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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_41/2011
Sentenza del 7 febbraio 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Reeb, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Luca Zorzi,
opponente,
Municipio di Lumino, 6533 Lumino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
licenza edilizia (costruzione di uno stabile d'appartamenti),
ricorso contro la sentenza emanata il 1° dicembre 2010 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 12 dicembre 2008 B.________ ha chiesto al Municipio di Lumino il permesso di costruire sul suo fondo uno stabile di tre appartamenti. Alla domanda, pubblicata soltanto il 5 maggio 2009, si è opposto il vicino A.________. Preso atto dello spostamento della termopompa in un vano posto all'interno del progettato edificio, l'autorità cantonale competente ha preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza edilizia. Il 14 settembre 2009 il Municipio l'ha concessa sottoponendola a determinate condizioni.
B.
Adito dall'opponente, con decisione del 21 aprile 2010 il Consiglio di Stato l'ha confermata. Con giudizio del 1° dicembre 2010, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha annullato sia la decisione governativa sia la licenza edilizia e rinviato gli atti ai Servizi generali del Dipartimento del territorio, affinché proceda a determinate verifiche ed emani un nuovo avviso all'attenzione del Municipio, che dovrà pronunciarsi nuovamente sulla domanda di costruzione.
C.
Avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame e di annullare sia la decisione impugnata sia quella governativa.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).
1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale emanata in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 100 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.
1.3 Secondo l'art. 90 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ricevibile contro le decisioni parziali, vale a dire che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a), o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è per contro ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF). Queste condizioni di ammissibilità, il cui adempimento deve di principio essere dimostrato dal ricorrente (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine), mirano a sgravare il Tribunale federale, che deve di massima esprimersi con un'unica decisione sull'oggetto del litigio (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2; 133 IV 139 consid. 4).
2.
2.1 Al considerando n. 8.1, la Corte cantonale, in accoglimento parziale del ricorso del vicino, ha annullato la licenza edilizia e la decisione governativa che la confermava, poiché lesive delle norme del regolamento cantonale del 16 settembre 2008 sull'utilizzazione dell'energia (RUEn), che ha abrogato il decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia, riservando, a titolo transitorio, l'applicazione sino al 31 dicembre 2008, delle prescrizioni tecniche e delle procedure vigenti a quel momento. Ha quindi rinviato gli atti ai Servizi generali del Dipartimento del territorio, affinché spieghi perché le immissioni foniche della termopompa rispetterebbero i valori di pianificazione prescritti dall'allegato 6 all'OIF, verifichi la conformità dell'intervento per rapporto alle prescrizioni del RUEn, chiedendo se del caso il completamento della domanda di costruzione, dia al vicino la facoltà di prendere posizione sulle risultanze della verifica ed emani un nuovo avviso all'attenzione del municipio, che si pronuncerà nuovamente sulla domanda di costruzione.
2.2 Il ricorrente afferma, in maniera del tutto generica e manifestamente a torto, che si sarebbe in presenza di una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF. In effetti, il giudizio impugnato costituisce, come si evince chiaramente dal suo dispositivo, una decisione di rinvio, che invita il Dipartimento cantonale a effettuare determinate verifiche e il Municipio a riesaminare la domanda di costruzione. Esso non pone quindi fine al procedimento, poiché lascia aperto il quesito del rilascio definito, se del caso a determinate condizioni, della licenza edilizia, né configura una decisione parziale giusta l'art. 91 LTF (al riguardo vedi DTF 134 II 137; 133 V 477 consid. 4.1.2 e 4.1.3; sentenza 1C_396/2009 del 9 febbraio 2010 consid. 1.2, in RtiD 2010 II pag. 93). In effetti, in concreto, la Corte cantonale non ha statuito a titolo definitivo su talune domande giudicabili a titolo indipendente, bensì su determinate censure concernenti l'unico oggetto del litigio, costituito segnatamente dal rilascio del permesso di costruzione (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2). Non si giustifica quindi di esaminare ora, anche per l'assenza del necessario interesse pratico e attuale (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2), le critiche ricorsuali di merito, ritenuto che il Tribunale federale potrebbe essere chiamato a esprimersi non una, ma più volte sul contestato progetto. La decisione impugnata costituisce pertanto una decisione incidentale, impugnabile solo alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 e 4.3).
2.2.1 In effetti, il ricorrente non adduce di subire un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Certo, egli rileva che se la decisione impugnabile parrebbe essergli favorevole, essa limiterebbe nondimeno i suoi diritti di difesa, in particolare riguardo all'applicazione delle norme vigenti fino al 2008. L'assunto non regge, ritenuto ch'egli, come peraltro rilevato nel giudizio impugnato, potrà far valere i suoi diritti nel quadro della nuova procedura (vedi art. 93 cpv. 3 LTF) e ricordato che un pregiudizio irreparabile non è ravvisabile nel semplice prolungamento della procedura o nell'aumento dei costi collegati alla causa (DTF 134 II 137 consid. 1.3.1; 133 V 477 consid. 5.2.1 e 5.2.2).
2.2.2 Né si è chiaramente in presenza, e il ricorrente non lo sostiene, della condizione prevista dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, ritenuto che le nuove valutazioni e l'eventuale completazione o modifica della domanda di costruzione manifestamente non comportano, per il ricorrente, una procedura istruttoria defatigante o dispendiosa (DTF 133 II 409 consid. 1.2; 134 II 142 consid. 1.2.3-1.2.4).
3.
3.1 Il ricorso dev'essere quindi dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lumino, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 7 febbraio 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Fonjallaz Crameri