BGer 4A_616/2010 |
BGer 4A_616/2010 vom 03.01.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_616/2010
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Sentenza del 3 gennaio 2011
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Huguenin.
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Partecipanti al procedimento |
A.________SA,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di locazione; sfratto,
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ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 4 novembre 2010 la A.________SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
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che con decreto dell'11 novembre 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--;
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che con decreto del 6 dicembre 2010 alla ricorrente è stato fissato, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 17 dicembre 2010, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile;
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che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;
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che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 gennaio 2011
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Klett Huguenin
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