BGer 6B_799/2010 |
BGer 6B_799/2010 vom 20.12.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_799/2010
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Sentenza del 20 dicembre 2010
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Favre, Presidente,
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Schneider, Eusebio,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Indennità ai sensi degli art. 317 segg. CPP/TI,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 2 agosto 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con decreto d'accusa del 15 maggio 2008 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ritenuto A.________, in detenzione preventiva dal 4 marzo al 24 marzo 2004, autrice colpevole di tentata truffa, ripetuta falsità in documenti e importazione, acquisto e deposito di monete false. Ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 3'000.--.
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B.
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L'accusata ha interposto opposizione al decreto d'accusa, sicché gli atti sono stati trasmessi per il dibattimento al Giudice della Pretura penale che, con sentenza del 10 marzo 2009, l'ha prosciolta da tutte le imputazioni in applicazione del principio "in dubio pro reo".
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C.
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A seguito della sentenza assolutoria, il 20 gennaio 2010 A.________ ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) una domanda d'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI di fr. 4'569'015.90 oltre interessi, composta di fr. 23'261.40 per le spese legali, di fr. 4'520'304.50 per il risarcimento del danno materiale, di fr. 1'250.-- per interessi sulla cauzione e di fr. 24'200.-- per la riparazione del torto morale. L'istante ha inoltre chiesto un importo di fr. 4'913.50 a titolo di ripetibili per la procedura dinanzi alla CRP. In via subordinata, ha postulato che l'indennità fosse stabilita in fr. 3'669'015.90.
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D.
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Con sentenza del 2 agosto 2010, la CRP ha accolto parzialmente l'istanza, riconoscendo a A.________ un'indennità di fr. 15'174.75 oltre interessi. Tale importo è costituito da fr. 8'878.85 per spese legali, da fr. 495.90 per il danno materiale, da fr. 5'200.-- per il torto morale e da fr. 600.-- per le ripetibili.
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E.
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A.________ impugna con un ricorso in materia penale al Tribunale federale questa sentenza chiedendo di riformarla nel senso di riconoscerle in via principale un'indennità di fr. 4'527'484.90 (subordinatamente fr. 3'627'484.90), oltre interessi, di porre le spese giudiziarie della procedura dinanzi alla CRP a carico dello Stato e di riconoscerle, sempre per la procedura dinanzi alla CRP, un importo di fr. 4'913.50 a titolo di ripetibili.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Secondo l'art. 317 CPP/TI, l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale.
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Fondandosi su questa disposizione, la ricorrente ha formulato dinanzi alla CRP delle pretese di risarcimento delle spese di patrocinio, del danno materiale e di quello morale derivanti dal procedimento penale promosso nei suoi confronti. In questa sede, la ricorrente contesta mediante un ricorso in materia penale la riduzione delle spese di patrocinio e il rifiuto di riconoscerle un mancato guadagno riferito alla realizzazione e all'incasso dei titoli sequestrati nell'ambito del procedimento penale, da essa quantificato fino a un ammontare di fr. 4'500'000.--. Solo le spese di patrocinio sono tuttavia strettamente connesse alla procedura penale e possono quindi essere sollevate con un ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF (DTF 135 IV 43 consid. 1.1.1). Per contro, la pretesa di risarcimento del danno materiale, seppur in relazione con il procedimento penale, riguarda la responsabilità dello Stato e, siccome in concreto supera il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a LTF), deve essere invocata mediante un ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF (DTF 135 IV 43 consid. 1.1.2).
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Il fatto che la ricorrente non si sia espressamente prevalsa anche di questo rimedio non osta tuttavia ad un'entrata nel merito del ricorso, purché siano assolti i requisiti formali e materiali dei rispettivi ricorsi; la sola designazione erronea del rimedio di diritto non ne pregiudica infatti i diritti. Per entrambi i rimedi giuridici è segnatamente necessario che le censure sollevate rispettino le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e riferimenti). Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti unitari, assolti quelli previsti dall'art. 42 cpv. 1 LTF, il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), rivolto contro un giudizio finale (art. 90 LTF), di un'ultima istanza giudiziaria cantonale (art. 80 e 86 cpv. 1 lett. d LTF), è ammissibile.
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La ricorrente ha partecipato alla procedura davanti all'autorità inferiore ed ha un interesse giuridico alla modificazione della sentenza impugnata, in quanto chiede il riconoscimento di un'indennità prevista dal diritto cantonale: alla stessa va quindi riconosciuta la legittimazione ricorsuale per il ricorso in materia penale, seppure non figuri nelle categorie di persone elencate all'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, non essendo questa enumerazione esaustiva (DTF 135 IV 43 consid. 1.1.1). Ad essa, richiamato l'ammontare del valore litigioso, va pure riconosciuta la legittimazione per gli aspetti relativi al ricorso in materia di diritto pubblico, comunque trattato da questa Corte (DTF 135 IV 43 consid. 1.1.2 in fine), poiché oltre ad aver partecipato al procedimento davanti all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione in particolare alla modifica della stessa (art. 89 cpv. 1 LTF).
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1.2 La ricorrente fa valere la violazione degli art. 9 e 29 Cost., dell'art. 10 cpv. 4 Cost./TI e degli art. 176 e 317 CPP/TI.
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Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina le censure di violazione di diritti costituzionali del cittadino soltanto quando siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). La ricorrente deve quindi confrontarsi con le motivazioni contenute nel giudizio impugnato e spiegare per quali ragioni e in che misura esso violerebbe gli art. 9 e 29 Cost.: censure di carattere meramente appellatorio sono per contro inammissibili in questa sede.
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L'art. 10 cpv. 4 Cost./TI prevede che il Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall'ingiusta privazione della libertà personale. La ricorrente non sostiene che questa disposizione costituzionale rivestirebbe una portata propria rispetto agli art. 317 segg. CPP/TI e non spiega in quale misura sarebbe stata disattesa dalla CRP. Ciò in particolare ove si consideri che, per il carcere preventivo subito, le è stata riconosciuta un'indennità per torto morale il cui ammontare non è contestato in questa sede.
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L'art. 176 cpv. 1 CPP/TI richiamato dalla ricorrente prescrive che le autorità devono accertare con la medesima diligenza le circostanze a favore dell'indiziato o accusato e quelle a suo sfavore. Premesso che la violazione del diritto cantonale non costituisce di per sé un motivo di ricorso, ma può semmai configurare una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF solo se disattende il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. (DTF 134 II 349 consid. 3), l'invocata disposizione cantonale si riferisce alla fase di istruzione del procedimento penale ed esula quindi dall'oggetto del litigio.
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2.
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2.1 La ricorrente critica la riduzione delle spese di patrocinio, riconosciute dalla CRP limitatamente a fr. 8'878.85 rispetto ai fr. 23'261.40 esposti dal patrocinatore. Ritiene troppo vago e restrittivo il criterio della Corte cantonale di prendere come riferimento, per stabilire l'onorario, il tempo impiegato da un "avvocato sperimentato nel diritto penale". Secondo la ricorrente, che richiama al riguardo il suo diritto di scegliere liberamente il proprio difensore di fiducia, la gravità delle accuse prospettate e il suo stato di ansia per il rischio di essere condannata si prestavano a giustificare interventi da parte del legale che, con il senno di poi, potevano anche essere ritenuti non necessari dalla CRP. Considerate segnatamente la complessità e l'importanza della causa, la ricorrente ritiene arbitrario il mancato riconoscimento di una rimunerazione oraria di fr. 300.--, importo che sarebbe oltretutto inferiore a quello di regola richiesto da avvocati sperimentati nel diritto penale.
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2.2 Premesso che il diritto dell'accusato di farsi assistere da un difensore di propria scelta è in particolare garantito dall'art. 32 cpv. 2 seconda frase Cost. e non dall'art. 29 Cost. invocato dalla ricorrente, la causa in esame non verte sul rispetto di questa garanzia, ma su una domanda di indennità giusta l'art. 317 segg. CPP/TI, segnatamente sull'ammontare delle spese di patrocinio che lo Stato è tenuto a rifondere in tale contesto. Non risulta in ogni modo che la ricorrente sia stata privata della facoltà di scegliere liberamente il proprio difensore e che sia stata così disattesa la garanzia citata.
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Richiamando, quale parametro per valutare l'onorario a tempo, l'intervento di "un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso", la CRP ha in realtà riassunto ed esplicitato con altre parole la propria prassi fondata sulla previgente Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino e sull'attuale art. 15a cpv. 2 della legge ticinese sull'avvocatura, del 16 settembre 2002, secondo cui, per la determinazione dell'onorario, l'avvocato ha riguardo alla complessità e all'importanza del caso, al valore e all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità. La CRP ha quindi precisato di riconoscere, in virtù di questa normativa, onorari conformi a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato e lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore. Ora, questa giurisprudenza non è di per sé in contrasto con quella del Tribunale federale, secondo cui la retribuzione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista, tenendo conto della natura, dell'importanza, della complessità e delle difficoltà particolari, in fatto o in diritto, della vertenza, del tempo dedicatovi, del risultato ottenuto come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso (DTF 122 I 1 e segg.; 118 Ia 133 consid. 2b; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid. 3b). Inoltre, in questo campo, il Tribunale federale interviene solo sotto il ristretto profilo dell'abuso o dell'eccesso del potere di apprezzamento nella valutazione della prestazione del patrocinatore poiché le autorità cantonali fruiscono al riguardo di un margine di discrezionalità assai vasto (DTF 118 Ia 133 consid. 2b; 117 Ia 22 consid. 3a; 111 V 48 consid. 4a; 109 Ia 107 consid. 2c). Nelle esposte circostanze, non può di certo essere rimproverato alla CRP di essere incorsa nell'arbitrio, per non essersi semplicemente basata sulle prestazioni effettive esposte dal patrocinatore della ricorrente, valutando invece il dispendio medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato analogo. La ricorrente disattende poi che l'art. 319a cpv. 2 CPP/TI prevede esplicitamente che la rifusione delle spese di patrocinio è limitata a quelle necessarie e proporzionate.
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2.3 Quanto alla rimunerazione oraria di fr. 250.-- applicata dalla CRP, il Tribunale federale ha già avuto modo di confermare l'ammissibilità di tale importo anche in casi di una certa complessità (cfr. sentenza 1P.147/2006 del 13 aprile 2007 consid. 3.3 e riferimenti). A titolo orientativo, essa è infatti superiore all'onorario minimo di fr. 200.-- all'ora previsto dal regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale, del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31). Il fatto che anche l'importo di fr. 300.-- all'ora prospettato dalla ricorrente potrebbe di massima essere sostenibile, non basta di per sé a fare ritenere arbitraria la tariffa di fr. 250.-- orari stabilita dalla CRP. Per il rimanente, la ricorrente non si confronta con le singole operazioni considerate dalla precedente istanza, né sul dispendio orario concretamente ritenuto per ognuna di esse, spiegando con una motivazione puntuale, conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni le valutazioni effettuate dalla CRP, che ha complessivamente riconosciuto un dispendio di 31 ore e 20 minuti, sarebbero manifestamente insostenibili.
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3.
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3.1 La ricorrente rimprovera alla CRP di essere incorsa nell'arbitrio e in una disparità di trattamento, per averle riconosciuto a titolo di ripetibili solo fr. 600.-- rispetto ai fr. 4'913.50 esposti. Rileva che in un precedente caso analogo, con decisione del 4 febbraio 2008 la stessa Corte aveva assegnato all'istante fr. 7'000.-- di ripetibili, importo confermato dal Tribunale federale nella sentenza 6B_194/2008 dell'11 agosto 2008.
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3.2 Adducendo semplicemente che occorrerebbe anche tenere conto del valore della pretesa formulata, la ricorrente si limita ad esporre una propria opinione, diversa da quella ritenuta dalla Corte cantonale, senza sostanziare arbitrio alcuno. Insistendo essenzialmente sul valore determinato dall'ammontare dell'indennità richiesta, essa omette in particolare di considerare il dispendio limitato richiesto per la stesura dell'istanza e l'elevato grado di soccombenza. Una disparità di trattamento rispetto alla decisione del 4 febbraio 2008 della CRP deve essere esclusa già per il fatto che le fattispecie sono diverse, siccome in quel caso il legale che aveva steso l'istanza di indennità non aveva patrocinato l'istante nel procedimento penale e non conosceva quindi l'incarto.
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4.
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4.1 La ricorrente critica il rifiuto dei giudici cantonali di riconoscerle un risarcimento per il mancato guadagno relativo alla realizzazione e all'incasso dei titoli della società B.________, che quantifica in fr. 4'500'000.--, corrispondenti al loro valore nominale (subordinatamente in fr. 3'600'000.--, corrispondenti all'80 % del valore nominale). Sostiene che sarebbe spettato al magistrato inquirente accertare nell'ambito del procedimento penale la validità di tali titoli, dando seguito alle richieste da lei stessa formulate in tal senso. A suo dire, il danno materiale per la mancata realizzazione dei titoli starebbe perciò in un rapporto di causalità con il procedimento penale.
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4.2 La Corte cantonale ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato che i titoli avessero un valore effettivo di fr. 4'500'000.--, rispettivamente che avesse potuto monetizzarli per un simile importo. Ha osservato che i titoli non riportavano nessuna firma e che non era provata né la loro autenticità né la loro consistenza economica. La CRP ha in particolare ritenuto che l'istante non aveva provato l'avvenuta emissione degli stessi, il valore d'acquisto, l'eventuale quotazione o negoziazione. In nessun modo risultava dimostrato che i titoli, se regolarmente emessi, avessero un corso o una percentuale di valore, ritenuto che non era stato prodotto un bilancio o un documento contabile significativo. La Corte cantonale ha inoltre accertato che la loro scadenza era fissata per il 31 dicembre 2009 e ch'essi erano stati dissequestrati e restituiti alla ricorrente nel marzo del 2009, dopo la sentenza di proscioglimento. Ha quindi rilevato che la restituzione dei titoli era avvenuta ben prima della loro scadenza e che la ricorrente medesima aveva prospettato la realizzazione di un danno solo per il caso, non verificatosi, in cui fosse rientrata in possesso dei titoli dopo la scadenza. La CRP ha infine addotto che non poteva essere addebitato all'autorità inquirente l'asserita cancellazione il 28 giugno 2005 della B.________ dal registro delle società inglesi, circostanza di cui peraltro nemmeno la ricorrente stessa era a conoscenza.
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4.3 La ricorrente non si confronta puntualmente con queste considerazioni spiegando, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché si fonderebbero su accertamenti manifestamente in contrasto con gli atti e violerebbero il diritto. Essa afferma invero che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CRP, l'emissione dei titoli sarebbe dimostrata. Si limita tuttavia a richiamare essenzialmente la testimonianza resa da un funzionario di banca nell'ambito del procedimento penale, la quale non permette di per sé di trarre conclusioni definitive al riguardo e disattende inoltre che la Corte cantonale ha in ogni caso pure rilevato che il valore reale dei titoli non era comunque dimostrato. Per quali ragioni, nelle esposte circostanze, la ricorrente avrebbe subito un danno materiale corrispondente al valore nominale dei titoli non è quindi oggettivamente dato di vedere.
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Richiamando l'art. 176 cpv. 1 CPP/TI, la ricorrente sostiene che sarebbe spettato al magistrato inquirente accertare la validità dei titoli in discussione. Come visto, tale disposizione riguarda tuttavia la conduzione dell'inchiesta penale e in concreto il procedimento si è concluso in modo favorevole alla ricorrente, che è stata prosciolta sostanzialmente perché sussistevano dubbi sulla falsità dei documenti. La norma non disciplina per contro la procedura promossa dinanzi alla CRP dall'accusato prosciolto, volta all'ottenimento di un'indennità giusta gli art. 317 segg. CPP/TI (cfr. consid. 1.2). Nell'ambito di questa procedura, l'onere della prova del danno spetta infatti all'istante, che deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese: il principio inquisitorio vi trova quindi un'applicazione necessariamente limitata (cfr. sentenza 1P.297/2006 del 19 aprile 2007 consid. 2 e 4.2; sentenza 1P.602/2003 del 23 febbraio 2004 consid. 2, in: RtiD II-2004, n. 12, pag. 32 segg.). Che il PP non abbia eseguito ulteriori accertamenti sulla validità dei titoli è pertanto irrilevante sotto il profilo dell'onere di provare il danno nel contesto di una domanda d'indennità, che è a carico dell'istante.
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4.4 Laddove infine la ricorrente chiede genericamente di stabilire l'ammontare del danno facendo capo all'art. 42 cpv. 2 CO, essa disattende che questa disposizione tende unicamente a facilitarne la prova quand'esso o la sua entità non possano essere dimostrati. La norma non apre per contro la possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 131 III 360 consid. 5.1; 128 III 271 consid. 2b/aa pag. 276/277; 122 III 219 consid. 3a; sentenza 1P.602/2003, citata, consid. 3.1).
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5.
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La ricorrente chiede che la tassa di giustizia e la spese della sede cantonale, stabilite dalla CRP in complessivi fr. 20'050.--, poste a suo carico nella misura di fr. 19'950.--, siano accollate allo Stato del Cantone Ticino "conformemente e proporzionalmente al grado di soccombenza tenuto conto dell'esito del presente ricorso". Poiché la ricorrente risulta integralmente soccombente anche in questa sede, la questione non si pone e non deve pertanto essere esaminata oltre.
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Peraltro, la ricorrente non contesta l'ammontare in quanto tale della tassa di giustizia adducendo, con una motivazione conforme alle citate esigenze, ch'essa violerebbe determinate norme cantonali applicabili in quest'ambito (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 17 cpv. 1 della legge sulla tariffa giudiziaria, del 14 dicembre 1965) o che risulterebbe manifestamente arbitraria tenendo conto del suo grado di soccombenza (cfr. sentenza 6B_79/2010 del 22 aprile 2010, consid. 3.2).
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6.
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Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 dicembre 2010
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Favre Gadoni
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