Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_112/2010 {T 0/2}
Sentenza del 15 febbraio 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Glanzmann,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
W._________, patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente,
I._________,
D.________,
R.________.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 dicembre 2009.
Fatti:
A.
T._________ SA, iscritta a registro di commercio il ..., è stata affiliata in qualità di datrice di lavoro alla Cassa di compensazione AVS del Cantone Ticino. Oltre ad esserne anche stato, per un periodo, presidente fino al giugno 1999, W._________ ha ricoperto la carica di membro del consiglio di amministrazione della società, con diritto di firma collettiva a due, fino al 1° dicembre 2005, data delle sue dimissioni.
Dopo essere entrata in mora con il pagamento dei contributi sociali, T._________ SA è stata sistematicamente diffidata e precettata (segnatamente a partire dal mese di settembre 2004). Il 4 maggio 2006 la Pretura del Distretto di X.________ ha concesso una moratoria concordataria della durata di sei mesi. In seguito alla sua revoca (decretata il 28 novembre 2006), la società è stata dichiarata fallita l'11 dicembre 2006.
Constatato di aver subito un danno, la Cassa di compensazione ha chiesto a W._________, in via solidale con D.________ e R.________, rispettivamente presidente e delegato/direttore generale di T._________ SA, il risarcimento di fr. 302'408.45 per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF che non sono stati soluti dalla fallita società negli anni 2004 e 2005 (fino al mese di ottobre), rispettivamente per quelli che sono stati oggetto di ripresa salariale nel novembre 2004 relativamente all'anno 2003 (decisione 28 marzo 2008 e decisione su opposizione 28 agosto 2008). Con provvedimenti del 23 ottobre 2008 e 25 marzo 2009 l'amministrazione ha pure chiesto all'avv. I._________, commisssario del concordato, il risarcimento di fr. 41'276.60 a titolo di contributi non pagati durante la moratoria concordataria (maggio - settembre 2006) in via solidale con D.________ e R.________.
B.
Con giudizio del 16 dicembre 2009 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, congiunte le cause, ha respinto il ricorso di W._________, mentre ha accolto il gravame di I._________ annullando di conseguenza la decisione di risarcimento nei suoi confronti.
C.
W._________ è insorto al Tribunale federale, al quale chiede di annullare la pronuncia cantonale e di essere liberato da ogni obbligo risarcitorio. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
La Cassa propone la conferma del giudizio impugnato, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali come pure R.________ e l'avv. I._________ hanno rinunciato a determinarsi. Per parte sua, D.________ ha espresso alcune considerazioni sulla vertenza senza però proporre conclusioni specifiche.
Diritto:
1.
Oggetto del contendere è sapere se e in quale misura il ricorrente debba rispondere nei confronti dell'opponente per il danno derivante dal mancato versamento dei contributi sociali da parte della fallita T._________ SA. La questione di diritto preponderante determina l'attribuzione di un affare a una corte (art. 36 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 [RTF]). La seconda Corte di diritto sociale è competente a trattare le cause in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti, fra cui rientra anche la procedura di risarcimento a norma dell'art. 52 LAVS (art. 35 lett. a RTF). Benché le controversie in materia di assicurazione sociale cantonale (cui soggiace in concreto la richiesta di risarcimento per i contributi relativi agli assegni familiari) rientrino formalmente nella competenza della prima Corte di diritto sociale (art. 34 lett. e RTF), ragioni di economia processuale e l'aspetto secondario giustificano che la seconda Corte di diritto sociale tratti anche questi aspetti (sentenza 9C_704/2007 del 17 marzo 2008 consid. 1, non pubblicato in DTF 134 I 179, ma in SVR 2008 FL n. 1 pag. 1).
2.
Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), però esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Inoltre, quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti costituzionali, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le censure soltanto se siano state motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254; 133 III 393 consid. 6 pag. 397). Per il resto statuisce di principio sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), riservati i casi previsti dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Questa disposizione gli conferisce la possibilità di rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti della decisione impugnata nella misura in cui lacune o errori dovessero apparire d'acchito come manifesti (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). Il ricorrente può quindi contestare l'accertamento dei fatti determinanti per il giudizio solo se siano stati stabiliti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF), vale a dire arbitraria (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), ciò che deve dimostrare con una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.
3.
Il ricorrente contesta il giudizio cantonale, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale.
3.1 Lamenta segnatamente, come già in sede cantonale, una violazione del suo diritto di essere sentito per avere in particolare l'autorità amministrativa omesso di prendere posizione sulle numerose censure da lui sollevate in sede di opposizione. Fa così valere un difetto di motivazione della decisione (su opposizione) che non avrebbe potuto, a suo avviso, essere sanato nella procedura giudiziaria cantonale.
3.2 Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372).
3.3 Ora, come pertinentemente osservato dai primi giudici, anche se non si è chinata su tutte le censure (segnatamente: sulla pretesa ripresa, da parte di Q._________ SA, delle attività della fallita T._________ SA), l'autorità amministrativa ha sufficientemente esposto nelle 15 pagine di decisione su opposizione le ragioni essenziali che l'hanno indotta a confermare la responsabilità (sussidiaria) dell'interessato. Il ricorrente ha potuto agevolmente comprendere la portata della decisione e impugnarla - come poi ha fatto, riproponendo le sue argomentazioni - con cognizione di causa dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.
3.4 Come in sede cantonale, l'insorgente contesta pure, sempre dal profilo formale, l'agire della Cassa che avrebbe affidato la trattazione della vertenza alla medesima entità senza "controllo esterno o interno da parte di un'autorità superiore distinta o successiva all'autorità decisionale".
Per rispondere alle censure ricorsuali, va ricordato che l'art. 52 LPGA dispone che le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una separazione personale non è imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005 consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, pag. 75 seg.). A prescindere da queste considerazioni, si osserva che la decisione di risarcimento del 28 marzo 2008 è stata emessa dal servizio giuridico a firma dell'avv. C.________ e di P.________, mentre la decisione su opposizione del 28 agosto 2008 è stata redatta dalla lic. iur F.________ e controfirmata dal direttore avv. M.________. Non sono dunque rilevabili vizi di natura formale nell'operato della Cassa (cfr. a questo riguardo anche consid. 2.2 non pubblicato in DTF 134 V 405).
4.
Per quanto concerne il merito, l'autorità giudiziaria cantonale, alle cui considerazioni si rinvia, ha già correttamente esposto le norme legali e i principi di giurisprudenza disciplinanti la responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS). Così, dopo avere ricordato il principio della responsabilità sussidiaria degli organi di una persona giuridica nel caso di inadempienza degli obblighi contributivi da parte della stessa (DTF 123 V 12 consid. 5b pag. 15; cfr. pure DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528, nonché DTF 129 V 11 consid. 3), avere quantificato, per il periodo in esame, l'importo del debito contributivo e del conseguente danno, avere ricordato gli oneri inalienabili di un consigliere d'amministrazione (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO), incombenti anche al ricorrente per il fatto di avere assunto la carica di membro (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 AHV n. 5 pag. 13 [H 92/01] consid. 5.3.2, nonché la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 208/01 del 16 settembre 2002 consid. 4) e avere rilevato che lo stesso è venuto meno a questi obblighi rendendosi responsabile di grave negligenza per non avere svolto sufficiente controllo e attività di vigilanza o verifica sul pagamento dei contributi (cfr. SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51 [H 136/00]), i primi giudici hanno dettagliatamente esposto i motivi che li hanno indotti a ritenere giustificata la sua condanna al risarcimento del danno.
5.
5.1 Contestando la giurisprudenza in materia del Tribunale federale (delle assicurazioni), di cui chiede la modifica, il ricorrente lamenta innanzitutto l'assenza di una base legale per la responsabilità sussidiaria degli organi e si oppone, oltre a ciò, a ogni tentativo di trasformarla in una responsabilità oggettiva. A tal proposito è tuttavia sufficiente il rinvio a quanto esposto in DTF 114 V 219 e nelle successive sentenze (DTF 129 V 11; cfr. pure sentenza H 38/06 del 26 ottobre 2006 consid. 6.1 e 7.1 con riferimenti), in cui il Tribunale federale (delle assicurazioni), oltre a ribadire che la responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS non configura una responsabilità oggettiva (cfr. a questo proposito anche sentenza 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.1), si è confrontato in dettaglio con le critiche mosse alla sua prassi. Dopo avere così messo in evidenza la volontà dello stesso legislatore - emergente tra l'altro dai lavori preparatori alla 11a revisione dell'AVS e alla LPGA - di mantenere il sistema della responsabilità (sussidiaria) degli organi, questa Corte ha lasciato aperto il tema di sapere se tale responsabilità sia fondata sulla legge sulla responsabilità (RS 170.32) oppure emani da un principio generale del diritto privato applicabile anche nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 11 consid. 3.6 pag. 14).
5.2 Non costituendo una responsabilità oggettiva, per fare sì che il datore di lavoro, rispettivamente i suoi organi, possano essere chiamati a rispondere del danno causato alla cassa di compensazione, l'art. 52 LAVS esige espressamente che la violazione delle prescrizioni sia il frutto quantomeno di una grave negligenza. Di conseguenza, il mancato pagamento degli oneri non è sufficiente, da solo, a giustificare una responsabilità, all'illiceità (in casu, la violazione dell'art. 14 cpv. 1 LAVS) dovendosi aggiungere una colpa per dolo o almeno per grave negligenza. È vero, a meno che non risultino indizi a favore della correttezza dell'operato o dell'incolpevolezza del datore di lavoro, la cassa di compensazione che accerta di avere subito un danno può partire dalla presunzione che quest'ultimo abbia violato le disposizioni in oggetto quantomeno con grave negligenza (DTF 108 V 183 consid. 1b pag. 187; SVR 2001 n. 15 pag. 52 consid. 5). Tuttavia, contrariamente a quanto sembra insinuare il ricorrente, ciò non significa che in virtù di questa prassi tutti gli organi siano sempre e comunque ritenuti responsabili. Non ogni colpa imputabile al datore di lavoro deve infatti necessariamente configurare una colpa di tutti i suoi organi. Occorre piuttosto esaminare se e in quale misura l'operato della ditta sia imputabile a un determinato organo in considerazione della sua posizione di fatto e di diritto all'interno della stessa. Se un organo ha agito colpevolmente dipende pertanto dalla responsabilità e dalle competenze che gli sono state assegnate dalla persona giuridica (DTF 108 V 199 consid. 3a pag. 202; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 209/01 del 29 aprile 2002 consid. 4b). L'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali non possono pertanto, in caso di accertata violazione delle disposizioni LAVS, limitarsi all'esame di eventuali motivi di giustificazione o di discolpa, bensì devono preliminarmente accertare la presenza di una colpa qualificata ai sensi dell'art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 5 pag. 244). Ed è quanto hanno fatto le precedenti istanze a dispetto delle contestazioni ricorsuali. È sufficiente il rinvio, da un lato, ai consid. 3.4-3.5 e, dall'altro, al consid. 3.6 della pronuncia impugnata, in cui i giudici cantonali hanno in una prima fase esaminato l'aspetto della colpa qualificata di W._________ e in una seconda fase l'eventuale esistenza - negata - di motivi giustificativi o di discolpa.
6.
L'insorgente osserva quindi, manifestamente a torto, che quand'anche si volesse ritenere sopravvenuto un danno alla Cassa, lo stesso sarebbe subentrato successivamente alle sue dimissioni dal consiglio di amministrazione e comunque a seguito di un'azione intempestiva dell'amministrazione.
6.1 È vero che, una volta che ha dimissionato, un membro del consiglio di amministrazione perde la possibilità di influenzare il comportamento della società circa i pagamenti alla cassa di compensazione (DTF 112 V 1 consid. 3b-d pag. 4). Tuttavia, va ricordato che il datore di lavoro o (in via sussidiaria) i suoi organi possono essere chiamati a rispondere del danno cagionato dal mancato pagamento di oneri sociali se questi sono divenuti esigibili in un momento in cui dette persone potevano disporre del capitale esistente e dunque influenzare i pagamenti (VSI 1994 pag. 36 consid. 6b [H 73/91]). Occorre inoltre pure rammentare che né l'obbligo di conteggio né tantomeno l'obbligo contributivo e l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o di una decisione di tassazione della cassa di compensazione. L'obbligo di conteggio e contributivo nascono al momento del pagamento del salario (art. 14 e 51 LAVS), mentre i contributi diventano esigibili alla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS; cfr. pure SVR 2001 AHV n. 15 pag. 51 consid. 4b). Ora, con riferimento ai contributi posti a fondamento della decisione di risarcimento danni (cfr. sopra, Fatti A), essi erano già divenuti esigibili al momento in cui W._________ dimissionò dalla sua carica di consigliere di amministrazione (v. art. 34 cpv. 1 e 3 OAVS).
6.2 Dall'aspetto dell'esigibilità dei contributi va distinto il momento della nascita del danno. Il danno è supposto subentrare nel momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera in caso di perenzione dei contributi oppure in ragione dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la procedura ordinaria. Ed è quanto si è realizzato in concreto a seguito della revoca della moratoria concordataria poiché con questa decisione era chiaro che la situazione finanziaria non permetteva il pagamento (integrale) degli oneri sociali secondo la procedura ordinaria (v. DTF 128 V 15 consid. 3d pag. 19). Come rettamente osservato dalla Corte cantonale, avendo la Cassa rivendicato formalmente il danno entro i due anni (di prescrizione: cfr. SVR 2005 AHV no. 15 pag. 49 consid. 5.1.2 [H 96/03] con riferimenti) dalla decisione di revoca della moratoria, la sua azione non poteva dirsi intempestiva. Per il resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'amministrazione aveva cominciato a diffidare e a precettare sistematicamente T._________ SA dal mese di agosto 2004. Non è pertanto vero che la cassa avrebbe atteso la revoca della moratoria concordataria "prima di fare valere un qualsivoglia pagamento da parte della società".
6.3 Quanto all'affermazione, ribadita in sede federale, secondo cui T._________ SA in realtà non avrebbe mai cessato di esistere, ma avrebbe proseguito la propria attività (con gli attivi, i brevetti, le licenze, il personale, ecc.) sotto altro nome (quello di Q.________ SA), la tesi, addotta per contestare l'esistenza di un danno della Cassa, oltre a non trovare riscontro oggettivo nelle tavole processuali, non modifica la sostanza delle cose. In assenza di circostanze particolari che permettano eccezionalmente di ravvisare gli estremi di un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) - peraltro nemmeno espressamente invocato dal ricorrente - e di fare astrazione dall'indipendenza giuridica delle due società (v. RtiD II-2008 pag. 265 [H 149/06] consid. 6), la Corte cantonale poteva validamente richiamarsi al principio in base al quale la società che riprende un'azienda non incorre in alcuna responsabilità, ai sensi dell'art. 52 LAVS, per il danno risultante dal mancato pagamento di un debito contributivo di questa azienda. In materia contributiva, infatti, il datore di lavoro responsabile può unicamente essere la persona (fisica o giuridica) cui incombeva, in qualità di organo esecutivo della legge, la riscossione dei contributi conformemente agli art. 14 cpv. 1 LAVS e 34 segg. OAVS. Ora, l'obbligo di riscossione dei contributi, come pure la responsabilità che ne deriva, incombono esclusivamente al "precedente" datore di lavoro e se quest'ultimo è una società entrata in liquidazione, i suoi organi possono essere, adempiute le ulteriori condizioni, ritenuti responsabili a titolo sussidiario (DTF 119 V 389; 112 V 152; cfr. inoltre sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 87/04 del 22 giugno 2005 consid. 4.2.2).
Anche per questo motivo, dunque, il fatto che i primi giudici, prevalendosi di un ammissibile apprezzamento anticipato delle prove, non abbiano segnatamente proceduto alle audizioni testimoniali di D.________, di R.________ e di E._________, ritenute (sostenibilmente) non di rilievo per l'esito del processo (DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157; 124 I 208 consid. 4a pag. 211; 122 II 464 consid. 4a pag. 469), non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) del ricorrente (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b).
7.
7.1 Il ricorrente contesta che gli si possa rimproverare un operato gravemente negligente. Ribadisce di non avere avuto alcun potere decisionale in seno alla società da quando è arrivato D.________, unico "padre padrone", ma di avere unicamente svolto funzioni di consulente esterno e di ricercatore di partner contrattuali. Non essendosi occupato della gestione societaria ed avendo avuto solo un diritto di firma collettivo, egli non avrebbe avuto alcun potere di pagamento dei contributi. Ricorda nondimeno di essersi regolarmente informato e di avere sempre fatto quanto era nelle sue (limitate) possibilità riguardo al versamento degli oneri sociali. Prova ne è che nel 2001, preso atto di uno scoperto contributivo, egli aveva ottenuto da D.________ il pagamento di almeno fr. 200'000.- a favore dell'AVS. Per il resto, ritenendo di potere fare affidamento sui dati contabili - dai quali risultava che la società disponeva di liquidità -, sul fatto che i contributi, seppur dopo richiami ed esecuzioni, sarebbero sempre stati pagati, sulla garanzia di assunzione di eventuali debiti da parte di D.________ e sui controlli da parte dell'ufficio di revisione F.________, l'insorgente sostiene di non essere venuto meno ai propri obblighi di controllo e sorveglianza.
7.2 È vero che l'amministratore che non si occupa della direzione normalmente non è in grado di effettuare da solo i pagamenti necessari. Ciò non toglie però che nella sua posizione, seppur con diritto di firma collettivo, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto, in virtù del suo obbligo inalienabile derivante dall'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO, (continuare a) vigilare sul pagamento dei contributi e indurre i membri operativi a una loro esecuzione (cfr. ad esempio SVR 2003 AHV n. 5 pag. 13 consid. 5.3.2) - come aveva del resto fatto nel 2001 - o quantomeno, qualora ciò non avesse prodotto gli effetti sperati, mettere fine con atti propri alla situazione di rischio (v. sentenza H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6). Di conseguenza, il fatto che il ricorrente secondo i regolamenti interni non disponesse di potere decisionale e che la competenza direttiva fosse stata delegata ai membri operativi del consiglio di amministrazione non osta(va), di massima, a una sua possibile responsabilità (v. pure SVR 2001 AHV n. 15 pag. 51 consid. 6b). In questo senso, la valutazione della Corte cantonale non è manifestamente inesatta né contraria al diritto.
7.3 Sebbene a un amministratore che non si occupa direttamente della gestione degli affari, la prassi in materia ponga esigenze più severe al grado di colpa richiesto per ammetterne una sua responsabilità (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 con riferimenti), il Tribunale federale delle assicurazioni ha sviluppato una casistica che è utile brevemente ricordare. Così, mentre a un amministratore di una grossa azienda non si può generalmente rimproverare una grave negligenza se non controlla ogni dettaglio, ma si limita solamente a verificare l'attività della direzione e l'andamento degli affari in generale e, di conseguenza, non presta attenzione, ad esempio, al fatto che è stato omesso, in certi casi, l'allestimento del conteggio dei contributi (v. ad esempio sentenza citata H 38/06 consid. 7.3), diverso è il discorso se il medesimo amministratore è (o deve essere) in qualche modo a conoscenza di una esecuzione eventualmente difettosa dell'obbligo di conteggio o di prelievo (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223; 108 V 199 consid. 3a pag. 202; SVR 2010 AHV n. 4 pag. 11 consid. 6.1 [9C_152/2009]).
7.4 Ed è esattamente quest'ultima ipotesi che si è realizzata nel caso di specie. Alla luce delle pregresse, gravi e all'interessato ben note difficoltà incontrate dalla società nel pagare i contributi sociali, i primi giudici potevano infatti, senza arbitrio, ammettere un obbligo di controllo accresciuto a suo carico che, nelle particolari circostanze del caso (cfr. SVR 2010 AHV n. 4 pag. 11 consid. 6.1), poteva anche tradursi in un obbligo di informazione diretta presso l'amministrazione, quantomeno a partire dal settembre 2001, dopo che era dovuto intervenire presso il presidente del consiglio di amministrazione per ottenere un pagamento urgente di (almeno) fr. 200'000.-. Ora, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, dalle tavole processuali non risulta che egli abbia fatto debitamente fronte a questo suo obbligo di controllo accresciuto. L'apprezzamento della Corte cantonale che gli ha rimproverato di avere atteso il 1° dicembre 2005 per rassegnare le dimissioni non è (manifestamente) censurabile, soprattutto se si tiene conto della sua (ammessa) impotenza di fatto nell'influenzare il pagamento degli oneri sociali, da un lato, e della sostanziale interruzione dei pagamenti contributivi da parte della società già a partire dalla seconda metà del 2004. Quanto all'affermazione secondo cui T._________ SA avrebbe disposto di liquidità sufficiente, la circostanza, oltre a costituire un fatto nuovo - di per sé inammissibile poiché né accertato né tantomeno allegato in sede ricorsuale cantonale (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 15 ad art. 99) -, non sminuisce la responsabilità del ricorrente, ma dimostrerebbe al contrario che se egli avesse agito con tutta la diligenza del caso, avrebbe anche potuto ridurre se non addirittura scongiurare l'insorgenza del danno. Anche per questo motivo, di riflesso, l'invocata assenza di un nesso di causalità adeguata tra il comportamento del ricorrente e il danno che, a mente di quest'ultimo, sarebbe subentrato in ogni caso a causa del maldestro agire di D.________, oltre ad essere anch'essa nuova - e quindi di per sé irricevibile (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 99, il quale ricorda come la possibilità di sollevare nuove eccezioni giuridiche sia comunque limitata dal divieto di allegare fatti nuovi o nuovi mezzi di prova) -, non può trovare accoglimento (sulle condizioni per escludere un nesso di causalità adeguata nella materia, rispettivamente per ammettere una sua interruzione cfr. sentenza H 267/02 del 21 gennaio 2004 consid. 6.2).
7.5 Né è atta a modificare l'esito di questa valutazione la dichiarazione 5 dicembre 2001 con cui D.________ si è assunto l'intero debito relativo agli oneri sociali che avrebbero potuto essere imputati ai consiglieri di amministrazione. Il rilascio di una simile dichiarazione, oltre a testimoniare di una palpabile preoccupazione degli organi riguardo alla situazione contributiva, non poteva infatti sollevare il ricorrente dai suoi obblighi (accresciuti) di vigilanza. Se da un lato una tale assunzione lo poteva in qualche modo rassicurare, dall'altro essa non gli consentiva, come invece in definitiva è stato, di disinteressarsi della questione. Come pertinentemente osservato dai giudici di prime cure, tale dichiarazione poteva, se del caso, unicamente incidere sui rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili, ma non anche sul rapporto esterno con la Cassa (v. ad esempio sentenze 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.3, H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.2 con riferimenti). Per il resto, va ribadita l'ampia facoltà riconosciuta alla cassa di compensazione di decidere - nel caso di solidarietà fra più debitori - se convenire tutti i debitori o soltanto uno o alcuni di essi, rispettivamente se esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO; DTF 129 V 300 consid. 3.1 pag. 302; SVR 2003 AHV n. 5 pag. 13 consid. 4.2 [H 92/01]). La valutazione della Cassa non è più sindacabile né da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni né da parte di questa Corte, ritenuto che nessun'altra autorità può sostituirsi alla Cassa ed agire al suo posto (DTF 108 V 189 consid. 3 pag. 195).
8.
Per il resto, come indicato nella pronuncia cantonale, cui può rinviarsi per brevità (pag. 20, consid. 3.6), non sono ravvisabili né sono validamente invocati motivi di giustificazione e/o di discolpa riconosciuti dalla giurisprudenza (sul tema cfr. 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3).
9.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 8000.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 15 febbraio 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti