BGer 8C_1052/2009 |
BGer 8C_1052/2009 vom 27.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_1052/2009 {T 0/2}
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Sentenza del 27 gennaio 2010
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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M.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 novembre 2009.
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Visto:
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l'atto del 14 dicembre 2009 con cui M.________ ha presentato ricorso contro il giudizio 18 novembre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali,
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lo scritto del 30 dicembre 2009 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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l'atto completivo 31 dicembre 2009 del ricorrente,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
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che nel caso di specie, il ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso,
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che egli non cita alcuna norma legale ritenuta violata, limitandosi in sostanza a contestare genericamente la pronuncia di primo grado, che lo obbliga a restituire all'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento l'importo di fr. 2062.- versatogli indebitamente nell'aprile 2008 a titolo di prestazioni assistenziali,
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che non si può d'altra parte rimproverare al giudice di prime cure di avere interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,
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che in tali condizioni il ricorso, manifestamente motivato in maniera insufficiente, non può essere ritenuto ricevibile,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
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che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che viste le circostanze della fattispecie, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 27 gennaio 2010
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Frésard Schäuble
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