Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_549/2010 {T 0/2}
Sentenza del 31 agosto 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
F.________, patrocinato da Patronato ENAS,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'8 giugno 2010.
Visto:
il ricorso 22 giugno 2010 (timbro postale) contro il giudizio 8 giugno 2010 del Tribunale amministrativo federale,
la comunicazione del 29 giugno 2010 con cui questa Corte ha reso attento il patrocinatore del ricorrente sul fatto che l'atto inoltrato non sembrava soddisfare le condizioni di ricevibilità, in particolare quelle relative alla motivazione, ricordando che lo stesso poteva ancora essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto completivo del 1° luglio 2010 (timbro postale) con il quale il patrocinatore si è limitato a chiedere "la maggiore corresponsione della rendita d'invalidità, dovuta al fatto che il nostro patrocinato è affetto da gravissime patologie psico-fisiche che lo rendono inabile a qualsiasi proficuo lavoro",
considerando:
che tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), nell'allegato ricorsuale è necessario spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale,
che la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 IV 286 consid. 1.4),
che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400; sentenza 4A_22/2008 del 10 aprile 2008 consid. 1),
che nel caso di specie né l'allegato del 22 giugno 2010, né l'atto completivo del 1° luglio 2010 soddisfano manifestamente queste condizioni,
che il ricorrente non si confronta infatti minimamente con la pronuncia impugnata e non espone le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione dei primi giudici,
che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
che viste le circostanze del caso, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 31 agosto 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti