Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_698/2010
Sentenza dell'8 ottobre 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________ SA,
2. C.________,
3. D.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,
opponenti,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano.
Oggetto
dichiarazioni d'insufficienza di pegno,
ricorso contro la decisione emanata il 10 settembre 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno avviata dalla B.________ SA nei confronti di A.________ e concernente la PPP xxx del fondo base particella yyy RFD di E.________, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso a favore del creditore procedente un attestato d'insufficienza di pegno per fr. 172'791.-- e a favore dei creditori C.________ e D.________ una "dichiarazione d'insufficienza del pegno per crediti non scaduti" per fr. 499,75, rispettivamente per fr. 253'966,95;
che con sentenza 10 settembre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, quale autorità di vigilanza, un ricorso dell'escusso;
che essa ha ritenuto insufficientemente motivato il rimedio nella misura in cui il debitore avrebbe inteso lamentarsi delle dichiarazioni d'insufficienza del pegno per i crediti non scaduti e ha aggiunto a titolo abbondanziale di ritenere tali dichiarazioni corrispondenti a quanto previ-sto dall'art. 120 secondo periodo RFF;
che per quanto concerne invece la partecipazione dei creditori alla procedura, l'autorità di vigilanza ha ritenuto il rimedio tardivo perché la questione avrebbe dovuto essere sollevata con un ricorso diretto contro l'elenco oneri e che in ogni caso gli oneri gravanti il fondo iscritti a registro fondiario dovevano essere iscritti nell'elenco oneri e, se non sono stati contestati giudizialmente o se la contestazione è stata respinta in via giudiziale, non possono più essere contestati - giudizialmente - in sede di riparto;
che con ricorso del 1° ottobre 2010 A.________ domanda, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di aprire un procedimento penale nei confronti della B.________ SA, di invitare quest'ultima a rispettare le promesse fatte, di annullare la graduatoria e il piano di ripartizione, di dichiarare privi d'oggetto gli attestati di carenza beni e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del gravame occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione, non sollevando alcuna censura attinente ai considerandi della sentenza impugnata;
che infatti, per quanto è dato a capire, nel suo rimedio il ricorrente si limita a ripercorrere in modo soggettivo la procedura esecutiva, omettendo segnatamente di menzionare le decisioni emanate in suo sfavore, e a ripetere l'affermazione secondo cui si tratterebbe in concreto unicamente di una causa fra di lui e la B.________ SA, che questa avrebbe acquisito in modo illegale le cartelle ipotecarie e che gli altri creditori non sarebbero più parte alla vertenza;
che il ricorso, per altro pure abusivo (art. 42 cpv. 7 LTF), si rivela quindi inammissibile e può pertanto essere deciso dalla presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF);
che in queste circostanze pure la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), indipendentemente dall'indigenza del ricorrente;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che con l'evasione del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca;
che si avverte infine il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 8 ottobre 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti