BGer 4A_286/2009 |
BGer 4A_286/2009 vom 04.11.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_286/2009
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Sentenza del 4 novembre 2009
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Klett, Presidente,
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Corboz, Ramelli, Giudice supplente,
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Cancelliere Hurni.
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Parti
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A.________,
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patrocinata dall'avv. Dario Item,
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ricorrente,
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contro
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Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
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opponente.
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Oggetto
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diniego di giustizia,
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ricorso in materia civile contro il Pretore del Distretto
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di Lugano, sezione 1.
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Visto e considerando:
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che il 13 febbraio 2009 C.________ ha chiesto al Pretore di Lugano, in via cautelare e supercautelare, di bloccare tutti gli averi bancari della defunta B.________ presso il Credit Suisse e di ordinare alla banca di consegnarle entro 10 giorni e di conservare tutti i documenti concernenti tali averi;
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che il Pretore ha accolto le domande di blocco degli averi bancari e di conservazione dei documenti completi in originale con decreto supercautelare del 16 febbraio 2009;
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che il 20 maggio 2009, mentre correva l'istruttoria della procedura cautelare, A.________ ha presentato un'istanza d'intervento accessorio in lite a sostegno del Credit Suisse, chiedendo che il processo fosse sospeso fino alla decisione del Pretore a tale riguardo e che fosse annullata l'udienza di audizione testimoniale già prevista per il 26 maggio 2009;
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che non avendo il Pretore dato riscontro a tali richieste, il 26 maggio 2009 A.________ ha inoltrato un'istanza di ricusa, chiedendo ancora ch'egli sospendesse la procedura e che devolvesse la causa ad altro giudice;
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che con raccomandata al Pretore del 29 maggio 2009 A.________ ha rinnovato la domanda di sospensione, postulando altresì che l'incarto fosse trasmesso al Tribunale di appello entro il 3 giugno 2009 per l'evasione della domanda di ricusa;
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che, non avendo il Pretore dato seguito a tale ingiunzione, il 3 giugno 2009 A.________ è insorta davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile per diniego di giustizia (art. 29 Cost.), chiedendo che sia ordinato al Pretore di notificare immediatamente alle parti l'istanza di ricusa, di trasmettere l'incarto al Tribunale di appello e di sospendere la procedura fino alla decisione di quell'autorità superiore;
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che con decreto presidenziale del 5 giugno 2009 è stata respinta una domanda cautelare formulata dalla ricorrente per il motivo che il gravame pareva destinato all'insuccesso nel merito;
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che il 13 luglio 2009 il Pretore ha preso atto di un accordo stragiudiziale concluso dalle parti e ha stralciato la causa in corso dai ruoli;
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che A.________, invitata a esprimersi dopo lo stralcio della causa, con scritto del 6 agosto 2009 ha dichiarato di mantenere il ricorso in materia civile, asserendo ch'esso verte su una questione giuridica d'importanza fondamentale, ovvero i diritti dell'aspirante interveniente in lite;
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che il Pretore ha rinunciato a prendere posizione mentre le altre parti in causa non sono state chiamate a esprimersi;
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che il diritto di presentare ricorso in materia civile spetta a chi ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF);
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che la seconda di queste condizioni - cumulative - non è più adempiuta dopo che il Pretore ha stralciato la causa cautelare dai ruoli;
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che la fattispecie non consente alla ricorrente - la quale del resto non lo pretende - di prevalersi dell'eccezione secondo la quale si può prescindere dall'esistenza di un interesse attuale qualora la violazione del diritto invocata sia suscettibile di riprodursi in ogni momento senza che il Tribunale federale possa avere l'opportunità di esaminarla (cfr. DTF 129 I 113 consid. 1.7 pag. 119);
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che sotto il profilo del diritto di ricorrere l'importanza dei temi giuridici in discussione, alla quale allude la ricorrente nella comunicazione del 6 agosto 2009, non è di rilievo (cfr. invece l'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
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che di conseguenza lo stralcio della procedura cantonale comporta anche la decadenza dell'oggetto del ricorso proposto davanti al Tribunale federale;
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che le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), la quale non ha desistito benché le fosse stata data la possibilità di ritirare il ricorso dopo lo stralcio della causa cantonale (e fosse peraltro stata avvertita, con il decreto presidenziale del 5 giugno 2009, anche della presumibile infondatezza del gravame);
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso in materia civile è divenuto privo d'oggetto e la procedura 4A_286/2009 è stralciata dai ruoli.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1.
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Losanna, 4 novembre 2009
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Klett Hurni
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