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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_108/2010
Decreto del 5 agosto 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Gianinazzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________SA,
opponente.
Oggetto
accertamento di non ritorno a migliore fortuna,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2010
dalla Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.
Visto:
che il 27 maggio 2010 B.________SA ha fatto notificare a A.________ un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 1'388.65 al quale egli ha interposto opposizione, motivandola con il mancato ritorno a miglior fortuna;
che all'udienza svoltasi il 9 giugno 2010 dinanzi al Giudice di pace supplente del Circolo di Bellinzona le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, in virtù del quale A.________ si è impegnato a pagare ratealmente il proprio debito;
che pertanto la lite è stata stralciata dai ruoli;
che con sentenza dell'8 luglio 2010 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da A.________ contro il decreto di stralcio, siccome teso a invalidare la transazione giudiziale con argomenti (paura e confusione) che andrebbero semmai fatti valere nel quadro di un'azione ordinaria;
che contro questa sentenza A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 28 luglio 2010, con un "ricorso civile";
che il 29 luglio 2010 egli è stato invitato a versare, entro un termine di dieci giorni, l'importo di fr. 300.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso;
considerando:
che con lettera del 30 luglio 2010 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso, aggiungendo però di essere "disposto a continuare" qualora "ci fosse un procedimento senza [...] spese";
che qualora si volesse ravvedere in quest'affermazione una domanda tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 64 LTF, la stessa andrebbe respinta, l'impugnativa del ricorrente - che può essere tenuta in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) dato l'esiguo valore di causa (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), e il tema della lite, non concernente una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) - essendo manifestamente priva di possibilità di successo a causa della sua motivazione, non conforme ai requisiti posti dalla legge (116 seg. LTF);
che, pertanto, la possibilità di un "procedimento senza spese" è esclusa;
che in siffatte circostanze la causa può venire stralciata dai ruoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 cpv. 2 LTF;
che per le spese giudiziarie si rinvia all'art. 65 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3 lett. b nonché all'art. 66 cpv. 1 LTF;
per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
Si prende atto del ritiro del ricorso e la causa 5D_108/2010 è stralciata dai ruoli.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 agosto 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Hohl Gianinazzi