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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_848/2009
Sentenza del 12 gennaio 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________, patrocinato dall'avv. Marcello Baggi,
opponente.
Oggetto
divorzio,
ricorso contro il decreto emanato il 17 novembre 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 30 giugno 2009 il Pretore del distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da B.________ e A.________ e ha disciplinato gli effetti accessori del divorzio;
che con appello 14 luglio 2009 A.________ ha impugnato il giudizio pretorile alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino e ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che la Corte di appello ha respinto quest'ultima domanda, per carenza di possibilità di esito favorevole dell'impugnativa, con decisione del 27 luglio 2009 e ha invitato il 6 ottobre 2009 l'insorgente a versare entro 15 giorni un anticipo spese di fr. 2'500.--, avvertendola che in caso di mancato pagamento l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli;
che con decreto 17 novembre 2009, constatata l'assenza di qualsiasi pagamento nel termine assegnato, la Corte cantonale ha stralciato dai ruoli l'appello;
che con "ricorso di diritto pubblico" del 15 dicembre 2009 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di annullare il predetto decreto e di rinviare l'incarto all'autorità cantonale per nuova decisione;
che il 21 dicembre 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto, per carenza di probabilità di esito favorevole del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
che infatti la ricorrente si limita ad apoditticamente sostenere che la decisione di stralcio sarebbe ingiusta e violerebbe l'art. 29 Cost. perché ella non potrebbe far valere i suoi diritti, ma non afferma di aver impugnato la decisione con cui il Tribunale cantonale aveva respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria né di aver pagato l'anticipo spese richiestole;
che inoltre la norma costituzionale menzionata dalla ricorrente prevede espressamente la gratuità della procedura unicamente nel caso in cui la causa non sembra priva di probabilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.);
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 gennaio 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti