Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_913/2009 {T 0/2}
Sentenza del 25 febbraio 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Parti
M.________, Italia, patrocinato
dall'avv. Antonio Mediati, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 2 settembre 2009.
Visto:
il ricorso del 24 ottobre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 2 settembre 2009 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
il decreto del 14 gennaio 2010 con il quale questa Corte ha assegnato a M.________ un termine suppletorio, scadente il 2 febbraio 2010, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 25 febbraio 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Borella Grisanti