BGer 9C_839/2008
 
BGer 9C_839/2008 vom 29.10.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_839/2008 {T 0/2}
Sentenza del 29 ottobre 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
C.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberto Coppola,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Av. Edmond-Vaucher 18, Casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 14 agosto 2008.
Fatti:
A.
C.________, cittadino italiano nato nel 1945, ha lavorato in Svizzera dal 1964 al 1965 e dal 1967 al 1968 in qualità di manovale edile, solvendo regolari contributi all'AVS/AI. Trasferitosi in Germania, ha lavorato come gruista per circa 10 anni e poi, una volta rimpatriato in Italia, dal 1° marzo 1980 al 30 novembre 1989 dapprima in qualità di muratore e, da ultimo, in qualità d'impiegato d'ordine dell'industria lattiera. In seguito, a partire dal 30 novembre 1989 non ha più svolto alcuna attività lavorativa.
In data 19 settembre 2005, l'assicurato ha presentato una domanda intesa al conseguimento di una rendita AI svizzera, facendo valere un'inabilità addebitabile segnatamente a cardiopatia ischemica, infarto acuto del miocardio in territorio inferiore, ipercolesteromia, diabete mellito con retinopatia, note cliniche di artrosi polidistrettuali e sindrome nevrasteniforme ansiosa con depressione umorale.
Mediante decisione del 7 novembre 2006, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta per carenza d'invalidità di grado pensionabile. Fondandosi sul parere del dott. R.________ del servizio medico dell'UAI, l'amministrazione ha infatti ritenuto l'assicurato completamente abile al lavoro in attività più leggere, confacenti al suo stato di salute.
B.
Patrocinato dall'avv. Roberto Coppola, C.________ si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale), la quale per pronuncia del 14 agosto 2008 ha respinto il gravame.
C.
Sempre patrocinato dall'avv. Coppola, l'assicurato ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale chiede il riconoscimento, in via principale, di una rendita intera e, in via subordinata, di una mezza o di un quarto di rendita.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
2.
Oggetto del contendere è sapere se C.________ abbia diritto a una rendita d'invalidità. Contestati sono, in particolare, le ripercussioni sulla capacità lavorativa delle affezioni lamentate dal ricorrente come pure l'accertamento del reddito senza invalidità.
3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria competente ha già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile al caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
Così, dopo avere correttamente esposto i concetti d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366), hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007]), illustrando il sistema di confronto dei redditi e il momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174), nonché i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353).
4.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente produce "nuova" documentazione medica datata 19 agosto 2008. Dal momento che questa documentazione è posteriore alla resa del giudizio impugnato, essa costituisce un inammissibile nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99 LTF). Si osserva comunque che il nuovo referto è identico a quello, sempre dal dott. A.________, reso il 13 febbraio 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo federale ed è pertanto già stato esaminato in quella sede.
5.
Il ricorrente è dell'avviso che i primi giudici non avrebbero correttamente valutato le perizie dei medici dell'INPS, del dott. P.________ e del dott. A.________, entrambi medici chirurghi, i quali lo hanno ritenuto inabile al lavoro nella misura rispettivamente del 70%, 76% e 100%. Egli contesta l'attendibilità delle conclusioni dei medici dell'UAI, tanto più che questi ultimi non hanno effettuato alcuna visita medica.
5.1 Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa operata dai primi giudici, i quali, facendo uso del proprio potere di apprezzamento delle prove, hanno ritenuto maggiormente attendibili le conclusioni del dott. R.________ e del dott. L.________ del servizio medico dell'UAI e hanno concluso per una piena capacità lavorativa in attività adatta e leggera, l'insorgente censura un giudizio su una questione di fatto che, in quanto tale, vincola per principio questo Tribunale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398 seg.).
5.2 Orbene, questa conclusione dell'istanza giudiziaria di primo grado non lede alcuna norma di diritto federale, né risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove.
5.3 Innanzitutto, il Tribunale amministrativo federale ha osservato che tra i diversi medici che si sono occupati del caso esiste sostanziale concordanza a livello diagnostico, mentre le divergenze vertono unicamente sulla valutazione dell'incidenza delle turbe sulla capacità lavorativa dell'interessato. I primi giudici hanno quindi sufficientemente spiegato il motivo per il quale essi hanno fatto proprie le conclusioni ritenute chiare, complete e motivate cui sono pervenuti il dott. R.________ e il dott. L.________. Questi ultimi hanno avuto modo di esaminare e confrontarsi in dettaglio con la documentazione medica all'inserto e le censure del paziente, spiegando, in particolare, come il test da sforzo eseguito nel 2006 confermasse l'assenza di una nuova patologia cardiaca incompatibile con un'attività leggera e come l'esame radiologico della colonna vertebrale evidenziasse unicamente delle lesioni artrosiche assolutamente banali (sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico dell'AI cfr. sentenze I 143/07 del 14 settembre 2007 consid. 3.3, e I 514/06 del 25 maggio 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 pag. 43). Venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorrente non si confronta adeguatamente con queste considerazioni e non spiega in quale misura esse sarebbero contrarie al diritto. Per il resto, il Tribunale amministrativo federale ha spiegato come la relazione medico-legale del 13 febbraio 2007 del dott. A.________, sommaria e imprecisa per quanto riguarda l'effettiva descrizione delle limitazioni funzionali, non possa essere tenuta in considerazione. Nell'accertamento dei fatti compiuto dall'istanza precedente sulla base delle valutazioni del servizio medico dell'amministrazione non sono quindi rilevabili inesattezze manifeste, il Tribunale amministrativo federale avendo semmai tratto da tale valutazione conclusioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente. Ciò non fonda però l'arbitrio dei fatti posti alla base del giudizio (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008, in SVR 2008 IV n. 60 pag. 295 consid. 6.2.2).
5.4 L'accertamento dei fatti da parte dei primi giudici non può del resto neppure essere censurato per essersi fondato sulle valutazioni del servizio medico dell'UAI senza che i medici di detto servizio abbiano in precedenza esaminato il peritando. A tal proposito è sufficiente ricordare che una perizia basata sui soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone - come nel caso di specie - di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 10/87 del 29 aprile 1988, in RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con riferimenti).
6.
Per quanto concerne il grado d'invalidità, C.________ contesta, in particolare, il reddito da valido determinato dal Tribunale amministrativo federale. Egli sostiene che i primi giudici avrebbero dovuto ritenere un salario di Euro 1'700, anziché di Euro 1'242.43, come hanno invece fatto, contrapponendo a quest'ultimo un reddito base da invalido di Euro 1'106.38 e pervenendo così a un grado d'invalidità del 33%, dopo aver peraltro dedotto dal reddito da invalido il grado massimo consentito (del 25%) dalla giurisprudenza per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75).
6.1 Invocando dei presunti "minimi contrattuali inderogabili", secondo i quali il reddito da valido dovrebbe ammontare a Euro 1'700, il ricorrente si prevale in questa sede di un'allegazione nuova inammissibile (e comunque non dimostrata), la quale non si trova agli atti, né è stata invocata precedentemente, e che pertanto non può essere addotta davanti al Tribunale federale (art. 99 LTF). E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, l'accertamento operato dai primi giudici (riferito all'anno 2003) non è (manifestamente) censurabile. Infatti, in mancanza di dati certi e prove concrete, i primi giudici potevano, senza arbitrio, accertare il reddito senza invalidità sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta d'ottobre 2002-2003 dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra (Bureau international du travail, Statistiques des salaires et de la durée du travail par profession et des prix de produits alimentaires, résultats de l'enquète d'octobre, 2002 et 2003, Ginevra 2004), prendendo in considerazione il salario mensile medio in Italia nel 2003, di Euro 1'242.43, che egli avrebbe potuto realizzare in qualità d'impiegato d'ordine nell'industria lattiera (fornitore di latte) (cfr. del resto: consid. 6.2 non pubblicato in DTF 130 V 253; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 655/02 del 16 luglio 2003 consid. 2.3 e I 299/00 dell'8 gennaio 2002 consid. 4d/bb).
6.2 A ciò si aggiunge che i primi giudici hanno fatto uso della deduzione massima consentita (del 25%), per ridurre il reddito da invalido, anch'esso peraltro accertato sulla base dei dati statistici dell'Ufficio internazionale del lavoro e pertanto non stabilito in modo sfavorevole all'assicurato (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 773/05 del 28 febbraio 2007 consid. 3.3).
7.
Contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, le sue affezioni (psico-)fisiche configurano inoltre chiaramente uno stato patologico labile, ossia suscettibile di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. ad esempio sentenza I 389/06 del 15 maggio 2007 consid. 3). I primi giudici hanno dunque rettamente stabilito che le varie affezioni di cui soffre non possono essere considerate irreversibili ed ampiamente stabilizzate in modo tale da causargli un'incapacità al guadagno presumibilmente permanente, bensì devono essere qualificate di natura labile ed evolutiva. Pertanto, la decisione del Tribunale amministrativo federale di esaminare le affezioni alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007) non lede alcuna norma di diritto federale e la censura è dunque infondata. Inoltre, giova precisare che anche in applicazione dell'ipotesi prevista dalla lett. a dell'art. 29 cpv. 1 LAI, l'esito del procedimento rimarrebbe sostanzialmente invariato, visto che l'assicurato presenterebbe un'incapacità al guadagno comunque inferiore al 40% richiesto per legge.
8.
Sia infine rilevato, a titolo abbondanziale, che il riconoscimento di una rendita italiana d'invalidità non è determinante ai fini del presente giudizio, data la diversità delle disposizioni legali sull'invalidità e dei criteri per determinarla vigenti nei due Paesi. Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, infatti, il grado d'invalidità si determina unicamente in base al diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4 pag. 257).
9.
Visto quanto precede, la pronuncia impugnata dev'essere confermata e il ricorso respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 29 ottobre 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti