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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_367/2010
Sentenza del 1° settembre 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Municipio di X.________,
2. Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, 6501 Bellinzona,
3. Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Oggetto
diniego di giustizia,
ricorso contro la decisione emanata il 15 giugno 2010
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 26 novembre 2006 A.________ ha presentato alla Sezione degli enti locali un'istanza di intervento nei confronti del Municipio di X.________, chiedendo in seguito informazioni sullo stato della procedura;
che, in assenza di riscontri, l'istante ha adito il Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso per denegata giustizia;
che con giudizio del 15 giugno 2010 il Vicepresidente della Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame, poiché, secondo l'art. 196a della legge organica comunale del 10 marzo 1987, l'introduzione di una siffatta istanza non dà diritto all'apertura di un procedimento di vigilanza e, l'istante non avendo ruolo di parte, egli non può pretendere una comunicazione formale in merito alla sua evasione, né può ricorrere contro un tale atto;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso (in materia di diritto pubblico) al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di invitare la Corte cantonale a esaminare nel merito il gravame;
che, contrariamente alla richiesta ricorsuale, visto l'esito del ricorso, non occorre procedere a uno scambio di scritti;
che, come noto al ricorrente, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi, perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);
che queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto ch'egli, limitandosi ad addurre che la Corte cantonale deve esaminare d'ufficio la propria competenza, non si confronta del tutto con la motivazione principale dell'impugnato giudizio, secondo cui, ritenuta la sua manifesta carenza di legittimazione quale denunciante, la questione di sapere se la disamina del ricorso competa al Tribunale amministrativo o al Governo cantonale poteva rimanere aperta;
che, inoltre, egli non censura il diniego di legittimazione, per cui il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non va quindi esaminato nel merito;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 1° settembre 2010
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri