Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_103/2010
2C_113/2010
Sentenza del 27 settembre 2010
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Merkli, Karlen, Aubry Girardin, Stadelmann,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
2C_103/2010
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tutte patrocinate dall'avv. Roberto A. Keller,
ricorrenti,
e
2C_113/2010
5. E.________,
6. F.________,
entrambe patrocinate dall'avv. Fabrizio Keller,
ricorrenti,
contro
Comune di Mesocco, 6563 Mesocco,
patrocinato dall'avv. Andrea Toschini,
opponente,
Oggetto
Tassa di allacciamento supplementare,
ricorsi in materia di diritto pubblico contro la sentenza del 4 giugno/16 dicembre 2009 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.
Fatti:
A.
Il Comune di Mesocco, che comprende le frazioni di Mesocco paese, Pian San Giacomo e San Bernardino, fa capo a impianti di depurazione acque differenti: un primo, costruito alla fine degli anni settanta, serve la frazione di San Bernardino; ulteriori impianti, realizzati un ventennio più tardi, servono invece le frazioni di Mesocco paese e Pian San Giacomo. La presente procedura concerne il prelievo di una tassa di allacciamento supplementare con cui dovrebbero essere finanziati i costi dovuti ai lavori di rinnovo dell'impianto di San Bernardino eseguiti, in base a quanto indicato nel giudizio impugnato, tra il 2002 e il 2008.
B.
La decisione di realizzare l'impianto di depurazione acque per la frazione di San Bernardino risale al 14 febbraio 1975. In quella data, l'Assemblea comunale ha anche votato il regolamento per le canalizzazioni, tuttora in vigore, che prevede il prelievo di (art. 37 del regolamento per le canalizzazioni):
tasse di allacciamento uniche alle canalizzazioni, per finanziare l'ammortamento degli impianti di depurazione, delle canalizzazioni, dei collettori pubblici nonché la costituzione di un fondo di rinnovamento degli impianti;
tasse annuali d'esercizio a copertura delle spese normali di gestione e manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni.
L'ordinanza comunale di applicazione per il prelievo delle tasse di allacciamento e delle tasse annuali per l'utilizzazione della canalizzazione e degli impianti di depurazione, nel frattempo abrogata, è stata adottata il 30 maggio 1975. Riguardo ai due tipi di tasse previsti dall'art. 37 del regolamento per le canalizzazioni, essa precisava che le tasse di allacciamento dovevano servire al finanziamento delle spese di costruzione degli impianti comunali di depurazione, mentre le tasse annuali d'esercizio erano volte al finanziamento dei costi d'esercizio, di manutenzione, di rinnovo e ammortamento delle spese di costruzione (art. 1 dell'abrogata ordinanza).
Oltre a queste due tasse, per finanziare la realizzazione dell'impianto di depurazione acque di San Bernardino, la stessa ordinanza prescriveva il prelievo di una tassa d'allacciamento aggiuntiva. Essa ammontava allo 0,4 % del valore d'assicurazione dei fabbricati ubicati nella frazione, rispettivamente allo 0,7 %, per i fabbricati il cui allacciamento sarebbe avvenuto successivamente (art. 5 dell'abrogata ordinanza).
L'impianto di depurazione acque di San Bernardino è stato realizzato tra il 1975 e il 1978.
C.
Nel 1998, quando sono stati costruiti gli impianti di depurazione acque per i Comuni di Soazza, Lostallo e per le frazioni di Mesocco paese e Pian San Giacomo, la cittadinanza di Mesocco ha approvato l'adozione di una nuova ordinanza di applicazione del regolamento per le canalizzazioni che - oltre a confermare la riscossione di una tassa di esercizio annuale - prevedeva un sistema di finanziamento delle infrastrutture di canalizzazione e depurazione tramite il prelievo delle seguenti tasse (art. 5 e art. 7 segg. dell'ordinanza del 7 maggio 1998):
una tassa di allacciamento unica alla rete comunale della canalizzazione del 2 % sul valore a nuovo relativo alla stima ufficiale cantonale delle costruzioni, per il finanziamento della canalizzazione;
una tassa di allacciamento unica agli impianti depurazione acque del 1,75 % sul valore a nuovo, per coprire i costi degli impianti stessi;
un contributo unico percepito nelle frazioni di Mesocco paese e Pian San Giacomo in base alla superficie edificabile di fr. 3.-- per ogni metro quadrato di superficie edificabile non ancora costruita, per sovvenzionare entrambe le opere riguardanti queste frazioni.
Per quanto riguarda la frazione di San Bernardino, nel corso del 2002 il Consiglio comunale ha deciso la riduzione dall'1,75 % all'1,25 % della percentuale stabilita per la tassa di allacciamento all'impianto di depurazione. Contemporaneamente, esso ha introdotto la riscossione di una tassa supplementare dello 0,55 % del valore a nuovo, da destinare alla copertura dei costi per il risanamento completo dell'impianto di depurazione acque di quella frazione, che si sarebbe reso necessario in un futuro prossimo.
Per tale scopo, il 5 giugno 2002, l'Assemblea comunale ha approvato un credito di fr. 2'350'000.--, di cui fr. 1'860'000.-- a carico del Comune. Essa ha pure creato le basi per l'utilizzo parziale delle tasse d'uso e annuali anche per la costituzione di un fondo di riserva per il rinnovo degli impianti (art. 37 del regolamento per le canalizzazioni, secondo capoverso).
Il 13 dicembre 2006, l'Assemblea comunale di Mesocco ha infine riportato la tassa di allacciamento all'impianto di depurazione per la frazione di San Bernardino dall'1,25 % all'1,75 % e approvato una tassa di allacciamento supplementare per il rinnovo dell'impianto di depurazione acque di quella frazione dello 0,5 % del valore a nuovo degli edifici (art. 5 e art. 5bis dell'ordinanza del 7 maggio 1998). Il prelievo della tassa supplementare dello 0,55 %, previsto in precedenza, era infatti stato annullato, poiché era stato deciso dal solo Consiglio comunale.
Nella versione adottata il 13 dicembre 2006, il citato art. 5bis - in base al quale è stata prelevata la tassa di allacciamento supplementare - assumeva pertanto il seguente tenore:
"Per il rifacimento completo dell'impianto di depurazione delle acque a San Bernardino viene percepita una tassa di allacciamento supplementare in aggiunta a quanto già corrisposto pari allo 0,5 % del valore a nuovo dei fabbricati dato dalle stime ufficiali. Tale tassa viene prelevata a carico dei soggetti fiscali previsti dall'art. 3 del presente regolamento per ogni costruzione (ai sensi dell'art. 2) ubicata nella frazione di San Bernardino allacciata alla canalizzazione comunale o che soggiace all'obbligo di allacciamento."
D.
Il 16 aprile 2007, sulla base di questa norma, il Comune di Mesocco ha notificato ai proprietari d'immobili a San Bernardino l'ammontare della tassa supplementare di risanamento dell'impianto di depurazione acque. Con decisioni del 10 giugno 2008, l'esecutivo ha quindi respinto i reclami interposti contro il prelievo di detta tassa.
Ad esse hanno fatto seguito diversi ricorsi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Quest'ultimo ha a sua volta respinto i gravami sottopostigli e confermato la liceità del prelievo dei singoli importi richiesti con sentenza del 4 giugno 2009, comunicata alle parti il 16 dicembre successivo.
E.
Contro tale giudizio, con separati atti di data 1° febbraio 2010, A.________ - D.________ (ricorrenti 1-4; causa 2C_103/2010), da un lato, le società E.________ ed F.________ dall'altro (ricorrenti 5-6; causa 2C_113/2010), hanno inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico.
Le ricorrenti 1-4 postulano l'annullamento del giudizio impugnato, protestando spese e ripetibili, anche di prima istanza. Fanno valere un accertamento inesatto e incompleto dei fatti, una violazione del diritto di essere sentito e del principio della parità di trattamento, di norme del diritto federale e cantonale in materia di protezione delle acque. Le ricorrenti 5-6 concludono anch'esse all'annullamento di detto giudizio. In via principale, chiedono che gli atti vengano restituiti all'istanza inferiore per nuova decisione. In via subordinata, domandano che venga accertato che la tassa di allacciamento per l'impianto depurazione acque non è da loro dovuta. Anch'esse censurano una violazione del diritto di essere sentiti rispettivamente un diniego di giustizia, dei principi della parità di trattamento e della buona fede, denunciando a vario titolo la lesione del diritto in materia di protezione delle acque.
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si è limitato a postulare la reiezione dei ricorsi, rinviando ai motivi del giudizio impugnato. Nella sua presa di posizione, il Comune di Mesocco ha chiesto che i ricorsi, per quanto ricevibili, siano respinti.
Con decreto presidenziale del 4 marzo 2010, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo presentata dalle ricorrenti 1-4 con la loro impugnativa è stata respinta.
Con lettera del 26 maggio 2010, il patrocinatore della ricorrente D.________ (ricorrente 4) ha comunicato di ritirare il ricorso da lei interposto.
Il 28 maggio 2010, il patrocinatore della ricorrente E.________ (ricorrente 5) ha postulato il conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame e l'annullamento della richiesta di pagamento relativa alla prima rata della tassa, notificatale il 10 marzo 2010.
Diritto:
1.
Per quanto ancora pendenti, le impugnative sono dirette contro la stessa decisione e sollevano censure in larga parte assimilabili. Per ragioni di economia di procedura, si giustifica nella fattispecie di congiungere le cause ed evaderle con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC; sentenza 1C_553/2009 del 21 aprile 2010 consid 1.1).
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3 con rinvii).
2.1 Diretti contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e art. 90 LTF ), i gravami concernono una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Essi sono stati presentati in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. c e art. 100 cpv. 1 LTF) da destinatari della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), e sono quindi di principio ammissibili quali ricorsi in materia di diritto pubblico.
2.2 Ammissibili sono in particolare pure le conclusioni puramente cassatorie formulate coi ricorsi (DTF 133 II 409 consid. 1.4 pag. 414 seg.). Data la natura del giudizio impugnato, un suo eventuale annullamento varrebbe comunque solo in relazione al rapporto giuridico che concerne le ricorrenti in causa (cfr. sentenza 2C_817/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 1.3; Stefan Heimgartner/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, ad art. 61 n. 20).
2.3 Un'eccezione all'ammissibilità di massima dei gravami va tuttavia ravvisata nella misura in cui le ricorrenti 1-3 protestano tasse, spese e ripetibili, oltre che davanti al Tribunale amministrativo e al Tribunale federale, anche in prima istanza. In virtù dell'effetto devolutivo della procedura di ricorso, le decisioni emesse su reclamo dal Comune di Mesocco sono infatti state sostituite dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, qui impugnata (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144). In questa misura, il loro ricorso è pertanto inammissibile.
3.
Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati espressamente dall'art. 95 LTF, col ricorso in materia di diritto pubblico non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporta una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio giusta l'art. 9 Cost. (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).
Di principio, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente. La violazione di diritti fondamentali è invece esaminata unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88). È necessario che egli specifichi quali diritti ritiene lesi ed esponga le sue censure in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva; in caso di asserita violazione del divieto d'arbitrio, anche in relazione all'applicazione del diritto cantonale, deve spiegare in che misura la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).
4.
La procedura ha per oggetto il pagamento della tassa di allacciamento supplementare prevista dall'art. 5bis dell'ordinanza di applicazione del 7 maggio 1998, nella versione adottata dall'Assemblea comunale di Mesocco il 13 dicembre 2006 (cfr. supra consid. C), prelevata per finanziare il risanamento completo dell'impianto di depurazione acque che serve la frazione di San Bernardino.
4.1 A livello federale, la costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate, come quella per cui viene percepita la tassa in esame, è prevista dall'art. 10 della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20).
Giusta l'art. 3a LPAc, i costi delle misure prese secondo la LPAc sono sostenuti da chi ne è causa. L'art. 60a LPAc, ribadisce il principio di causalità ancorato nell'art. 3a LPAc in relazione al finanziamento dei costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti indicati nell'art. 10 LPAc, prescrivendo che:
"1 I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
a) del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;
b) degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
c) degli interessi;
d) degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.
2 Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
3 I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie.
4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico."
Entro questi limiti, che impongono all'ente pubblico di tenere rendiconti specifici per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti per le acque di scarico (sentenza 2P.45/2003 del 28 agosto 2003 consid. 5.3; Erik Lustenberger, Gefahrenabwehr und Kostenpflicht am Beispiel der Sanierung privater und öffentlicher Kanalisationen, in URP 2009 pag. 370, 393 segg.), i Cantoni regolano il prelievo degli emolumenti in modo autonomo, segnatamente tramite la riscossione di tasse uniche di allacciamento e di tasse di utilizzazione (Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in URP 1999 pag. 539, 553 segg. con rinvii; Fréderic Maeder, Zur Erhebung von Kanalisationsabgaben, in BR 1984 pag. 4, 8 segg.; Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de raccordement: Qualification et régime juridique, in BR 1997 pag. 35, 37 segg.; Hans W. Stutz, Schweizerisches Abwasserrecht, 2008, pag. 190 segg.).
4.2 Il principio di causalità permette essenzialmente di definire la cerchia delle persone tenute al loro pagamento. Dal punto di vista della commisurazione, le tasse citate soggiacciono per contro ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza.
Il principio della copertura dei costi, anch'esso ancorato nell'art. 60a LPAc, esige una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse di allacciamento e di utilizzazione e l'ammontare complessivo dei costi generati, ivi compresi ammortamenti e riserve (art. 60a cpv. 3 LPAc; DTF 126 I 180 consid. 3a.aa pag. 188; 124 I 11 consid. 6c pag. 20; sentenze 2C_817/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 9.1 e 2P.45/2003 del 28 agosto 2003 consid. 5.3). Il principio dell'equivalenza, che discende dal principio della proporzionalità, dispone invece che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in rapporto adeguato con la prestazione fornita dall'ente pubblico (DTF 126 I 180 consid. 3a.bb pag. 188; sentenza 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.3 entrambe con rinvii).
Il divieto dell'arbitrio e il principio dell'uguaglianza giuridica, pongono infine ulteriori limitazioni all'esazione (DTF 106 Ia 241 consid. 3b pag. 243 seg.; Daniela Wyss, Kausalabgaben, 2009, pag. 56 segg.). In questo contesto, il Tribunale federale ha comunque ripetutamente deciso che, salvo nei casi in cui la loro applicazione porti a risultati manifestamente ingiustificati, le tasse in oggetto possono essere prelevate anche in base a criteri schematici (sentenze 2C_847/2008 dell'8 settembre 2009 consid. 2 e 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.3; quest'ultima, con riferimento alla facoltà di far capo al valore di stima dei fabbricati, criterio scelto pure nel caso in esame).
4.3 Il Cantone dei Grigioni ha fatto uso dello spazio di manovra riconosciuto ai Cantoni dalla LPAc attraverso la legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque dell'8 giugno 1997 (LCPac; RL/GR 815.100), il cui art. 21 prevede espressamente quanto segue:
"1 Per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, il risanamento e la sostituzione di impianti pubblici di evacuazione e di depurazione i comuni riscuotono contributi e tasse atti a coprire i costi e conformi al principio di causalità.
2 Sempreché vi siano circostanze particolari, i comuni assumono le spese rimanenti a debito delle risorse comuni.
3 I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione costituiscono adeguate riserve per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione."
Nell'art. 22 LCPac esso ha inoltre previsto che:
"La costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione pubblici e privati, l'obbligo di allacciamento, le condizioni di allacciamento, la procedura ed il finanziamento dei costi di costruzione e d'esercizio devono essere disciplinati dai comuni nella legge edilizia ed in un regolamento delle acque di scarico".
Sulla base di questo disposto, che riprende la normativa previgente (cfr. Amtliche Gesetzessammlung [AGS] 1960 93 segg.), il Comune di Mesocco ha quindi a sua volta legiferato in materia, prevedendo di principio il prelievo di tasse di allacciamento uniche e di tasse annuali d'esercizio (art. 37 del regolamento per le canalizzazioni; cfr. supra consid. B).
4.4 Nonostante le tasse di allacciamento siano concepite quali tasse uniche, il prelievo di tasse supplementari non è escluso. Esso può in effetti essere previsto, quando un fondo già allacciato viene successivamente modificato o ampliato (sentenza 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.3). Un prelievo generale di una tassa di allacciamento a posteriori per fondi già allacciati è inoltre lecito quando, come nel caso della tassa prevista dall'art. 5bis dell'ordinanza di applicazione del 7 maggio 1998, un impianto pubblico dev'essere costruito ex novo oppure deve essere rinnovato così da comportare vantaggi per tutti i fondi. In tale fattispecie, benché non venga concretamente eseguito nessun nuovo allacciamento, l'impianto al quale il fondo è allacciato subisce infatti un cambiamento che influisce sulla qualità dell'allacciamento e procura agli utenti vantaggi ulteriori, che giustificano il prelievo di una tassa supplementare. Con riferimento all'applicazione della norma che lo prevede, in un simile contesto la giurisprudenza non parla quindi neppure di un effetto retroattivo in senso proprio (cfr. sentenze 2C_341/2009 del 17 maggio 2010 consid. 5.1 e 2P.45/2003 del 28 agosto 2003 consid. 5.3 con rinvii a giurisprudenza e dottrina).
Diverso è per contro quando l'ente pubblico decide di coprire con un prelievo di una tassa supplementare i costi derivati da un ampliamento o da un risanamento solo successivamente. In una fattispecie di quel genere, l'ammissibilità del prelievo dev'essere in effetti esaminata alla luce del principio del divieto della non retroattività, che si oppone all'applicazione di un nuovo regime legale a fatti accaduti nel passato e completamente conclusi al momento della sua entrata in vigore (DTF 126 V 134 consid. 4a pag. 135 seg.; 125 I 182 consid. 2b.cc pag. 186 seg.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ciò vale inoltre quando il prelievo supplementare è riconducibile a risultati deficitari dell'attività legata all'approvvigionamento, smaltimento e depurazione delle acque. Il rispetto del principio della copertura dei costi va infatti esaminato sulla base delle norme in vigore nel periodo in discussione e non può quindi essere garantito attraverso un aumento a posteriori delle tasse (sentenza 2P.45/2003 del 28 agosto 2003 consid. 5.3).
5.
Tra i rimproveri mossi dalle ricorrenti alla Corte cantonale vi è quello di avere violato il loro diritto di essere sentite giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost., per avere omesso di esprimersi su puntuali censure di merito (ricorrenti 1-3 e 5-6) e su richieste di assunzione di prove (ricorrenti 1-3).
5.1 In questo contesto, le ricorrenti 1-3 rilevano che il Tribunale amministrativo avrebbe omesso di trattare la critica secondo cui la percezione del tributo in discussione serve in realtà ad estinguere un debito strutturale accumulato negli anni (ricorso, pag. 16). Ignorata sarebbe stata inoltre la denuncia della prassi di ristornare ai proprietari di case primarie a San Bernardino - a titolo di sussidio comunale, sulla base di uno specifico regolamento - l'80 % delle tasse d'uso e d'allacciamento percepite (ricorso, pag. 17). In ambito probatorio, le ricorrenti 1-3 lamentano infine che l'istanza precedente non si sia espressa sulla richiesta di acquisire i dati concernenti i valori a nuovo degli edifici della frazione di San Bernardino presso la Commissione di stima competente, necessari per il calcolo della tassa (ricorso, pag. 15).
5.2 Da parte loro, le ricorrenti 5-6 criticano anch'esse il fatto che la Corte cantonale abbia omesso di esprimersi in merito alla denuncia di un'errata e carente gestione dei conti da parte del Comune di Mesocco (ricorso, pag. 10 e 15). La ricorrente 6 sottolinea inoltre il silenzio a proposito della critica secondo cui il far capo al valore a nuovo degli edifici, per il calcolo della tassa dovuta, sarebbe iniquo (ricorso, pag. 14; dove però la censura presentata davanti alla Corte cantonale, riportata più sopra e qui determinante, è stata ampliata).
5.3 Dato che il diritto di essere sentiti ha natura formale, che una sua lesione può solo eccezionalmente essere sanata e comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall'eventuale fondatezza della critica sollevata, queste censure devono essere esaminate preliminarmente (DTF 135 I 187 consid. 2.2 pag. 190; 279 consid. 2.6 pag. 285 entrambe con rinvii).
6.
Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. - quale garanzia minima che può essere concretizzata in norme di diritto cantonale, qui non invocate (DTF 135 I 279 consid. 2.2 pag. 281 seg.) -, comprende vari aspetti. Tra questi, il diritto ad una decisione motivata, ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione.
6.1 Il diritto ad una decisione motivata ha lo scopo di permettere alle parti di rendersi conto della portata del provvedimento che le concerne e di poterlo se del caso impugnare con cognizione di causa. Esso non impone tuttavia all'autorità di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati; quest'ultima può in effetti limitarsi a quelli che le appaiono pertinenti per la decisione da prendere (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.). Il diritto ad una motivazione risulta violato unicamente quando l'autorità omette di pronunciarsi su censure di una certa pertinenza o di prendere in considerazione allegazioni e argomenti importanti per la decisione da prendere (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b pag. 102 seg.; 125 III 440 consid. 2a pag. 441).
Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (sentenza 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. decisioni del Tribunale federale 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 [in cui la consultazione di documenti contenuti in un classificatore federale corredato di indice viene considerata accettabile] rispettivamente 1P.708/1999 del 2 febbraio 2002 consid. 2 [in cui un generico rinvio ad atti non è ritenuto sufficiente]).
6.2 Il diritto all'assunzione delle prove offerte presuppone da parte sua che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la relativa domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428). Tale garanzia non impedisce inoltre all'autorità di porre un termine all'istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429). Nell'ambito di questa valutazione, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157 seg.; 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
6.3 Nella fattispecie, per quanto riguarda la denuncia secondo cui il tributo in discussione serviva ad estinguere un debito strutturale accumulato negli anni (formulata dalle ricorrenti 1-3), la critica concernente la prassi di ristornare l'80 % delle tasse d'uso e d'allacciamento percepite ai proprietari di case primarie (sempre sollevata dalle ricorrenti 1-3) e quella, analoga alla prima, di una errata e carente gestione dei conti da parte del Comune di Mesocco (mossa dalle ricorrenti 5-6), il diritto di essere sentiti è stato effettivamente violato. In effetti, occorre rilevare che:
6.3.1 Le censure menzionate non potevano affatto essere considerate come a priori non pertinenti. Come visto, nell'ambito del prelievo delle tasse di allacciamento, ma anche di utilizzazione, il modo in cui vengono tenuti i differenti conti che l'ente pubblico deve gestire, le voci che li compongono e la costituzione di riserve hanno concreto rilievo, sia in relazione all'esame del rispetto del principio della causalità che a quello della copertura dei costi (cfr. supra consid. 4.1 segg.; cfr. inoltre quanto specificatamente previsto dall'art. 21 cpv. 3 LCPac). Sempre riguardo a questi principi, segnatamente al principio della copertura dei costi ed alla necessità di procedere a prelievi di tasse di allacciamento supplementari, come quella in discussione, d'acchito irrilevanti non possono evidentemente essere considerati neppure eventuali ristorni di tasse già percepite, eseguiti eventualmente a scapito dell'accumulo di riserve (cfr. sempre art. 21 cpv. 3 LCPac e le norme emanate in proposito a livello comunale). Le ragioni alla base di un prelievo supplementare - ovvero se l'ammanco che porta alla riscossione sia effettivamente riconducibile ai costi per il rinnovo di un impianto oppure sia dovuto ad altri motivi, quali una gestione impropria o deficitaria avvenuta nel passato o la restituzione di parte delle tasse già prelevate - hanno inoltre importanza anche riguardo al divieto della retroattività (cfr. sempre supra consid. 4.4).
6.3.2 Nonostante la rilevanza di queste critiche - e benché le abbia tutte puntualmente evocate nelle 17 pagine in cui sono riprese le argomentazioni delle parti - la Corte cantonale ha nel seguito omesso di confrontarvisi concretamente.
Nel breve paragrafo che ha dedicato ai principi della causalità e della copertura dei costi (querelato giudizio, p.to 2 lett. c in diritto), la Corte cantonale si è limitata a ripetere testualmente le stime formulate dal Comune riguardo ai costi di risanamento dell'impianto, all'importo scoperto ed alle entrate previste con la riscossione della tassa in discussione - esposte nei fatti, quali allegazioni di parte - per poi farle proprie senza ulteriori spiegazioni. Preso atto del presunto ammanco da colmare, ha quindi semplicemente concluso che gli importi ripresi erano stati "dettagliatamente giustificati e documentati dal Comune convenuto" nell'ambito della procedura che si era svolta sino a quel momento.
Anche esaminando il rispetto del divieto della retroattività (querelato giudizio, p.to 2 lett. b in diritto), il Tribunale amministrativo ha dato per acquisito che l'ammanco con cui viene giustificato il prelievo sia esclusivamente dovuto al costo dei lavori di risanamento, ignorando che tale divieto pone concreti limiti ad un prelievo supplementare anche quando l'ammanco è riconducibile ad altri motivi dovuti a scelte di carattere gestionale (sentenza 2P.45/2003 del 28 agosto 2003 consid. 5.3).
6.3.3 Una risposta alle censure in discussione non risulta infine neppure dalla lettura del resto del giudizio impugnato o dai rinvii in esso contenuti.
Contrariamente a quanto considerato dal Comune di Mesocco nella sua presa di posizione al ricorso, le argomentazioni formulate in merito ai principi esposti nelle prime 17 pagine del giudizio contengono infatti solo il riassunto delle varie posizioni delle parti. In mancanza di una presa di posizione diretta, una risposta alle censure sollevate dalle ricorrenti non può nemmeno essere ravvisata nel rinvio ai dati "dettagliatamente giustificati e documentati" dal Comune di Mesocco nel corso della procedura. In considerazione della mole degli atti componenti l'incarto rispettivamente della loro natura contabile, un simile rinvio - del tutto generico e comunque a priori non adatto per rispondere alla censura concernente il ristorno dell'80 % delle tasse percepite a proprietari di case primarie - non può infatti essere considerato un valido complemento della motivazione contenuta nel giudizio stesso (cfr. supra consid. 6.1).
Per il medesimo motivo, nulla può essere dedotto neanche dall'osservazione, di analogo tenore, formulata nell'ambito del considerando in cui la Corte cantonale si esprime, per altro solo a titolo abbondanziale, in merito all'uso fatto dal Comune dei proventi delle tasse d'esercizio (querelato giudizio, p.to 2 lett. f in diritto). L'accenno ai denunciati illeciti contabili sotto le voci "canalizzazioni" e "IDA" relativi alla ripartizione dei costi del personale, cui precisamente si riferiva anche la censura della ricorrente 5 (ricorso, pag. 10), si risolve infatti anch'esso in un indeterminato rinvio ai "mezzi probatori pertinenti" ed alle "dovute spiegazioni" forniti dal Comune di Mesocco, quindi nella conclusione secondo cui il Comune di Mesocco avrebbe "fornito degli argomenti validi ed atti ad inficiare le contestazioni ricorsuali".
6.4 Il diritto di essere sentiti delle ricorrenti 1-3 è stato leso anche in relazione alla domanda di acquisire i dati concernenti i valori a nuovo degli edifici della frazione di San Bernardino presso la Commissione di stima competente, necessari per il calcolo della tassa. Fatta eccezione per la richiesta di allestimento di una perizia contabile, ritenuta non necessaria (querelato giudizio, p.to 2 lett. f in diritto), la Corte cantonale non si esprime infatti riguardo a nessun'altra prova offerta - segnatamente sul richiamo in esame, che non appare d'acchito privo di ogni pertinenza -, neppure indirettamente. Ne segue che anche la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata in merito dalle ricorrenti 1-3 è fondata, per lo meno nella misura in cui i primi giudici non si sono espressi sul mezzo di prova proposto, rispettivamente sul perché esso dovesse essere respinto, violando quindi il diritto ad una motivazione minima anche su questo punto (sentenze 8C_770/2009 del 25 maggio 2010 consid. 5.4; 4P.142/2002 dell'8 ottobre 2002 consid. 2.3).
6.5 Respinta dev'essere per contro la critica mossa dalla ricorrente 6 circa il silenzio riguardo alla censura secondo cui il far capo al valore a nuovo degli edifici, per il calcolo della tassa dovuta, sarebbe iniquo. Seppur in modo succinto, la Corte cantonale si è infatti espressa sulla legalità di tale scelta per la percezione del tributo in questione (querelato giudizio, p.to 2 lett. e in diritto). Il fatto che la ricorrente non concordi con le conclusioni tratte è questione di merito, che come tale va semmai trattata; dal profilo del diritto di essere sentito, decisivo è unicamente che il Tribunale amministrativo si sia pronunciato sul punto sollevato, consentendo di afferrare la portata del giudizio emesso. Su questo ultimo punto, il ricorso è pertanto infondato.
7.
Per giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito non eccessivamente grave può essere eventualmente sanata nell'ambito di una procedura di ricorso; ciò vale anche nell'ambito di procedure di ricorso davanti al Tribunale federale (sentenza 1C_377/2008 del 4 maggio 2009 consid. 2.5). Occorre però che l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 pag. 135; 126 I 68 consid. 2 pag. 72; 124 II 132 consid. 2d pag. 138).
Ritenuto che, nel caso in esame, il rispetto di quest'ultima condizione non risulta dato (cfr. sentenza 1C_377/2008 del 4 maggio 2009 consid. 2.5 seg.; giudizio che proprio si sofferma sul differente potere cognitivo del Tribunale federale rispetto a quello del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni) e preso inoltre atto del fatto che, nelle sue osservazioni al ricorso, la Corte cantonale si è semplicemente rimessa al giudizio del Tribunale federale senza esprimersi sui singoli punti sollevati dalle ricorrenti in relazione alla violazione del loro diritto di essere sentite, la possibilità di sanare i vizi riscontrati in questa sede risulta a priori esclusa.
8.
8.1 In base alle considerazioni che precedono, per quanto ammissibili, i ricorsi devono essere accolti senza che sia necessario esprimersi sulle ulteriori censure sollevate. Il giudizio impugnato dev'essere annullato e la causa rinviata alla Corte cantonale, affinché renda una nuova decisione ai sensi dei considerandi (art. 107 cpv. 2 LTF).
8.2 In questo contesto, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni dovrà pure nuovamente statuire sulle spese e sulle ripetibili per la procedura cantonale.
8.3 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo formulata dalla ricorrente 5 con istanza del 28 maggio 2010.
9.
9.1 La procedura ha per il Comune di Mesocco un chiaro interesse pecuniario. Soccombente, l'ente pubblico deve quindi sopportare l'onere delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e cpv. 4 LTF; sentenza 2C_768/2007 del 29 luglio 2008 consid. 8). Esso dovrà inoltre rifondere alle ricorrenti 1-3 e 5-6, tutte patrocinate da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
9.2 In relazione alla ricorrente 4, occorre rilevare che le spese e le ripetibili sono generalmente poste a carico di chi ritira il suo ricorso, in virtù della regola secondo cui le spese e le ripetibili causati inutilmente sono sopportati da chi li ha creati (art. 66 cpv. 3 e 68 cpv. 4 LTF). Il Tribunale federale può tuttavia rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie, in funzione delle circostanze del caso (art. 66 cpv. 2 LTF; cfr. anche Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 20 ad art. 32).
Nella fattispecie, la ricorrente 4 ha presentato un'impugnativa comune con le ricorrenti 1-3. Tenuto conto dell'esito del loro ricorso, alla riscossione di spese giudiziarie dalla ricorrente 4 viene pertanto rinunciato. Nemmeno si giustifica l'assegnazione di ripetibili al Comune di Mesocco (art. 68 cpv. 3 LTF; sentenza 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Limitatamente al ricorso della ricorrente 4, la causa 2C_103/2010 è stralciata dai ruoli in seguito a ritiro.
2.
Per quanto ancora pendente, la causa 2C_103/2010 è congiunta con la causa 2C_113/2010.
3.
Per quanto ammissibili, i ricorsi in materia di diritto pubblico delle ricorrenti 1-3 (causa 2C_103/2010) e 5-6 (causa 2C_113/2010) sono accolti. La sentenza del 4 giugno/16 dicembre 2009 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è annullata e l'incarto è rinviato all'istanza precedente, per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
4.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 5'000.-- sono poste a carico del Comune di Mesocco.
5.
Il Comune di Mesocco verserà alle ricorrenti 1-3, creditrici solidali, un'indennità complessiva di fr. 3'000.-- e alle ricorrenti 5-6, creditrici solidali, un'indennità complessiva di fr. 3'000.--, a titolo di ripetibili.
6.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.
Losanna, 27 settembre 2010
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Zünd Savoldelli