BGer 9C_915/2009
 
BGer 9C_915/2009 vom 04.12.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_915/2009
Sentenza del 4 dicembre 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
G.________,
ricorrente,
contro
Cassa malati Supra, chemin de Primerose 35, 1000 Losanna 3,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 ottobre 2009.
Visto:
il giudizio 19 ottobre 2009 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dall'interessata al precetto esecutivo n. ... dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di M.________, ha condannato G.________ a pagare alla Cassa malati Supra l'importo di fr. 1'135.90 oltre interessi al 5 % dal 28 marzo 2008 per premi arretrati,
lo scritto del 23 ottobre 2009 con cui G.________ ha preso posizione sulla pronuncia cantonale,
l'atto 27 ottobre 2009 con cui il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso per competenza al Tribunale federale lo scritto 23 ottobre 2009 dell'assicurata,
lo scritto del 29 ottobre 2009 con il quale, per ordine del Presidente, G.________ è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali essa ritiene di potere chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'invio del 3 novembre 2009 con il quale l'interessata ha trasmesso diversa documentazione a questa Corte,
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
che né l'atto del 23 ottobre 2009 né l'invio successivo del 3 novembre 2009 contengono conclusioni e motivazioni precise,
che in particolare l'interessata - limitandosi in sostanza a esternare confusamente accuse nei confronti dei responsabili della Cassa opponente e del giudice di prime cure - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,
che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF),
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 4 dicembre 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti