Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_918/2009 {T 0/2}
Sentenza del 22 dicembre 2009
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
G.________,
ricorrente,
contro
Cassa disoccupazione UNIA, 6830 Chiasso,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2009.
Visto:
il ricorso del 27 ottobre 2009 (consegnato brevi manu) contro il giudizio 5 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro la disoccupazione,
il decreto del 26 novembre 2009 con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio, scadente il 7 dicembre 2009, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
Lucerna, 22 dicembre 2009
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble