Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_952/2009
Sentenza del 16 novembre 2009
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Favre, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Parti
A.________, patrocinato dall'avv. Edy Grignola,
ricorrente,
contro
B.________, patrocinata dall'avv. Patrick Untersee,
opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Lesioni colpose gravi,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 1° ottobre 2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Statuendo sull'opposizione al decreto d'accusa del 16 aprile 2007, con sentenza del 17 giugno 2008 il Giudice della Pretura penale ha dichiarato A.________ autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e lo ha condannato a una multa di fr. 200.-- nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie. A.________ è invece stato prosciolto dall'accusa di lesioni colpose gravi.
B.
Adita dal condannato e dalla parte civile B.________, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha completamente sovvertito la decisione di prime cure. Con sentenza del 1° ottobre 2009, ha infatti dichiarato A.________ autore colpevole di lesioni colpose gravi e lo ha prosciolto dall'imputazione di infrazione alle norme della circolazione stradale. La CCRP ha quindi rinviato gli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e per nuova decisione sugli oneri processuali di prima sede.
C.
Avverso la decisione dell'ultima istanza cantonale, A.________ si aggrava dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale, chiedendo in sostanza il suo proscioglimento da ogni accusa.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 483 consid. 1).
1.1 Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
1.2 Il ricorso al Tribunale federale è proponibile contro le decisioni finali (art. 90 LTF), le decisioni parziali (art. 91 LTF) nonché le decisioni pregiudiziali e incidentali ( art. 92 e 93 LTF ).
1.2.1 Sebbene alcuni suoi punti non possano più essere messi in discussione in sede cantonale, la decisione qui impugnata non è una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF in quanto non pone fine al procedimento nei confronti di A.________. La fine del procedimento va intesa nel suo senso prettamente procedurale: è finale la decisione che mette fine al procedimento dinanzi all'istanza iniziale (v. Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3887 seg. n. 4.1.4.1). Di massima quindi una decisione di rinvio non costituisce una decisione finale (v. DTF 133 V 477 consid. 4.2; sentenza 6B_174/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 4.1).
In casu, la CCRP ha rinviato gli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio sulla pena e sulle spese. Sotto il profilo procedurale dunque non si tratta di una decisione finale, il procedimento continua anche se solo per determinati aspetti.
1.2.2 Costituisce decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF la decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a), come pure la decisione che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (lett. b).
Le diverse componenti di un giudizio penale - condanna, pena, misura, ecc. - non formano delle decisioni parziali giusta l'art. 91 LTF (v. sentenza 6B_174/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 4.2).
L'avversata sentenza pone fine al procedimento sul verdetto di colpevolezza e rinvia la causa all'istanza inferiore affinché si pronunci su una questione non esaminata dalla CCRP, ossia la commisurazione della pena. Orbene, la decisione in punto alla pena non può essere dissociata da quella concernente la colpevolezza e fare l'oggetto di una procedura separata (v. sentenza 6B_71/2007 del 31 maggio 2007 consid. 2.2). Ne consegue che la sentenza impugnata non si configura neppure quale decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF.
Quanto alla seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 lett. b LTF, manifestamente non entra in considerazione nel caso concreto.
1.2.3 Se notificate separatamente, contro le decisioni pregiudiziali e incidentali concernenti la competenza o domande di ricusazione può essere interposto ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF).
Poiché la decisione impugnata non concerne la ricusazione e il ricorrente non contesta la competenza dell'autorità a cui la CCRP ha rinviato gli atti, l'art. 92 LTF non può trovare applicazione al caso in esame.
1.2.4 In virtù dell'art. 93 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
1.2.4.1 Per pregiudizio irreparabile s'intende un pregiudizio di natura giuridica, ossia un pregiudizio a cui non può essere posto ulteriormente rimedio con una sentenza finale o un'altra decisione favorevole al ricorrente (v. DTF 133 IV 139 consid. 4, 335 consid. 4).
Nel caso concreto, la sentenza impugnata non causa alcun pregiudizio irreparabile al ricorrente.
1.2.4.2 Rimane da esaminare se sia adempiuta la condizione alternativa dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Questa norma riprende quasi testualmente l'art. 50 vOG. Si applica quindi soprattutto in materia civile. Secondo la giurisprudenza, la possibilità di impugnare le decisioni pregiudiziali o incidentali, giustificata da considerazioni di economia processuale, costituisce un'eccezione e, in quanto tale, va ammessa in modo restrittivo, tanto più che simili decisioni possono essere contestate mediante un ricorso diretto contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). In materia penale, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF dev'essere interpretato in maniera ancor più restrittiva, risulterebbero altrimenti ammissibili i ricorsi diretti contro le diverse decisioni prese nel corso della procedura, segnatamente la promozione dell'accusa o il rinvio a giudizio. La giurisprudenza però ha sempre negato la possibilità di impugnare immediatamente simili decisioni (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 con rinvii).
Il Tribunale federale esamina con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità (v. supra consid. 1). Se risulta in modo evidente dalla decisione impugnata o dalla natura della causa che la prosecuzione della procedura si estenderebbe su un considerevole lasso di tempo o necessiterebbe di costi importanti, è possibile rinunciare a una lunga dimostrazione. Per contro, se così non è, la parte ricorrente deve indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora contestate e quali logoranti e dispendiose prove devono essere amministrate (DTF 133 IV 288 consid. 3.2).
In concreto, non è per nulla manifesto l'adempimento dei presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. In virtù del rinvio decretato dalla CCRP, la Pretura penale dovrà semplicemente commisurare la pena e rendere una nuova decisione sulle spese di prima istanza. La decisione su questi punti non dovrebbe richiedere molto tempo né necessitare una procedura probatoria dispendiosa. Non ravvisando la particolare natura dell'avversato giudizio, il ricorrente non adduce alcunché a dimostrazione del contrario. In simili circostanze la sentenza della CCRP non può essere considerata una decisione impugnabile giusta l'art. 93 LTF.
2.
Da quanto appena esposto risulta che la sentenza della CCRP non è una decisione impugnabile ai sensi degli art. 90-93 LTF . Il gravame in esame si palesa così manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Visto questo esito processuale, le spese giudiziarie sono addossate al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Dal momento che non sono stati invitati a esprimersi sul ricorso, agli opponenti non è accordata alcuna indennità per ripetibili non essendo incorsi in spese necessarie suscettibili di essere risarcite (art. 68 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Non si accordano ripetibili.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 novembre 2009
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Favre Ortolano Ribordy