Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_506/2010
Sentenza del 10 novembre 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
M.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 settembre 2010.
Visto:
il ricorso del 15 ottobre 2010 (timbro postale) contro il giudizio 22 settembre 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
lo scritto del 18 ottobre 2010 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessata è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
la mancata reazione della ricorrente a questo invito,
considerando:
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che l'insorgente, domiciliata in Ticino dal 2003, ha dato prova di capire la lingua del giudizio impugnato - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente,
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
che infatti la ricorrente - limitandosi in sostanza a contestare, peraltro in contrasto con gli atti (v. pronuncia impugnata, pag. 23 seg.), che la precedente istanza non avrebbe preso in considerazione la sua tesi del mancato miglioramento dello stato di salute dopo l'agosto 2008 - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il primo giudice ad accertare, sulla base delle valutazioni del Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM), questo miglioramento e non spiega in quale misura il giudizio impugnato scaturirebbe da un accertamento manifestamente errato dei fatti o contrario al diritto ( art. 95 e 97 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398 seg.),
che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 10 novembre 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti