BGer 6B_963/2009 |
BGer 6B_963/2009 vom 13.11.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_963/2009
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Sentenza del 13 novembre 2009
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Favre, Presidente,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________
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patrocinata dall'avv. Renata Loss Campana,
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opponente
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Violenza carnale, coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con fanciulli,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 20 agosto 2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Visto:
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che, con sentenza del 24 febbraio 2009, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta violenza carnale, ripetuta coazione sessuale nonché ripetuti atti sessuali con fanciulli e lo ha condannato alla pena detentiva di sei anni e a versare alla parte civile fr. 20'000.-- per torto morale. Ha inoltre revocato la sospensione condizionale della pena di 15 mesi di detenzione inflittagli con decisione del 28 luglio 2006 dalla Corte delle assise correzionali;
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che, in parziale accoglimento del ricorso per cassazione presentato dal condannato, con sentenza del 20 agosto 2009 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la decisione di prima istanza. Ha riconosciuto A.________ autore colpevole di violenza carnale, coazione sessuale e ripetuti atti sessuali con fanciulli. Ha quindi ridotto la pena detentiva a cinque anni e il risarcimento del torto morale della parte civile a fr. 17'000.--. Per il resto, la decisione di prima istanza è stata confermata;
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che A.________ insorge al Tribunale federale;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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considerando:
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che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 135 V 309 consid. 1.1);
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che il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF;
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che gli allegati ricorsuali presentati al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF);
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che, tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate, non essendo tenuto a esaminare tutte le questioni giuridiche che si pongono;
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che il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF);
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che la parte ricorrente che intende scostarsi dagli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate;
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che nel caso concreto il ricorrente non formula alcuna conclusione, tranne quella di accogliere il gravame;
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che contesta i reati ascrittigli e gli accertamenti di fatto nonché la valutazione delle prove;
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che non si avvale, nemmeno implicitamente, di alcuna violazione del diritto;
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che egli, infatti, si limita a sostenere di aver detto la verità, mentre la vittima solo bugie non sapendo più distinguere tra realtà e fantasia,
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che non si confronta minimamente con la sentenza impugnata, segnatamente con le ragioni che hanno spinto l'autorità cantonale a ritenere attendibili le dichiarazioni della vittima e non le sue;
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che in tali circostanze l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna disattende manifestamente le esigenze di motivazione poste dalla legge;
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che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv.1 LTF); si tiene tuttavia conto della sua situazione patrimoniale, fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 novembre 2009
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: La Cancelliera:
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Favre Ortolano Ribordy
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