BGer 4A_497/2009
 
BGer 4A_497/2009 vom 18.05.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_497/2009
Sentenza del 18 maggio 2010
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Ramelli, giudice supplente,
Cancelliere Hurni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
assicurazione complementare,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 settembre 2009 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Visto:
che il 21 marzo 2009 B.________ ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di condannare A.________ SA a rimborsarle fr. 2'700.--, con interessi di mora dal 4 ottobre 2007, dei fr. 3'200.-- fatturati dall'assistente a domicilio per il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2007;
che la pretesa si fondava sull'assicurazione integrativa Hospital Comfort Bonus, che copre, a determinate condizioni, i costi dell'aiuto domestico in ragione di fr. 90.-- per al massimo 30 giorni all'anno;
che la convenuta ha risposto di respingere la petizione;
che statuendo l'8 settembre 2009 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha stabilito che non sono adempiute le condizioni per l'erogazione di prestazioni Hospital Comfort Bonus ma che lo sono invece quelle dell'assicurazione integrativa Cura, che dà diritto a un'indennità giornaliera forfettaria di fr. 90.--;
che facendo uso della facoltà concessagli dall'art. 20 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca), secondo cui le conclusioni delle parti non sono vincolanti, esso ha di conseguenza condannato la convenuta a pagare all'attrice l'importo totale di fr. 3'200.-- della fattura dell'aiuto domiciliare, con interessi al 5 % dal 21 marzo 2009;
che A.________ SA insorge con ricorso in materia civile del 6 ottobre 2009 chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale;
che l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre l'attrice ha proposto di respingerlo con risposta del 16 novembre 2009;
considerando:
che i litigi concernenti le assicurazioni complementari rette dalla legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908 (RS 221.229.1) hanno natura civile (art. 72 cpv. 1 LTF) e aprono la via del ricorso in materia civile (DTF 133 III 439 consid. 2.1) nonostante che il diritto ticinese li deferisca al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sentenza 4A_371/2009 del 30 novembre 2009, consid. 1.1);
che la ricorrente sostiene che la prestazione litigiosa di fr. 3'200.-- è da considerarsi periodica nel senso dell'art. 51 cpv. 4 LTF, lasciando così intendere che il valore della causa raggiungerebbe la soglia dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
che in effetti, sebbene la Corte ticinese abbia statuito in merito a una fattura singola dell'aiuto domiciliare, nella motivazione ha spiegato che la prestazione assicurata è dovuta dal 1° gennaio 2007 e per un periodo indeterminato, se l'indicazione medica sarà confermata;
che non è necessario approfondire la proponibilità del gravame sotto questo profilo poiché esso deve comunque essere dichiarato inammissibile per motivazione insufficiente;
che all'obbligo minimo di allegazione e motivazione che vige per il diritto federale (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF) si contrappone quello accresciuto che occorre rispettare per le censure di violazione dei diritti fondamentali e del diritto cantonale, che il Tribunale federale esamina soltanto se il ricorrente le solleva e motiva in modo dettagliato (art. 106 cpv. 2 LTF), analogamente a quanto era richiesto per il vecchio ricorso di diritto pubblico (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che i fatti accertati nella sentenza impugnata sono in linea di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), per cui il ricorrente, per contestarli, deve dimostrare d'un canto che sono stati accertati o violando il diritto o in modo manifestamente errato, dall'altro che l'eliminazione del vizio può avere un'influenza determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF);
che inoltre, siccome l'accertamento dei fatti manifestamente inesatto, ossia arbitrario, configura la violazione di un diritto fondamentale - l'art. 9 Cost. - anche in quest'ambito occorre rispettare le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39) e dimostrare perciò con argomentazione chiara e circostanziata che la sentenza impugnata ha travisato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretando questi in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rif.);
che laddove la ricorrente si dice "piuttosto perplessa circa le modalità di applicazione" dell'art. 20 cpv. 2 Lptca, avendole l'autorità cantonale chiesto delucidazioni sull'assicurazione integrativa Cura senza renderla però "formalmente attenta" che tale copertura sarebbe stata concessa all'assicurata, non rispetta le esigenze accresciute di motivazione delle critiche volte contro l'applicazione del diritto cantonale;
che la ricorrente commette il medesimo errore quando asserisce che l'attrice non ha provato le mansioni concrete dell'aiuto domiciliare, che i certificati medici non attestano che l'assistenza sia necessaria, che gli atti non rivelano la formazione specifica della persona che presta l'aiuto e che il termine di attesa contrattuale non ha iniziato a decorrere;
che infatti, benché tali critiche riguardino l'accertamento dei fatti, più precisamente l'apprezzamento delle prove, la ricorrente propone soltanto censure generiche e appellatorie, che non rispettano i requisiti dell'art. 106 cpv. 2 in relazione con l'art. 9 Cost.;
che la Corte ticinese ha ricercato la ratio dell'art. 8 delle condizioni particolari dell'assicurazione Cura sulla base del testo italiano, tedesco e francese e mediante il raffronto con una versione più recente non applicabile ai rapporti tra le parti, per giungere a concludere che la disposizione esige che le condizioni di salute che danno diritto alle prestazioni assicurate devono essere realizzate durante il periodo di attesa, ma non che le cure delle quali è chiesto il rimborso siano state effettivamente dispensate già a quel momento;
che la ricorrente contesta tale interpretazione, ma non si confronta affatto con la motivazione articolata del giudizio impugnato, limitandosi a sostenere che, a suo parere, l'art. 8 citato impone anche che l'assicurato chieda prestazioni assicurative già durante il periodo di attesa;
che ne viene l'inammissibilità integrale del gravame e il conseguente addebito delle spese di giudizio alla ricorrente (art. 66 cpv. 1);
che all'opponente, che non è patrocinata e non fa valere di avere affrontato oneri particolari, non è assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale (DTF 133 III 439 consid. 4 pag. 446);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. Non sono assegnate ripetibili.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Losanna, 18 maggio 2010
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Klett Hurni