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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_412/2010
Sentenza del 18 giugno 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
misure di protezione (tutela),
ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2010
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 13 aprile 2010 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per carente motivazione, un appello presentato da A.________ contro la decisione emessa l'8 ottobre 2009 dall'autorità di vigilanza sulle tutele. La Corte cantonale ha indicato che il ricorrente non ha spiegato perché la motivazione della decisione dell'autorità di vigilanza, secondo cui un'eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata sanata dalla possibilità di ricorrere ad un'autorità con pieno potere cognitivo, sarebbe errata. Essa ha poi reputato estranee all'oggetto del litigio, che concerne l'adozione di misure di protezione, la richiesta di ripristinare l'onore e la dignità dell'insorgente e le invettive contro il fratello B.________, il quale peraltro aveva un interesse legittimo a sollecitare l'intervento della Commissione tutoria regionale, a consultare gli atti e a impugnarne la decisione. I Giudici cantonali hanno poi considerato senza oggetto la richiesta di confermare la decisione con cui la competente Commissione tutoria regionale ha rinunciato a prendere misure nei confronti dell'appellante, atteso che la stessa era già passata in giudicato. Essi hanno pure indicato che l'appellante non ha nemmeno illustrato in che modo il protocollo dell'udienza del 6 giugno 2007 tenutasi innanzi all'autorità tutoria andrebbe modificato. La Corte cantonale ha infine considerato che, con riferimento alla domanda di aprire "un'inchiesta indipendente che esamini l'operato dell'intera procedura", l'insorgente non ha nemmeno tentato di allegare per quale motivo una tale misura si imporrebbe e pare aver dimenticato che la Corte di appello non ha poteri di sorveglianza sulle autorità tutorie.
2.
Con ricorso del 27 maggio 2010 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la decisione di appello, di redigere l'elenco della documentazione visionata e considerata per emettere la sentenza, di ristabilire il suo onore e la sua dignità, di rettificare il verbale dell'udienza 6 giugno 2007, di ordinare un'inchiesta indipendente che esamini l'operato della I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, e di, se ritenuto necessario, segnalare alle autorità competenti il comportamento di suo fratello. Lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito innanzi alla Commissione tutoria, nega di essersi diffuso in invettive contro il fratello, ma afferma che il comportamento di quest'ultimo - anche nei confronti della madre - avrebbe giustificato un intervento dell'autorità di tutela. Sostiene inoltre che il suo onore e la sua dignità sarebbero da ristabilire nella presente procedura. Richiama poi una serie di documenti allegati al ricorso, che permetterebbero di rettificare il verbale dell'udienza del 6 giugno 2007, e ritiene che la sua richiesta di aprire un'inchiesta indipendente sia giustificata dal fatto che la procedura adottata non corrisponderebbe alle norme stabilite dalla legge.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3.
Giova innanzi tutto ricordare che, per quanto qui di rilievo, il Tribunale federale non è una suprema autorità di vigilanza, ma è un'autorità di ricorso contro le decisioni emanate dalle autorità cantonali di ultima istanza. Già per tale motivo la richiesta di ordinare un'inchiesta si rivela irricevibile. Altrettanto irricevibile si appalesa la domanda di allegare alla sentenza la lista dei documenti visionati. Quando viene adito con un ricorso, il Tribunale federale lo decide con una sentenza, ma non fornisce alcuna documentazione accessoria.
4.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).
Nella fattispecie il rimedio manifestamente non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Il ricorrente omette segnatamente di indicare per quale motivo la - pretesa - violazione del diritto di essere sentito non sarebbe stata sanata dal fatto che egli abbia potuto esporre i suoi argomenti non solo all'autorità di vigilanza, ma anche al Tribunale di appello, che godono entrambi di piena cognizione in fatto e in diritto. Né spiega in un modo intelligibile per quale motivo lo ristabilimento della sua dignità e onore sarebbero oggetto della procedura avviata innanzi alle autorità tutorie e nemmeno afferma di aver già indicato nel suo appello le desiderate modifiche del verbale dell'udienza del 6 giugno 2007.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale può essere deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 giugno 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti