129 LTF).
1.3 Nella fattispecie, l'istante non pretende che la sentenza 6F_2/2009 del 20 aprile 2009 sia ambigua, poco chiara, contraddittoria o contenga errori redazionali o di calcolo. Si prevale di un asserito carattere incompleto di suddetta decisione. Non lamenta però un'eventuale mancata o incompleta traduzione nel dispositivo della relativa decisione del Tribunale federale, ma si duole della mancata presa in considerazione da parte di questa Corte di "tutto l'incarto correlato" al suo scritto dell'11 febbraio 2009. In simili condizioni, la sua istanza va qualificata di revisione e non di interpretazione o di rettifica.
2.
2.1 In virtù dell'art. 61 LTF, le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. Possono essere modificate solo in caso di revisione o di restituzione del termine il cui non rispetto ha comportato una decisione di inammissibilità. In entrambe le ipotesi gli effetti sono gli stessi: in caso di accoglimento, il Tribunale federale annulla la sua sentenza precedente e ne pronuncia una nuova (art. 128 cpv. 1 e 50 cpv. 2 LTF).
2.2 La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato.
2.3 Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata una nuova (v. art. 128 cpv. 1 LTF).
3.
Secondo l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a); il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b); il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c); il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).
3.1 A mente dell'istante, questo Tribunale non avrebbe statuito sull'intero suo scritto dell'11 febbraio 2008 che comprendeva sia una domanda di revisione sia un ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dalla CRP. A torto. Lo scritto in questione ha dato luogo all'apertura di due diversi incarti in ragione della sua duplice natura: il primo per la domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 6B_688/2007 del 21 dicembre 2007 (evaso con sentenza 6F_2/2009 del 20 aprile 2009), il secondo per il ricorso in materia penale contro la decisione resa dalla CRP (evaso con sentenza 6B_423/2009 del 26 gennaio 2009). Ciò si è reso necessario perché i due rimedi giuridici sono disciplinati da norme diverse e soggiacciono quindi a due diverse procedure. Vanamente pertanto l'istante rimprovera a questo Tribunale di non avere, nella sentenza 6F_2/2009 del 20 aprile 2009, considerato le sue "motivazioni della richiesta di impugnazione della sentenza emessa dalla CRP". Queste infatti erano di rilievo nella procedura 6B_423/2008 e non avevano alcuna pertinenza con la domanda di revisione.
3.2 Implicitamente l'istante ritiene che questo Tribunale non abbia statuito su tutte le conclusioni formulate nell'ambito della sua precedente domanda di revisione. Sostiene infatti che fosse un suo diritto e un dovere del Tribunale federale di pronunciarsi sulle sue richieste volte tra l'altro a ordinare "svariate perizie, approfondire delle ricerche presso i vari istituti". L'istante misconosce però che, nella sentenza 6F_2/2009 del 20 aprile 2009 di cui chiede la revisione, questa Corte non aveva mancato di giudicare tali conclusioni. Il Tribunale federale aveva difatti sentenziato che, non essendo un'autorità di istruzione penale ma autorità giudiziaria (v. art. 1 cpv. 1 LTF), le richieste dell'istante non erano ammissibili dinanzi ad esso (v. sentenza 6F_2/2009 del 20 aprile 2009 consid. 3).
3.3 L'istante si duole, in sostanza, anche del fatto che il Tribunale federale non ha "revisionato" la sua sentenza. I motivi di revisione sono esaustivamente disciplinati dagli art. 121-123 LTF. Orbene, il fatto che questo Tribunale non abbia accolto la domanda di revisione dell'istante, annullato la sua precedente sentenza e pronunciato una nuova volta a concedere l'accesso agli atti non rientra tra i motivi di revisione menzionati dalle precitate disposizioni. Con il suo rimedio giuridico, l'istante tenta manifestamente di rimettere in discussione liberamente la sentenza di cui chiede la revisione, in modo inammissibile (v. supra consid. 2.2).
4.
L'istante fonda la sua domanda di revisione anche sull'art. 122 lett. c LTF. A torto. Il motivo di revisione disciplinato all'art. 122 LTF è subordinato alla realizzazione di tre condizioni cumulative: la Corte europea dei diritti dell'uomo deve aver constatato in una sentenza definitiva la violazione della CEDU o dei suoi protocolli (art. 122 lett. a LTF); le conseguenze di tale violazione non possono essere compensate con un'indennità (art. 122 lett. b LTF) e la revisione è necessaria per rimediare alla violazione (art. 122 lett. c LTF). La revisione non può dunque essere chiesta per un'asserita violazione di non meglio definiti diritti, ma per violazioni della CEDU o dei suoi protocolli constatate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. In concreto, l'istante non pretende che suddetta Corte abbia reso nel suo caso una sentenza definitiva in cui sia stata constatata la violazione della CEDU o dei suoi protocolli di cui peraltro nemmeno si avvale. Per quanto ammissibile, la sua istanza si palesa così manifestamente infondata.
5.
Nella sua domanda di revisione dell'11 maggio 2009 e negli ulteriori scritti inviati a questo Tribunale, l'istante fa una commistione di diverse procedure cantonali, federali ed estere in cui è o è stata parte al procedimento. Le sue considerazioni relative a tali procedure sono inammissibili in questa sede, dal momento che non costituiscono un motivo di revisione giusta gli art. 121 segg. LTF della sentenza 6F_2/2009 del 20 aprile 2009. Nelle sue numerose missive, l'istante insiste nel formulare accuse contro, tra gli altri, l'avv. C.________ come se il Tribunale federale fosse un'autorità di istruzione penale. Lo si ripete, il Tribunale federale è un'autorità giudiziaria. In questa veste, giudica i ricorsi (art. 72 segg., 78 segg., 82 segg. e 113 segg. LTF) per violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF, le azioni giusta l'art. 120 LTF, le domande di revisione ex art. 121 segg. LTF e le domande di interpretazione e di rettificata fondate sull'art. 129 LTF. Non gli compete alcun'altra funzione, fatta eccezione per la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (v. art. 1 cpv. 2 LTF). La vigilanza sulle autorità cantonali non spetta invece al Tribunale federale. L'istante non può dunque reiterare le sue accuse e produrre le presunte prove a questo Tribunale, ma alle competenti autorità. In questa sede, ci si può limitare a rinviare alla sentenza 6B_423/2008 del 26 gennaio 2009 con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione emanata il 10 gennaio 2008 dalla CRP che dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata dall'istante.
6.
Citando l'art. 123 PP (RS 312.0), l'istante chiede che il suo "esposto sia sottoposto anche all'attenzione del Procuratore Generale al fine di poter evidenziare la colpevolezza delle parti" da lei denunciate "con la procedura penale che avrebbe dovuto essere stata avviata tempo addietro". I reati da lei denunciati non sono sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli art. 336 seg. CP, né d'altronde l'istante pretende il contrario, sicché non si giustifica di dar seguito a tale richiesta, a prescindere dalla sua ammissibilità. L'istante resta comunque libera di trasmettere lei stessa i suoi scritti al Procuratore Generale.
7.
L'istante chiede di poter beneficiare del gratuito patrocinio. Poiché in questa sede agisce da sola, la sua richiesta va intesa come domanda di designazione di un avvocato. Giusta l'art. 64 cpv. 2 LTF, se è necessario per tutelare i suoi diritti, il Tribunale federale designa alla parte un avvocato. Questa norma dev'essere applicata unitamente all'art. 64 cpv. 1 LTF, nel senso che solo la parte che adempie le condizioni dell'assistenza giudiziaria giusta l'art. 64 cpv. 1 LTF può domandare al Tribunale federale di designarle un avvocato remunerato dalla cassa del Tribunale (SEILER, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2007, n. 28 ad art. 64 LTF; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 51 ad art. 64 LTF). Le conclusioni della parte non devono pertanto apparire prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nella fattispecie tale condizione non è adempiuta. Sulla base dell'incarto e dei numerosi allegati, un avvocato designato dal Tribunale federale non avrebbe potuto inoltrare una domanda di revisione o di rettifica della sentenza 6F_2/2009 con serie probabilità di successo, non essendo dato alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 seg. LTF né alcun motivo di rettifica giusta l'art. 129 LTF. Una domanda di revisione della succitata sentenza non avrebbe infine neppure potuto fondarsi sull'art. 123 LTF, di cui peraltro l'istante non si prevale. Sebbene quest'ultima si proclami vittima di numerose infrazioni, non sostiene, né d'altronde si scorge, che la sentenza 6F_2/2009 sia stata influenzata da un crimine o un delitto. Ne segue che la domanda di gratuito patrocinio non può essere accolta.
Neppure l'implicita domanda di assistenza giudiziaria può trovare accoglimento, essendo la domanda di rettifica-revisione d'acchito priva di possibilità di successo (v. art. 64 cpv. 1 LTF).
Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico dell'istante soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
8.
Il Tribunale federale si riserva di dichiarare inammissibile, in quanto abusiva ai sensi dell'art. 42 cpv. 7 LTF, un'eventuale ulteriore domanda di revisione inoltrata dall'istante in relazione alla sentenza 6B_688/2007 del 21 dicembre 2007 sulla base di motivi già vagliati in questa decisione o in quella resa in precedenza (sentenza 6F_2/2009 del 20 aprile 2009).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
2.
La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'istante.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 ottobre 2009
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Favre Ortolano Ribordy