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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_197/2010
Sentenza del 23 novembre 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Francesca Nicora,
opponente.
Oggetto
divorzio,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.________ - nato nel 1967 - e A.________ - nata nel 1963 e già divorziata - si sono sposati nell'agosto 2000 e sono i genitori di C.________, nata due mesi prima. Essi vivono separati dall'ottobre 2001. Nel giugno 2003 A.________ si è trasferita dalla Svizzera tedesca in Ticino.
Con sentenza 20 novembre 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio dei coniugi, ha affidato la figlia alla madre e ha obbligato B.________ a versare all'ex moglie un contributo alimentare mensile indicizzato di fr. 1'880.-- fino al 30 giugno 2016, oltre a un contributo alimentare per la figlia fino al 30 giugno 2018.
B.
Con sentenza 8 febbraio 2010 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un appello di A.________, aumentato il suo contributo mensile a fr. 2'095.--, mentre ha integralmente respinto un appello adesivo del marito. La Corte cantonale ha ritenuto, a differenza del Pretore, che alla moglie non poteva essere imputato alcun reddito sgorgante dal rustico che possiede in Mesolcina.
C.
Con ricorso in materia civile del 15 marzo 2010 A.________ chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza di appello nel senso che B.________ sia condannato a versarle fino al di lei pensionamento un contributo alimentare mensile di fr. 2'790.--. Contesta la pertinenza e la reale possibilità di ottenere un reddito dalla sua sostanza, nonché la possibilità di estendere la propria attività lavorativa ad un tasso del 100 % dopo il sedicesimo compleanno della figlia.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata emanata dal tribunale di ultima istanza del Cantone Ticino in una causa civile di natura pecuniaria, poiché sono unicamente controverse le conseguenze accessorie del divorzio. Atteso che il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è in concreto superato, il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile.
2.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Giova poi ricordare che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dalla sentenza cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta; quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata in termini qualificati (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii; 134 II 244 consid. 2.2).
3.
3.1 La Corte cantonale ha ritenuto che, in seguito alla nascita della figlia, la qui ricorrente non avrebbe unicamente avuto diritto di mantenere il tenore di vita avuto prima del matrimonio, ma di pure conservare quello raggiunto durante l'unione domestica. I Giudici cantonali hanno tuttavia ritenuto che ella non aveva addotto alcunché in proposito e che la relativa situazione nemmeno risulta dagli atti. La Corte di appello si è quindi basata su una sentenza del 2002 del Tribunale cantonale del Canton San Gallo, emanata in una procedura di misure di protezione dell'unione coniugale fra le parti, da cui risultava che il tenore di vita anteriore al matrimonio della qui ricorrente era quello risultante da un reddito di fr. 5'000.-- mensili.
Per determinare il contributo a carico del marito, i Giudici cantonali hanno dedotto da tale importo un reddito mensile complessivo della moglie di fr. 2'905.--, composto dallo stipendio di fr. 2'210.-- e dall'importo di fr. 695.--, di cui ella potrebbe beneficiare dalla locazione di un appartamento di sua proprietà. Con riferimento a tale reddito ipotetico, la Corte cantonale ha indicato che la qui ricorrente, pur obiettando l'impossibilità di percepire un ricavo perché l'appartamento in questione è gravato da un diritto di abitazione in favore del primo marito, non si era confrontata con la motivazione del giudizio pretorile secondo cui dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2005 ella aveva locato tale alloggio, né aveva reso verosimili i pretesi frequenti rientri in Svizzera del primo coniuge, motivo per cui l'appello era addirittura inammissibile, perché insufficientemente motivato.
3.2 Riferendosi al tenore di vita determinante, la ricorrente afferma che al reddito di fr. 5'000.-- menzionato nella predetta sentenza del 2002 devono essere aggiunti fr. 695.-- quale provento della sostanza, perché già a quell'epoca ella era proprietaria dell'appartamento in questione. Per tale motivo ritiene che la differenza che l'opponente è chiamato a colmare con il suo contributo alimentare non ammonta a fr. 2'095.--, ma a fr. 2'790.-- (fr. 5'000.-- + fr. 695.-- - fr. 2'905.--). In ogni caso, continua la ricorrente, sarebbe impossibile ottenere un qualsiasi reddito dall'appartamento in questione, poiché è gravato da un diritto di abitazione in favore del primo marito che, pur risiedendo nell'America latina, ritornerebbe frequentemente in Svizzera.
3.3 Nella fattispecie la ricorrente pare ignorare che i Giudici di appello hanno ritenuto che l'importo di fr. 5'000.-- costituisce il reddito - complessivo - corrispondente al suo tenore di vita prima del matrimonio e omette di formulare una qualsiasi contestazione di tale constatazione. Ella si limita infatti ad affermare - senza qualsiasi spiegazione - che "si prende atto della capacità di reddito dal lavoro della ricorrente in CHF 5000.-- così come stabilito dal Kantonsgericht di San Gallo" e basa su questa affermazione il proprio assunto, secondo cui il reddito della sostanza si neutralizzerebbe in concreto, perché dovrebbe essere aggiunto sia all'appena menzionato importo sia allo stipendio percepito attualmente. Così facendo la ricorrente non formula alcuna ammissibile censura (supra, consid. 2). Altrettanto si deve dire per la semplice ripetizione dell'affermazione concernente l'impossibilità di trarre un reddito dal citato appartamento a causa del diritto di abitazione a favore del primo marito: la ricorrente non si confronta infatti in alcun modo con l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui l'appello era fra l'altro addirittura irricevibile su tale punto perché insufficientemente motivato.
4.
Giusta l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale norma realizza due principi: da un lato, quello del "taglio netto" (clean break), secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la sua indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in pendenza di matrimonio (art. 163 CC) (DTF 129 III 7 consid. 3.1, 127 III 136 consid. 2a). Nella sua applicazione occorre inoltre pure tenere conto di altri motivi che impedirebbero a un coniuge di provvedere al proprio mantenimento (DTF 132 III 598 consid. 9.1).
4.1 La Corte cantonale ha ricordato che il contributo alimentare non è di regola vitalizio, ma è dovuto per il tempo necessario al coniuge creditore per ritrovare la propria autonomia finanziaria. Essa ha poi indicato che alla parte a cui è affidato un figlio può essere imposta un'attività a tempo pieno al momento in cui quest'ultimo ha compiuto 16 anni. Con riferimento al caso concreto i Giudici cantonali hanno accertato che la qui ricorrente ha smesso di esercitare un'attività lucrativa con la nascita della figlia, per ricominciare dopo 5 mesi a lavorare al 30 % presso una banca, e di aver continuato anche dopo il suo trasferimento in Ticino la sua attività, aumentata al 50 %, di impiegata presso due società anonime. In queste circostanze, ritenuto che l'appellante ha accumulato una solida esperienza di impiegata e non soffre di problemi di salute che limitano la sua capacità lucrativa, i Giudici cantonali hanno ritenuto che si possa pretendere che nel luglio 2016, quando la figlia avrà già compiuto 16 anni, ella estenda il suo grado di occupazione al 100 %, nonostante il fatto che a quel momento avrà 53 anni.
4.2 La ricorrente afferma che non sussiste alcuna possibilità di aumentare il proprio tasso di attività presso l'attuale datore di lavoro e sostiene che reperire un nuovo impiego a 53 anni, "con un italiano poco sviluppato" e un'esperienza lavorativa a tempo parziale appare oggettivamente improbabile.
4.3 Nella fattispecie la Corte cantonale non ha nemmeno violato il diritto federale reputando che l'età della ricorrente non costituisce un motivo che impedisce di pretendere da lei un incremento della sua attività lucrativa. Ella risulta infatti essere da anni inserita nel mondo del lavoro, con un'interruzione di pochi mesi dopo la nascita della figlia. Ha attualmente 47 anni e, come rilevato dai Giudici cantonali, il tempo da dedicare alla figlia si ridurrà progressivamente, lasciandole la possibilità di perfezionare la sua esperienza professionale. Nel contempo, ella potrà - qualora ciò sia effettivamente necessario, atteso che non risulta alcun accertamento in tal senso e che la ricorrente ha trovato due posti di lavoro in Ticino - pure approfondire la conoscenza della lingua italiana che ritiene "poco sviluppata". Nemmeno la sentenza 5C.227/2003 del 20 gennaio 2004 riprodotta in FamPra.ch 2004 pag. 204 e citata nel rimedio è di soccorso alla ricorrente. Quel caso, ben diverso dalla fattispecie in esame, concerneva una donna di origine cinese, sprovvista di una qualsiasi formazione professionale, che si era dedicata interamente alla cura dei suoi due figli e di cui è accertata una scarsa conoscenza del francese, lingua ufficiale del Cantone in cui risiede.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stato invitato a determinarsi non è incorso in spese per la procedura federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 novembre 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti