Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_51/2010
Sentenza del 23 agosto 2010
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Stadelmann, Locher, giudice supplente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv. Andrea Prospero e David Simoni,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Recupero d'imposta cantonale 1993-2002
e d'imposta federale diretta 1997-2002,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 novembre 2009 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ è stato tra l'altro attivo - a titolo indipendente e dipendente - nel campo (...). Per tali attività, egli non ha tenuto regolare contabilità. A.________ è risultato inoltre detentore di azioni di diverse società, segnatamente: della B.________ SA (W.________), della C.________ SA (X.________), della D.________ SA (Y.________) così come della E.________ (Z.________). A lui riconducibili - poiché ne era titolare o avente diritto economico - sono state riconosciute infine diverse relazioni bancarie.
B.
Per i periodi fiscali 1993/94 fino al 2001/02 A.________ è stato così tassato (in fr.):
Periodo fiscale
Data della decisione
Reddito aziendale
Reddito da attività lavorativa
Reddito imponibile IC
Sostanza imponibile
Reddito imponibile IFD
1993/94
24.07.1995
70'000.--
-
32'574.--
204'937.--
37'574.--
1995/96
21.12.1998*
85'000.--
-
50'545.--
(90'086.--)
52'195.--
1997/98**
13.09.1999
96'000.--
-
69'900.--
(36'440.--)
71'400.--
1999/00**
29.10.2001*
60'000.--
30'000.--
67'550.--
-
69'150.--
2001/02**
26.05.2003
65'000.--
30'000.--
76'000.--
-
77'900.--
* data della decisione su reclamo
** tassazione per apprezzamento
C.
Il 25 febbraio 2003, il Capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a procedere ad un'inchiesta giusta l'art. 190 segg. della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11) nei confronti della ditta C.________ SA e di altri contribuenti, tra cui A.________ medesimo. In questo contesto, all'inizio di maggio del 2003, è stato ordinato anche il sequestro di svariata documentazione e sostanza che lo concerneva. Il 14 febbraio 2006, la divisione inchieste fiscali speciali (DIF) dell'AFC ha quindi reso il proprio rapporto, nel quale ha tra l'altro elencato partecipazioni a società di capitale da parte di A.________, nonché l'esistenza di diversi depositi bancari sino a quel momento da lui non dichiarati, stabilendo la sostanza non assoggettata e ricostruendo le entrate non dichiarate in questi termini:
Momento determinante
Sostanza non imposta (in fr.)
Periodo di computo
Entrate complessive non dichiarate (in fr.)
1.1.1991
124'000.--
1991/92
1.1.1993
279'000.--
1993/94
580'180.--
1.1.1995
1'161'541.25
1995/96
2'054'125.--
1.1.1997
3'390'891.25
1997/98
1'904'910.--
1.1.1999
5'318'028.95
1999/00
1'965'038.--
1.1.2001
6'790'371.35
Il rapporto della DIF è stato in seguito trasmesso sia alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino sia a A.________, con facoltà di esprimersi in merito.
D.
Il 6 febbraio 2006, l'Ufficio esazione e condoni della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha deciso l'adozione di provvedimenti di garanzia del debito erariale contestualmente alla quale sono stati emanati svariati decreti di sequestro. Il 28 febbraio 2007, l'Ufficio procedure speciali (UPS) della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha infine notificato a A.________ le decisioni di recupero d'imposta e di multa per gli anni 1993-2002 (imposta cantonale e comunale) risp. 1997-2002 (imposta federale diretta). In quel contesto, con l'intento di venire incontro al contribuente, l'UPS ha considerato che nei periodi di computo 1991/92 e 1993/94 il contribuente disponesse di un capitale proprio di fr. 1'212'000.-- (media annua di fr. 606'000.--). Per il periodo successivo, l'UPS ha proceduto analogamente per un importo di fr. 200'000.-- (media annua di fr. 100'000.--). A prescindere da ciò, ha però ripreso integralmente le cifre contenute nel rapporto del DIF del 14 febbraio 2006 e quindi calcolato a titolo di recupero d'imposta, multe e interessi i seguenti importi (in fr.):
Recupero d'imposta
Interessi
Multe
Totale
Cantone
1'097'722.50
203'482.45
1'096'403.50
2'397'608.45
Comune
1'061'661.40
195'379.00
1'060.408.40
2'317'448.80
IFD
737'682.00
153'695.50
737'682.00
1'629'059.50
Totale complessivo
2'897'065.90
552'556.95
2'894'493.90
6'344'116.75
Ad A.________ è stata pure inflitta una multa per complicità in sottrazione d'imposta da parte della C.________ SA pari a fr. 10'000.-- ciascuno per Cantone e Confederazione risp. fr. 8'500.-- per il Comune di V.________.
Per quanto riguarda gli importi richiesti a titolo di recupero d'imposta, i reclami interposti dal contribuente in merito sono stati respinti dall'UPS il 9 settembre 2008; nella sua decisione, esso ha segnatamente respinto la censura secondo cui la maggior parte delle entrate relative ai recuperi risalisse già agli anni '70 e '80. L'UPS non si è invece pronunciato sulle multe, la cui procedura è stata tenuta in sospeso. La decisione dell'UPS è stata confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con giudizio del 25 novembre 2009, intimato il 1° dicembre successivo.
E.
ll 15 gennaio 2010, A.________ ha impugnato detto giudizio davanti al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico. Con tale atto, egli chiede l'annullamento della decisione querelata e il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore, affinché proceda ai sensi dei considerandi. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie e il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio. Nel merito, il ricorrente censura un errato accertamento dei fatti, una violazione del diritto di essere sentito e del diritto federale applicabile in materia. Solleva infine l'eccezione di prescrizione risp. perenzione in relazione alle imposte cantonali 1993/94.
Con decreto del 26 febbraio 2010, al gravame è stato conferito effetto sospensivo.
Chiamate ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello e l'AFC (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo) hanno proposto di respingere il ricorso. Al 4 giugno 2010 risalgono infine le osservazioni che il ricorrente ha chiesto di poter ulteriormente depositare e con le quali ha ribadito le sue tesi.
Diritto:
1.
1.1 Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile dal destinatario del giudizio contestato, è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 146 LIFD e, per quanto riguarda le imposte cantonali 2001/2002, l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).
1.2 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende anche i diritti fondamentali (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Di principio, il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può quindi accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). La violazione di diritti fondamentali è per contro esaminata unicamente se il ricorrente ha espressamente sollevato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88). Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF); occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa. Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute que-ste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF).
1.3
1.3.1 In ambito fiscale, il Tribunale federale dispone di pieno potere cognitivo non solo in materia di imposta federale diretta ma anche, nella misura in cui si tratta di verificare se il diritto cantonale e la relativa applicazione da parte delle istanze inferiori rispettino i dettami della legge sull'armonizzazione fiscale, in materia di imposta cantonale e comunale (DTF 131 II 710 consid. 1.2 pag. 713; 130 II 202 consid. 3.1 pag. 205 seg.). Ritenuto che il recupero d'imposta è materia regolata nella LAID, anche il rispetto delle prescrizioni in ambito d'armonizzazione fiscale viene quindi di seguito esaminato liberamente.
Nella fattispecie, ciò vale però solo in relazione al recupero d'imposta cantonale e comunale per gli anni 2001/2002. Dato che per gli anni precedenti (1993/1994-1999/2000) non era ancora necessaria un'armonizzazione, in tale contesto e per quanto messa in discussione, l'applicazione del diritto cantonale viene invece esaminata unicamente sotto l'angolo dell'arbitrio. Riservati i casi di cui all'art. 95 lett. c-e LTF, in concreto non dati, la violazione del diritto cantonale o comunale non costituisce infatti motivo di ricorso, ma può configurare una violazione del diritto federale giusta l'art. 95 lett. a LTF, qualora disattenda diritti costituzionali specifici, segnatamente il divieto d'arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4.2.2 pag. 158).
1.3.2 Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni ed i motivi su cui esse si fondano (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 131 II 449 consid. 1.3 pag. 452). In relazione alla violazione di diritti fondamentali è invece necessario che il ricorrente specifichi quali diritti costituzionali ritiene lesi ed esponga le sue censure in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva; in caso di asserita violazione del divieto d'arbitrio, deve in particolare spiegare in che misura la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
Nel caso specifico, una motivazione sufficientemente precisa è ravvisabile solo in parte; nella misura in cui i requisiti esposti sono disattesi, segnatamente poiché il ricorso risulta avere carattere appellatorio, il gravame è pertanto inammissibile (sentenza 2C_480/2009 del 16 marzo 2010 consid. 2.2).
1.4 Al ricorso ed alle osservazioni del 4 giugno 2010 è allegata una serie di documenti. Per quanto posteriori alla sentenza impugnata, tali scritti risultano anch'essi inammissibili (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.). Stessa conclusione dev'essere tratta nella misura in cui sono invece precedenti alla stessa e non fanno già altrimenti parte dell'incarto. Il ricorrente non dimostra infatti perché la loro produzione si sia giustificata solo a seguito dell'emanazione del giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF).
2.
2.1 Nell'impugnativa viene innanzitutto denunciata una lesione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.). Il ricorrente riscontra una prima violazione in tal senso nella separazione, da parte dell'UPS, della procedura di recupero da quella di multa; ovvero per il fatto che il fisco si sia espresso, in un primo tempo, solo riguardo al recupero d'imposta (interessi inclusi). Egli ritiene che il suo diritto di essere sentito sia stato inoltre leso anche a causa della mancata assunzione di prove offerte.
2.2 Riguardo alla separazione tra procedura di recupero e procedura di multa, il ricorrente lamenta la mancanza di una base legale che la preveda. Nel contempo, non si appella però neppure a disposti che vieterebbero un simile modo di procedere.
Tutt'altro che fuori luogo, esso è giustificato dalla differenza tra le due procedure: quella di recupero, in cui vi è l'obbligo di collaborazione; quella di multa, in cui il contribuente ha invece il diritto di mantenere il silenzio (cfr. circolare n. 21 dell'AFC del 7 aprile 1995, in ASA 64 pag. 542 p.to II. 1). Come tale, è quindi sostenuto anche dalla dottrina (cfr. ad esempio Hugo Casanova, Die Nachsteuer, in ASA 68 pag. 10 segg.; Evelyn Eichenberger, Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren unter dem Aspekt der Unschuldsvermutung, in StR 54 pag. 24; Diane Monti, Le droit au silence dans la procédure pour soustraction à l'impôt direct, in RDAF 2002 II pag. 439; Nach- und Strafsteuerrecht, Rapporto della Commissione di esperti all'attenzione del Consiglio di Stato del Canton Zurigo del 5 gennaio 1994, Berna 1994, pag. 26 segg.; Rapporto della Commissione di esperti per una legge federale concernente il diritto penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, Berna 2004, pag. 13 segg., 21 segg.; in questo senso cfr. infine pure il Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 2006 all'iniziativa n. 02.303, FF 2006 3697 segg. e quindi il documento stilato dall'analoga Commissione del Consiglio nazionale il 28 novembre successivo).
Anche se non sussiste comunque nessun diritto ad una trattazione scaglionata tra procedura di recupero e procedura di multa, la maniera di procedere dell'UPS merita pertanto conferma (riguardo a casi in cui una sospensione non vi è stata cfr. sentenze 2C_70/2008 del 27 maggio 2008 consid. 2.3; 2C_514/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 2; 2P.278/2002 e 2A.572/2002 del 2 ottobre 2003 consid. 8; per fattispecie in relazione alle quali essa è stata invece decisa cfr. sentenze 2C_21/2008 del 10 giugno 2008; 2A.295/2006 del 16 ottobre 2006 RDAF 2006 II pag. 540 segg.; sentenza 2A.480/2005 del 23 febbraio 2006 consid. 1, in StR 61 pag. 373).
Tale conclusione non è inficiata neppure dal richiamo da parte del ricorrente dell'art 6 CEDU. La sua applicazione alla procedura ordinaria d'imposizione risp. alla procedura di recupero d'imposta è infatti esclusa (sentenze 2C_175/2010 del 21 luglio 2010 consid. 2.3 e 2C_70/2008 del 27 maggio 2008 consid. 2.2 con rinvii). Ritenuto che, nel caso di una sentenza in suo favore, una parte dei beni sequestrati dovrebbe comunque essere liberata, anche le obiezioni mosse in merito dal ricorrente risultano infine infondate.
2.3 Come da quest'ultimo correttamente rilevato nel denunciarne una sua ulteriore violazione, il diritto di essere sentito comprende anche il diritto di offrire prove e di ottenerne l'assunzione (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428 con rinvii). Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. D'altra parte, quand'anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di porre un termine all'istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429).
Così era anche nella fattispecie, riguardo all'audizione dei diversi testi proposti (cfr. giudizio impugnato, pag. 5). Quand'anche non esclusa, nonostante la LAID, la legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL/TI 10.2.1.1) e la LIFD non conoscano direttamente la prova testimoniale (sentenza 2A.480/2005 del 23 febbraio 2006 consid. 2.3, in StE 61 pag. 374; MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Zurigo 2008, pag. 130 segg.), la mancata audizione dei diversi testi - che pure in processi retti dalla procedura amministrativa entra in discussione solo quando la fattispecie non può essere chiarita altrimenti (DTF 130 II 169 consid. 2.3.3 pag. 173) - risulta in effetti lecita alla luce del diritto ad un anticipato apprezzamento delle prove.
In proposito va infatti rilevato che le persone indicate quali testi avevano già avuto la facoltà di esprimersi compiutamente in merito alla fattispecie, in forma scritta. L'istanza precedente poteva pertanto, anche quando potesse essere in discussione una prova testimoniale, rinunciare ad una loro audizione, senza perciò cadere nell'arbitrio (DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428; 124 I 203 consid. 4 pag. 211).
Sempre nella misura in cui essa risulta debitamente censurata (cfr. precedente consid. 1.3.2), arbitraria non può neppure essere considerata la rinuncia all'assunzione delle ulteriori prove, segnatamente all'esecuzione di sopralluoghi. Sulla base della copiosa documentazione fotografica fatta pervenire alle autorità, anch'essi risultavano infatti superflui.
3.
Oltre al diritto di essere sentito, il ricorrente contesta una violazione del dovere d'indagine da parte del fisco.
3.1 Giusta l'art. 151 cpv. 1 LIFD, l'autorità fiscale procede al recupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettano di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale. Per stabilire se i fatti o i mezzi di prova nuovi erano in realtà già esistenti al momento della tassazione, è determinante lo stato degli atti a quel momento. Non è necessaria una colpa del contribuente; si tratta piuttosto di valutare gli obblighi rispettivi del contribuente stesso e dell'autorità fiscale nella procedura di tassazione (sentenza 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in StR 61 pag. 442; sentenza 2A.182/2002 del 25 aprile 2003 consid. 3.3, in ASA 73 pag. 482).
Proprio in merito a tali obblighi, dall'art. 123 cpv. 1 LIFD risulta che la tassazione è il frutto di una collaborazione tra autorità fiscale e contribuente.
Per quanto riguarda quest'ultimo, la legge gli impone esplicitamente di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve compilare il modulo della dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero e rinviarlo tempestivamente (art. 124 cpv. 2 LIFD); deve far pervenire alle autorità i necessari allegati, e porta la responsabilità per la correttezza della sua dichiarazione; se nutre dubbi sulla rilevanza fiscale di un determinato fatto, non deve infine sottacerlo, ma segnalare la propria incertezza. In ogni caso, il contribuente ha l'obbligo di esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in StR 61 pag. 442; sentenza 2A.182/2002 del 25 aprile 2003 consid. 3.3.1, in ASA 73 pag. 482; sentenza 2A.706/2006 del 1° marzo 2007 consid. 2.2).
Da parte sua, l'autorità fiscale deve controllare la dichiarazione d'imposta e procedere alle indagini necessarie (art. 130 cpv. 1 LIFD). Può però confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui non è di principio tenuta né ad effettuare confronti con gli atti di altri contribuenti, né a cercare documenti complementari nell'incarto fiscale. Ciò nondimeno, essa non può fondarsi sulla dichiarazione come se fosse un atto di autotassazione e deve considerare che procedendo alla completazione dei formulari non vanno inseriti solo dei dati di fatto, ma si pongono anche questioni puramente giuridiche. Un dovere di indagine ulteriore esiste tuttavia solo se la dichiarazione contiene errori evidenti. Semplici lacune o imprecisioni, ancorché riconoscibili, non permettono per contro di ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano o dovessero essere noti alle autorità già al momento della tassazione (sentenza 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in StR 61 pag. 442; sentenza 2A.182/2002 del 25 aprile 2003 consid. 3.3.2 seg., in ASA 73 pag. 482; 2A.706/2006 del 1° marzo 2007 consid. 2.3).
3.2 Nella fattispecie, il ricorrente ritiene che il fisco avrebbe violato il suo dovere d'indagine fin da quando ha preso atto della vaghezza delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni qui in discussione. A suo parere, sarebbe stato infatti a partire da quel momento che le autorità avrebbero dovuto procedere ad accertamenti ulteriori al fine di stabilire la situazione determinante per la tassazione. Egli contesta quindi anche l'esistenza degli estremi, segnatamente di fatti sconosciuti in precedenza, per procedere ad un recupero d'imposta giusta l'art. 151 LIFD.
Sennonché, mossa da un contribuente che per anni ha presentato la sua situazione fiscale in maniera incompleta, tale contestazione appare per lo meno azzardata. Ciò vale a maggior ragione se si considera che la ricostruzione dei fattori fiscali determinanti è stata possibile solo grazie all'impegno della DIF, che ha facoltà di fare uso dei mezzi d'inchiesta previsti dal diritto penale amministrativo, quindi di sequestri importanti e dopo ricerche impegnative.
Ne segue che la censura della violazione del dovere d'inchiesta da parte dell'autorità fiscale risulta palesemente infondata.
4.
Le censure sollevate contro il giudizio impugnato vertono infine sulla violazione delle regole in materia di onere della prova.
4.1 Come ricordato nel ricorso stesso, in tale ambito vale il principio in base al quale il fisco deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre compete al contribuente dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3 pag. 158). In realtà, si giustifica però porre l'onere della prova a carico del ricorrente anche quando appare quasi certo che gli elementi emersi non sono stati assoggettati (sentenze 2C_199/2009 del 14 settembre 2009 consid. 3.1; 2C_21/2008 del 10 giugno 2008 consid. 3.2; 2A.145/2005 del 30 gennaio 2006 consid. 6.1, in StR 61 pag. 531 seg.; 2A.480/2005 del 23 febbraio 2006 consid. 2.3; 2A.67/2004 del 17 febbraio 2005 consid. 5.2). Il contribuente deve quindi provare la correttezza di ciò che afferma anche quando le prove raccolte dal fisco apportino sufficienti informazioni in merito all'esistenza di elementi non dichiarati (DTF 121 II 257 consid. 4c/aa pag. 266; sentenze 2C_574/2009 del 21 aprile 2010 consid. 4.2; 2C_514/2009 del 25 marzo 2010 consid. 5.2; 2C_47/ 2009 del 26 maggio 2009 consid. 5.4, in RDAF 2009 II pag. 497; 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 4.4, in RDAF 2007 II pag. 307 seg.).
La giurisprudenza menzionata vale non da ultimo anche in relazione a prestazioni valutabili in denaro. Spetta in effetti al fisco dimostrare che ad una tale prestazione non corrisponde una controprestazione (sentenze 2C_265/2009 del 1° settembre 2009 consid. 2.4, in StR 64 pag. 917; 2C_76/2009 del 23 luglio 2009 consid. 2.2). Se vi riesce, compete però al contribuente sovvertire la presunzione (naturale) a favore dell'autorità fiscale (Peter Locher, Kommentar zum DBG, II. parte, Basilea 2004, ad art. 58 LIFD n. 170; Urs R. Behnisch, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2009, in ZBJV 146 pag. 476 seg.). Per quanto infine riguarda i rapporti di credito tra il contribuente e partner esteri, è necessario che egli presenti i contratti dei singoli negozi come pure una documentazione credibile e completa in merito; il fisco non avrebbe infatti altro modo per verificare compiutamente questi rapporti (sentenza 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999 consid. 3c, in RDAT 2000 I pag. 660 seg.). In questo contesto, conferme allestite a distanza di anni per presunti crediti per importi importanti e dichiarazioni non comprovate concernenti specifici rimborsi parziali sono da considerarsi a priori come poco credibili.
4.2 Nella fattispecie, la complessa e impegnativa inchiesta condotta dal DIF ha portato alla luce sufficienti prove in merito a entrate e a prestazioni pecuniarie non dichiarate dal ricorrente. In base alle regole indicate, spettava perciò chiaramente a quest'ultimo presentare materiale a suo favore. Così però non è stato. Il ricorrente, che non contesta più di aver beneficiato di importanti entrate non dichiarate, si è infatti limitato a sostenere che queste entrate risalgono ad anni precedenti a quelli in discussione risp. - nella misura in cui il beneficio concerna proprio i periodi fiscali controversi - che tali entrate sarebbero state compensate da altrettanto importanti uscite (in particolare: perdite, una serie di furti e di operazioni errate), quindi a rilevare che diverse entrate di cassa vanno ricondotte a prestiti di terzi, senza però mai oltrepassare il piano delle mere affermazioni.
Come in parte osservato anche dalla Corte cantonale, occorre per altro aggiungere che: le entrate derivanti dalla C.________ SA non possono che risalire al periodo determinante, poiché questa società è stata fondata nel 1991 ed è entrata in liquidazione nel 2004; l'incarto non contiene neppure documenti idonei a provare i prestiti che il ricorrente sostiene di aver ricevuto, per milioni di franchi; eventuali perdite di carattere aziendali possono inoltre essere considerate solo a condizione che siano state allibrate (art. 27 cpv. 2 lett. b LIFD) risp. - per contribuenti non sottoposti all'obbligo di tenere una contabilità - siano state documentate nelle distinte degli attivi e dei passivi (art. 125 cpv. 2 LIFD), ciò che non era il caso nella fattispecie. A prescindere dal fatto che il ricorrente abbia correttamente sollevato una simile censura (cfr. precedente consid. 1.3.2), non si ravvisano pertanto nemmeno elementi che permettano di concludere che l'istanza precedente, che ha a buon diritto sottolineato la particolare benevolenza del DIF nei confronti del ricorrente, abbia accertato i fatti in modo manifestamente inesatto.
5.
Riassumendo, le condizioni per procedere ad un recupero d'imposta concernente l'imposta federale diretta per i periodi fiscali 1997/98, 1999/00 e 2001/02 risultano date. Nella misura in cui è ammissibile, su questo punto il ricorso è quindi infondato.
6.
6.1 Le norme riguardanti il recupero d'imposta contenute nella LT risp. nella LAID (art. 236 segg. LT e art. 53 LAID) corrispondono ai già menzionati disposti della LIFD. La conclusione che occorre trarre per le imposte cantonali e comunali non si scosta quindi da quella già tratta per l'imposta federale diretta.
6.2 A un simile risultato non muta nemmeno l'eccezione di prescrizione risp. perenzione sollevata per il periodo fiscale 1993/1994 sulla base dell'art. 237 cpv. 3 LT. A prescindere dal fatto che il suo richiamo riguarda importi modesti (2 x fr. 659.50), il disposto invocato dal ricorrente fa infatti parte dell'ordinamento fiscale ticinese risalente a prima dell'entrata in vigore della LAID e dev'essere pertanto considerato quale norma di diritto cantonale in senso stretto, la cui errata o mancata applicazione non può essere censurata autonomamente in questa sede (cfr. precedente consid. 1.3.1). Una semplice presa in considerazione da parte del Tribunale federale dell'intervenuta prescrizione risp. perenzione successivamente alla sentenza del 25 novembre 2009 (31 dicembre 2009), è quindi a priori esclusa (sentenza 2C_790/2008 del 18 novembre 2009 consid. 7).
6.3 Il ricorrente contesta infine l'ammontare delle spese processuali postegli a carico dall'istanza precedente ritenendo che la condanna al pagamento di un importo di fr. 10'000.--, ovvero il massimo consentito dalla legge (art. 231 cpv. 6 LT), sia sproporzionata. A sostegno della sua censura, rileva che - fatta eccezione per una singola audizione del ricorrente stesso - la Camera di diritto tributario non ha proceduto a nessuna misura d'istruzione e che neppure la redazione della sua sentenza, che consta di 21 pagine, avrebbe richiesto particolari confronti, né con la giurisprudenza, né con la dottrina.
Sempre a torto. Come egli stesso ammette, il valore litigioso è infatti alto. Va inoltre osservato che gli allegati all'incarto sono contenuti in 7 classificatori A4, accompagnati da dozzine di atti acclusi alle varie impugnative. Pure il carattere prolisso delle stesse non può infine essere sottaciuto. Per i motivi esposti, l'importo stabilito dalla Corte cantonale non risulta pertanto affatto arbitrario.
6.4 Riassumendo, anche le condizioni per procedere ad un recupero d'imposta concernente l'imposta cantonale e comunale per i periodi fiscali 1993/94, 1995/96, 1997/98, 1999/00 e 2001/02 devono essere considerate date. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è quindi infondato pure su questo punto.
7.
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere integralmente respinto.
L'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, in quanto il gravame appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2.
In riferimento all'imposta cantonale e comunale, il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 12'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
5.
Comunicazione ai rappresentanti del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 23 agosto 2010
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Zünd Savoldelli