Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_316/2010
Sentenza del 14 giugno 2010
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliera Gianinazzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Mario Bazzi,
opponente.
Oggetto
cauzione processuale; assistenza giudiziaria,
ricorso contro il decreto emanato il 25 febbraio 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza del 10 novembre 2009 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la petizione inoltrata il 7 luglio 2008 da B.________ tendente all'accertamento dell'inesistenza dei crediti di fr. 38'000.--, oltre interessi al 5 % dal 1° gennaio 2008, e di fr. 79'810.65, oltre interessi al 5 % dal 14 giugno 2008, oggetto di due precetti esecutivi fattigli intimare da A.________;
che A.________ si è aggravato contro la pronunzia pretorile con atto d'appello del 30 novembre 2009;
che il 18 gennaio 2010 B.________ ha presentato un'istanza di prestazione di cauzione processuale a causa della notoria situazione d'insolvenza dell'appellante;
che, essendo l'appellante effettivamente risultato insolvente ai sensi dell'art. 153 CPC/TI, con decreto del 25 febbraio 2010 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, visto l'art. 316 CPC/TI, lo ha obbligato a prestare una cauzione processuale di fr. 2'200.-- per la procedura d'appello;
che contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 20 marzo 2010, con uno scritto intitolato "Ricorso e Reclamo";
che né la controparte né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF l'atto di ricorso deve indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza e precisare in cosa consiste la violazione;
che in concreto, nel suo succinto esposto - peraltro privo di conclusioni - il ricorrente non fa nessun riferimento all'atto impugnato né alla sua motivazione;
ch'egli si limita ad evocare l'impossibilità di versare l'importo richiesto e a domandare l'adozione di un analogo provvedimento nei confronti della controparte;
che questi argomenti non configurano, manifestamente, una motivazione adeguata, conforme al disposto di legge appena citato;
che, essendo l'allegato ricorsuale "manifestamente non motivato in maniera sufficiente", il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che, vista l'incontestata situazione d'insolvenza del ricorrente, si può rinunciare ad addossargli spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 giugno 2010
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Klett Gianinazzi