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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_655/2010
Decreto del 30 settembre 2010
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Favre, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Disobbedienza a decisioni dell'autorità,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 30 giugno 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 9 agosto 2010 A.________ ha inoltrato un ricorso in materia penale al Tribunale federale impugnando la sentenza emanata il 30 giugno 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che con scritto del 25 settembre 2010 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo gravame;
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa 6B_655/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 settembre 2010
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Favre Ortolano Ribordy