BGer 9C_954/2009
 
BGer 9C_954/2009 vom 17.06.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_954/2009 {T 0/2}
Sentenza del 17 giugno 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Seiler,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
S.________, patrocinato dallo Studio Professionale Grella & Petrone,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 28 settembre 2009.
Considerando:
che mediante decisioni del 7 e 22 dicembre 2000 l'Ufficio AI del Canton L.________, riesaminando sue precedenti decisioni del 23 febbraio 2000, ha tra l'altro riconosciuto a S.________, cittadino italiano nato nel 1967, precedentemente attivo in qualità di manovale/imbianchino, il diritto a una mezza rendita d'invalidità dal 1° marzo 1996 per un grado d'incapacità al guadagno del 54%,
che in seguito al rimpatrio dell'interessato in Italia è stata avviata una procedura di revisione del diritto alla rendita,
che preso atto della documentazione medica prodotta, e in particolare della perizia medica particolareggiata del 5 ottobre 2005 dell'Istituto nazionale italiano di previdenza sociale (INPS) di C._______, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), sentito il parere del proprio servizio medico, ha confermato il diritto alla mezza rendita e ritenuto invariata, rispetto al passato, la situazione di piena capacità lavorativa dell'assicurato in attività leggere che non richiedessero una particolare abilità delle dita (decisione del 24 febbraio 2006),
che quest'ultimo, avvalendosi di un referto medico-legale 2 settembre 2005 del dott. B.________ attestante tutta una serie di patologie come pure un'incapacità lavorativa superiore ai due terzi in ogni attività confacente, si è opposto alla decisione 24 febbraio 2006,
che l'UAI, dopo avere sentito nuovamente il proprio servizio medico e avere negato un aggravamento dello stato di salute, ha respinto l'opposizione (provvedimento del 10 luglio 2007),
che l'assicurato si è aggravato al Tribunale amministrativo federale, il quale ha respinto il ricorso per pronuncia del 28 settembre 2009,
che presentando un nuovo referto del dott. B.________ del 26 ottobre 2009, S.________ ha impugnato il giudizio di primo grado al Tribunale federale, al quale chiede di riconoscergli il diritto a una rendita per un grado d'incapacità al guadagno superiore ai due terzi,
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
che in via preliminare si osserva come il nuovo rapporto del dott. B.________ è posteriore al giudizio impugnato e pertanto inammissibile anche perché il ricorrente non spiega in quale misura si realizzerebbero le condizioni per eccezionalmente ammettere il nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar zum BGG, 2008, n. 44 - 47 ad art. 99 LTF; Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 99 LTF),
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
che, per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti compiuto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF),
che nei considerandi dell'impugnata pronuncia l'istanza precedente ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88a e 88bis OAI; sui termini temporali di confronto v. pure DTF 133 V 108),
che a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ricordare che una revisione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole, non per contro già in caso di diverso apprezzamento di una fattispecie sostanzialmente rimasta invariata (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti),
che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale soltanto alle severe condizioni più sopra esposte (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
che in una procedura di revisione rappresenta ugualmente una questione di fatto la problematica a sapere se la (in)capacità lavorativa si sia modificata in maniera determinante in un dato periodo (sentenze 9C_413/2008 del 14 novembre 2008 consid. 1.3, 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 2.2 e I 865/06 del 12 ottobre 2007 consid. 4 con riferimenti),
che i primi giudici, confrontando la situazione esistente nel mese di dicembre 2000 con quella sviluppatasi fino al 10 luglio 2007, non hanno ravvisato elementi tali da giustificare l'intervento di un peggioramento dello stato di salute dell'interessato,
che in particolare, riferendosi agli esami eseguiti dall'INPS e alla valutazione del servizio medico dell'AI, l'istanza precedente ha convincentemente illustrato come addirittura, dal profilo ortopedico/neurologico, non sembrassero più essere presenti limitazioni funzionali di rilievo che invece erano state descritte al momento dell'assegnazione della mezza rendita AI,
che per il resto, riferendosi alle altre turbe evidenziate dal solo dott. B.________ (quali la bronchite cronica, un lieve rigurgito mitralico appena riscontrabile all'ecocardiogramma, la sinusite, un'ernia iatale da scivolamento, ragadi anali, ecc.), il Tribunale amministrativo federale ha accertato trattarsi di patologie del tutto banali, curabili e comunque non invalidanti,
che il ricorrente, accennando anche alla diagnosi di sindrome ansioso-depressiva, posta dal dott. B.________ per la prima volta nel referto (irricevibile) del 26 ottobre 2009, osserva che le turbe ritenute banali e non invalidanti dai primi giudici in realtà limiterebbero di gran lunga la sua capacità lavorativa "non rendendo possibili elevati sforzi, come sollevare pesi",
che in questo modo l'insorgente dimentica però che la piena capacità lavorativa attestata dall'UAI si riferisce unicamente ad attività leggere, l'amministrazione avendo da tempo escluso l'esigibilità in relazione a lavori pesanti o mediamente pesanti,
che per il resto, venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorrente non si confronta adeguatamente con la pronuncia impugnata e non spiega in quale misura essa poggerebbe su un accertamento dei fatti manifestamente inesatto o comunque contrario al diritto,
che ad ogni modo nell'accertamento dei fatti compiuto dall'istanza precedente sulla base delle valutazioni del servizio medico dell'amministrazione non sono rilevabili inesattezze manifeste (sui compiti e il valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico dell'AI cfr. art. 49 OAI nonché DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4 pag. 257 segg. e SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]), il Tribunale amministrativo federale avendo semmai tratto da tale valutazione conclusioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente,
che ciò non fonda però l'arbitrio dei fatti posti alla base del giudizio (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; SVR 2008 IV n. 60 pag. 295 consid. 6.2.2 [9C_337/2007]),
che in tali condizioni la valutazione dei primi giudici va confermata,
che le ulteriori censure ricorsuali, manifestamente infondate, sono prive di pertinenza ai fini del giudizio,
che il ricorso va pertanto respinto,
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 17 giugno 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti