BGer 9C_559/2010
 
BGer 9C_559/2010 vom 03.08.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_559/2010{T 0/2}
Sentenza del 3 agosto 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
P.________,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 25 maggio 2010.
Visto:
l'atto del 29 giugno 2010 (timbro postale) facente seguito al giudizio di irricevibilità - per mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie - del 25 maggio 2010 del Tribunale amministrativo federale,
considerando:
che dallo scritto del 29 giugno 2010 appare dubbia la volontà di ricorrere contro il giudizio del 25 maggio 2010, l'interessato avendo premesso di non avere nulla da aggiungere "in risposta alla vostra del 28.5.10",
che già solo per questo motivo ci si potrebbe domandare se sono date le condizioni per entrare nel merito dell'atto,
che in ogni caso l'eventuale ricorso si dimostrerebbe irricevibile poiché non contiene né una conclusione né una motivazione topica riferita al tema della causa (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 123 V 335),
che infatti un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio di inammissibilità - come si avvera in concreto - non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335),
che di conseguenza l'eventuale ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF,
che in tali condizioni, vista anche l'imminente scadenza del termine di ricorso, non occorreva fissare un termine supplementare secondo l'art. 42 cpv. 5 o 6 LTF o secondo i principi generali (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248 seg.; v. pure sentenza 9C_551/2009 del 28 luglio 2009),
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 3 agosto 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Borella Grisanti