BGer 5A_694/2010 |
BGer 5A_694/2010 vom 23.11.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_694/2010
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Decreto del 23 novembre 2010
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Giuseppe Grimaldi,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA in liquidazione,
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patrocinata dall'avv. Ursula Elsener,
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opponente,
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Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
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Oggetto
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effetto sospensivo,
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ricorso contro l'ordinanza emanata il 4 ottobre 2010 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Considerando:
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che con ricorso in materia civile del 4 ottobre 2010 A.________ è insorta al Tribunale federale, chiedendo il conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, contro l'ordinanza 4 ottobre 2010 con cui il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso inoltrato contro un incanto previsto dall'Ufficio di esecuzione di Lugano in un'esecuzione avviata nei confronti dell'insorgente dalla B.________ SA in liquidazione;
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che con osservazioni 19 ottobre 2010 quest'ultima si è opposta alla domanda di misure d'urgenza;
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che il 3 novembre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha trasmesso al Tribunale federale la sentenza 2 novembre 2010 statuente sul rimedio cantonale al quale il Presidente della predetta Camera aveva rifiutato di conferire l'effetto sospensivo;
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che con decreto del 9 novembre 2010 la Presidente della II Corte di diritto civile ha indicato alle parti che il ricorso in materia civile pare essere diventato privo d'oggetto e le ha invitate a determinarsi sulla questione e sulla ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili;
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che con scritto 19 novembre 2010 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile;
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che con osservazioni del medesimo giorno la B.________ SA in liquidazione ha proposto la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente a versarle fr. 30'000.-- a titolo di ripetibili;
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che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che le spese giudiziarie e le ripetibili - ridotte poiché non è stata chiesta alcuna determinazione sul merito del ricorso - a cui l'opponente ha diritto per le proprie osservazioni sono poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
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che in seguito allo stralcio del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca;
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per questi motivi, la Presidente decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 23 novembre 2010
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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