BGer 8C_561/2010 |
BGer 8C_561/2010 vom 22.09.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_561/2010 {T 0/2}
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Sentenza del 22 settembre 2010
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Ursprung, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
S.________, patrocinato
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dall'avv. Cesare Lepori,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2010.
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Visto:
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il ricorso del 30 giugno 2010 (timbro postale) contro il giudizio 25 maggio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il decreto del 9 settembre 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a S.________ un termine suppletorio, scadente il 20 settembre 2010, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che il ricorrente, come preannunciato dal suo legale al Tribunale per scritto del 13 settembre 2010, non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che visto l'art. 66 cpv. 1 e 3 LTF, le spese giudiziarie devono essere poste a carico del ricorrente,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 22 settembre 2010
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Ursprung Schäuble
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