BGer 1C_200/2010 |
BGer 1C_200/2010 vom 20.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_200/2010
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Sentenza del 20 aprile 2010
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Féraud, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________,
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patrocinati dall'avv. Stefano Ferrari,
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3. Comune di X.________,
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4. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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opponenti.
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Oggetto
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licenza edilizia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2010
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 14 novembre 2008 il Municipio di X.________, respinta un'opposizione presentata dal vicino A.________, ha rilasciato a B.________ e C.________ una licenza in sanatoria per la costruzione, sostitutiva, di una baracca, decisione poi annullata dal Consiglio di Stato;
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che con giudizio del 10 marzo 2010 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione governativa, confermando il rilascio della licenza edilizia a una determinata condizione;
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che avverso questa sentenza A.________ inoltra un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare precise richieste di giudizio;
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che non sono state chieste osservazioni;
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che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);
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che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio;
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che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
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che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 aprile 2010
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Féraud Crameri
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