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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_1052/2009 {T 0/2}
Sentenza del 27 gennaio 2010
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
M.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 novembre 2009.
Visto:
l'atto del 14 dicembre 2009 con cui M.________ ha presentato ricorso contro il giudizio 18 novembre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali,
lo scritto del 30 dicembre 2009 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto completivo 31 dicembre 2009 del ricorrente,
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
che nel caso di specie, il ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso,
che egli non cita alcuna norma legale ritenuta violata, limitandosi in sostanza a contestare genericamente la pronuncia di primo grado, che lo obbliga a restituire all'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento l'importo di fr. 2062.- versatogli indebitamente nell'aprile 2008 a titolo di prestazioni assistenziali,
che non si può d'altra parte rimproverare al giudice di prime cure di avere interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,
che in tali condizioni il ricorso, manifestamente motivato in maniera insufficiente, non può essere ritenuto ricevibile,
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che viste le circostanze della fattispecie, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 27 gennaio 2010
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble