BGer 8C_918/2009 |
BGer 8C_918/2009 vom 22.12.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_918/2009 {T 0/2}
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Sentenza del 22 dicembre 2009
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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G.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa disoccupazione UNIA, 6830 Chiasso,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2009.
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Visto:
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il ricorso del 27 ottobre 2009 (consegnato brevi manu) contro il giudizio 5 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro la disoccupazione,
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il decreto del 26 novembre 2009 con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio, scadente il 7 dicembre 2009, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
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Lucerna, 22 dicembre 2009
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Frésard Schäuble
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