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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_989/2009 {T 0/2}
Sentenza del 31 maggio 2010
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
SWICA Assicurazioni SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, patrocinata dall'avv. Bruno Notari,
ricorrente,
contro
B.________, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità, confronto dei redditi, reddito d'invalidità),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 ottobre 2009.
Fatti:
A.
A.a B.________, nato nel 1968, al momento dei fatti impiegato quale panettiere presso la C.________ e, come tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la Swica Assicurazioni SA, in data 25 febbraio 2003, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha subito l'amputazione della falange distale del primo dito della mano destra, motivo per cui è stato sottoposto a intervento di reimpianto della falange presso l'Ospedale Z.________.
Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni, che ha corrisposto le prestazioni previste dalla LAINF, segnatamente indennità giornaliere e rimborso spese per le cure mediche. In data 21 giugno 2006 la Swica ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione dell'integrità pari al 12.5 %.
In seguito l'assicurato si è sottoposto a riformazione professionale a carico dell'assicurazione invalidità (AI), portandola a termine con successo tramite il conseguimento, in data 31 dicembre 2007, del certificato di capacità per esercenti del tipo I. Nessun diritto a rendita è per contro stato riconosciuto avendo l'AI ritenuto un grado di invalidità del 17 % (decisione del 22 aprile 2008).
A.b Con decisione del 7 maggio 2008, pure la Swica ha negato a B.________ il diritto ad una rendita, in quanto il grado di invalidità risultava inferiore al 10 %.
Con effetto dal 6 giugno 2008 l'interessato è stato assunto dalla P.________ SA in qualità di gerente, con un salario di fr. 4'100.- mensili.
Il provvedimento amministrativo di rifiuto della rendita è stato confermato il 4 maggio 2009, in seguito all'opposizione presentata dall'assicurato.
B.
Patrocinato dall'avv. Sciuchetti, l'interessato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente concessione, da parte della Swica, di una rendita di invalidità del 20 % dal 25 settembre 2006.
Con giudizio del 21 ottobre 2009 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, statuendo per giudice unico, ha parzialmente accolto il ricorso, annullato la decisione su opposizione impugnata e condannato la Swica a riconoscere all'assicurato una rendita di invalidità del 18 %.
C.
Assistita dall'avv. Notari, la Swica interpone ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'accoglimento, con conseguente annullamento del giudizio impugnato e conferma della decisione su opposizione del 4 maggio 2009. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi.
Chiamati a pronunciarsi, l'intimato, sempre patrocinato dall'avv. Sciuchetti, ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Oggetto del contendere è il diritto dell'assicurato di percepire una rendita di invalidiltà dell'assicurazione infortuni, pari ad un grado del 18 %.
1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
1.2 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può quindi accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte ricorrente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella ritenuta nel giudizio impugnato. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Nella misura in cui le carenze giuridiche non risultano palesi, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254; sentenza 1B_222/2007 del 29 novembre 2007 consid. 1.3). Il Tribunale, infine, non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).
2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita di invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF, invalidità pari almeno al 10 %), la nozione stessa di invalidità (art. 8 LPGA), come pure il metodo generale di confronto dei redditi applicabile per determinare il grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA).
Tale tasso è in particolare determinato ponendo a confronto il reddito da lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro (reddito da invalido), con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
3.
3.1 Nel caso in esame, per stabilire il reddito da invalido la Corte di prime cure ha tenuto conto dei dati salariali statistici pubblicati dall'Ufficio federale di statistica nel 2006 (ISS), applicando il valore riguardante il settore alberghiero e della ristorazione previsto alla tabella TA1, punto 55, livello di qualifica 3, deducendone, per il 2007, un reddito annuo di fr. 53'029.74 e un grado di invalidità, arrotondato per difetto, del 18 %. Secondo la precedente istanza il grado di invalidità così calcolato risulterebbe analogo a quello fissato dall'AI (pari al 17 %) e pari a quello stabilito fondandosi sul reddito effettivamente perseguito da B.________ presso la P.________ SA (pari a fr. 53'300.- annui nel 2008) quale gerente.
3.2 Dal canto suo la Swica contesta il reddito da invalido considerato dal Tribunale cantonale, adducendo che, a torto e senza motivazione alcuna, non è stato tenuto conto delle (tre) modalità di calcolo da lei proposte (in due casi fondandosi su dati dedotti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore alberghiero, in un caso sulla tabella A1 relativa al settore privato per lavori non specificati riservati agli uomini e non richiedenti qualifica, categoria 4). L'assicuratore infortuni adduce pure che non è stato considerato il valore aggiunto della patente e che avrebbe dovuto essere applicata la categoria 2 della tabella TA1, punto 55, concludendo che il salario minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro darebbe in ogni caso diritto al massimo a una rendita del 12 %.
4.
4.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) relativa ai posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il reddito ipotetico da invalido deve essere accertato in base alla tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato.
4.2 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto guadagnerebbe la persona assicurata, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325, 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.
5.
In via preliminare va rilevato che nel caso concreto i redditi da porre a confronto devono riferirsi al 2008. Secondo giurisprudenza costante infatti le basi temporali per calcolare l'invalidità si riferiscono all'istante della decorrenza del diritto alla rendita. Conformemente all'art. 19 cpv. 1 prima frase LAINF tale diritto nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione. Tale data coincide con il 1° gennaio 2008, avendo l'assicurato concluso la propria riformazione il 31 dicembre 2007 (cfr. sub Fatti A.b).
6.
6.1 Dopo aver concluso con successo, come detto, il 31 dicembre 2007, la riformazione professionale a carico dell'AI, B.________ si è iscritto all'assicurazione disoccupazione. Con effetto dal 6 giugno 2008 è quindi stato assunto a tempo indeterminato dalla P.________ SA in qualità di gerente "in possesso di un certificato di capacità per esercenti tipo I", percependo un salario di fr. 4'100.- mensili (pari a fr. 53'300.- annui). Quest'ultima circostanza non poteva essere nota all'assicuratore infortuni al momento della resa della decisione del 7 maggio 2008, essendo l'assicurato stato assunto il mese successivo, lo doveva tuttavia essere al momento dell'emanazione del provvedimento su opposizione del 4 maggio 2009, così come al Tribunale cantonale al momento della pronuncia impugnata. Sia la Swica che il Tribunale di prime cure non hanno tuttavia applicato, a titolo di reddito da invalido, il reddito percepito effettivamente dall'assicurato.
Tale procedere non può essere confermato in questa sede, in quanto viola il diritto federale. In effetti dagli atti non emerge per nulla, né del resto è stato mai sostenuto da nessuna delle parti, che tale reddito non adempirebbe le condizioni poste dalla giurisprudenza - che privilegia appunto il computo del reddito effettivamente percepito - per porlo alla base del calcolo del grado di invalidità, quale reddito da invalido (consid. 4.1). Del resto, come evidenziato dalla Corte di prime cure, tale reddito non si distanzia granché da quello estrapolato dalla tabella TA1, punto 55, categoria 3, relativa settore della gastronomia, pari a fr. 53'029.74 nel 2007.
In simili circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza federale, quale reddito da invalido non andavano computati né i valori del contratto collettivo di lavoro, né quelli di cui ai dati statistici, bensì il salario effettivamente percepito dall'assicurato dal mese di giugno 2008. Tale reddito, pari a fr. 53'300.- annui, va quindi confrontato con il reddito da valido che l'assicurato avrebbe percepito lo stesso anno, non quello conseguito nel 2007 (pari a fr. 64'800.-), come indicato dal Tribunale di prime cure. Poiché tuttavia questa Corte non può procedere ad una reformatio in peius (art. 107 cpv. 1 LTF), anche adeguando quest'ultimo al valore (si confronti La Vie économique 12-2009, indice dei salari nominali 2008, tabella B10.3 pag. 99) non si potrebbe assegnare una rendita di invalidità di grado più elevato.
Ne consegue che il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto infondato, va respinto, mentre l'assicurato ha diritto a una rendita di invalidità del 18 %.
6.2 Ad un risultato non sostanzialmente diverso si perverrebbe del resto anche ritenendo, a titolo di reddito da invalido, il salario medio statistico conseguibile nel settore privato da uomini esercitanti un'attività non qualificata semplice e ripetitiva (ISS 2008, livello di esigenze 4), pari a fr. 59'978.88 (fr. 4'806.- : 40 x 41.6 x 12), e praticando su quest'ultimo importo base un'adeguata deduzione del 10-15 % per tenere conto delle particolarità del caso.
7.
Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre B.________, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto all'assegnazione di spese ripetibili (art. 68 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico della Swica Assicurazioni SA.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'800.- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 31 maggio 2010
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Ursprung Schäuble