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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_251/2010
Sentenza dell'8 febbraio 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Glanzmann,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
C.________, Italia, patrocinata dall'avv. Franca Barone, Patronato EPAS,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'8 febbraio 2010.
Considerando:
che mediante decisione del 27 maggio 2008 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni AI formulata da C.________, cittadina italiana residente in Italia, nata nel 1950 e già attiva in Svizzera dal 1971 al 2006 in qualità di operaia addetta al confezionamento di prodotti dolciari,
che preso in particolare atto del danno alla salute esistente (segnatamente: lombosciatalgia a sinistra e gonartrosi bilaterale degenerative) e della valutazione del proprio servizio medico (sui compiti e il valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico dell'AI cfr. art. 49 OAI nonché DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4 pag. 257 segg. e SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]), l'UAI ha tra l'altro considerato l'interessata pienamente abile al lavoro sia nella sua ultima attività lucrativa esercitata in Svizzera sia in quella di bracciante agricola (addetta alla etichettatura di frutta) svolta per un breve periodo (settembre - dicembre 2006) in Italia dopo il suo rimpatrio,
che per pronuncia dell'8 febbraio 2010 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso della assicurata avverso il provvedimento del 27 maggio 2008 e confermato la valutazione dell'UAI circa la piena capacità lavorativa residua in attività leggere, quali sono state ritenute quelle da ultimo svolte dall'interessata,
che C.________ si è aggravata al Tribunale federale, al quale - previo accertamento medico - chiede il riconoscimento di una rendita d'invalidità svizzera dal 19 ottobre 2006,
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
che per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
che nella pronuncia impugnata, cui si rinvia, i primi giudici hanno già ampiamente esposto i presupposti ai quali è subordinato il conferimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità secondo il diritto svizzero (art. 4 e 28 LAI nonché art. 7, 8 e 16 LPGA [nelle versioni applicabili prima e dopo il 1° gennaio 2008]), per principio applicabile al caso di specie anche in virtù dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A),
che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
che l'istanza precedente, dopo esame degli atti, ha accertato che la ricorrente (quantomeno fino alla data della decisione in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) presentava una piena capacità lavorativa in attività leggere quali sono state qualificate - in maniera non più contestata in questa sede - quelle da lei da ultimo esercitate,
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o contrario al diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
che addirittura, a ben vedere, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la ricorrente nemmeno si confronta adeguatamente con la pronuncia impugnata e non spiega nelle debite forme perché e in quale misura il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto,
che le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure,
che ad ogni modo, con riferimento alla valutazione 23 febbraio 2009 del dott. M.________, la precedente istanza ha già, senza arbitrio, spiegato i motivi per i quali essa non poteva essere posta a fondamento del giudizio, atteso che, attestando un grado di invalidità (recte: di incapacità di lavoro) del 60% nell'attività di bracciante agricola, la stessa in realtà non si riferiva all'attività leggera (trasporto di merci con furgone ed etichettatura di confezioni di frutta) effettivamente svolta, ma a quella (più pesante) di bracciante agricola in generale che impone un "carico statico e dinamico del rachide",
che per quanto concerne invece il nuovo referto 10 marzo 2010 del dott. M.________, versato agli atti con il presente ricorso, il documento - attestante una "riduzione della capacità lavorativa e di guadagno nella misura del 70%, non essendo (l'assicurata, ndr) più in grado di svolgere mansioni lavorative che prevedono anche attività leggere" -, è posteriore al giudizio impugnato e di per sé inammissibile anche perché la ricorrente non spiega in quale misura si realizzerebbero le condizioni per eccezionalmente ammettere il nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (ULRICH MEYER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar zum BGG, 2008, n. 44 - 47 ad art. 99 LTF; Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 99 LTF),
che, in via abbondanziale, neppure la perizia medica particolareggiata E 213 del 14 febbraio 2007 sarebbe comunque tale da rendere manifestamente errata o contraria al diritto la valutazione dei primi giudici dal momento che - per quanto accertato in maniera vincolante (e incontestata) - il referto del dott. N.________ dava atto di una capacità (residua) di svolgere regolarmente lavori leggeri,
che, per quanto ammissibile, il ricorso, manifestamente infondato, va respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF e senza necessità di disporre ulteriori accertamenti di ordine medico,
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 8 febbraio 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti