Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_520/2010
Sentenza del 22 febbraio 2011
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.C.________Sagl,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
contratto di lavoro, licenziamento;
ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il 13 marzo 2009 la A.C.________Sagl ha disdetto con effetto immediato il contratto di lavoro con il dipendente B.________, assunto quale ausiliario di cucina presso l'Hotel C.________;
che il Pretore di Locarno-Città, chiamato a dirimere la lite sulle conseguenze della fine del rapporto di lavoro, con sentenza 13 gennaio 2010 ha condannato il datore di lavoro a pagare fr. 15'638.40 al dipendente e fr. 4'180.65 alla cassa di disoccupazione intervenuta in lite, oltre agli oneri sociali da versare direttamente agli istituti previdenziali;
che il 12 agosto 2010 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appellazione del datore di lavoro;
che questi insorge con ricorso in materia civile datato 14 settembre 2010 chiedendo l'annullamento della sentenza di appello, il rinvio della causa all'autorità cantonale e "il contraddittorio" davanti al Tribunale federale;
che il dipendente propone di respingere il ricorso con osservazioni del 12 novembre 2010, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a prendere posizione;
che il gravame è ricevibile per quanto riguarda tempestività, legittimazione e natura del giudizio impugnato e della causa;
che anche la soglia di fr. 15'000.-- richiesta per i ricorsi in materia civile concernenti controversie del diritto del lavoro è raggiunta (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF);
che l'atto di ricorso non adempie invece i requisiti legali e giurisprudenziali secondo i quali all'obbligo minimo di allegazione e motivazione ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ) si contrappone, qualora sia in gioco la violazione di diritti fondamentali o di disposizioni del diritto cantonale e intercantonale, l'onere accresciuto di una motivazione chiara e dettagliata uguale a quella richiesta per il vecchio ricorso di diritto pubblico (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 e 129 I 8 consid. 2.1);
che i fatti contenuti nella sentenza impugnata sono di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), per cui la parte che ne propone altri deve esporre in modo circostanziato i motivi per i quali ritiene manifestamente inesatti, ossia arbitrari (art. 9 Cost.), gli accertamenti dell'autorità cantonale (art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 e 133 II 249 consid. 1.2.2);
che, in particolare, se è contestato l'apprezzamento delle prove, nel quale il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale, chi invoca l'arbitrio non può limitarsi a criticare la sentenza opponendovi semplicemente la propria versione come se si trattasse di una procedura di appello, ma deve dimostrare che è stato travisato in modo grossolano il senso e la portata di un mezzo di prova, che non si è tenuto conto senza ragioni valide di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della causa oppure che è stato ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e 129 I 8 consid. 2.1);
che manifestamente infondata è la censura di violazione del diritto di essere sentita per avere l'autorità cantonale designato il datore di lavoro con la ragione sociale abbreviata ("A.________"), non essendo comprensibile quale possa essere la pertinenza del diritto costituzionale invocato ed essendo peraltro usuali abbreviazioni simili (anche nelle sentenze del Tribunale federale);
che palesemente infondata è anche la critica concernente l'assenza di indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza di prima istanza, l'art. 112 cpv. 2 lett. d LTF riguardando le sole decisioni impugnabili davanti al Tribunale federale, come correttamente osservato dall'autorità cantonale e riconosciuto dalla ricorrente medesima;
che nel merito la ricorrente se la prende con le argomentazioni del giudizio cantonale secondo le quali le parti avevano concordato, per atti concludenti, di compensare la retribuzione delle ore straordinarie con quanto il dipendente avrebbe dovuto pagare al datore di lavoro per vitto e alloggio;
che tuttavia la ricorrente espone queste critiche in modo del tutto appellatorio, dimenticando l'accertamento di fatto posto alla base del giudizio impugnato concernente la stipula per atti concludenti dell'accordo suddetto e la possibilità concessa dal diritto federale di modificare tacitamente anche il contratto di lavoro steso nella forma scritta;
che inoltre essa non si sofferma minimamente sulle motivazioni dell'autorità cantonale riguardanti l'irricevibilità dell'atto di appello, ritenuto insufficientemente motivato per l'assenza di un confronto con gli argomenti esposti nella decisione pretorile e fondato su fatti allegati per la prima volta innanzi alla seconda istanza;
che del medesimo difetto soffrono le critiche ricorsuali volte contro gli accertamenti riguardanti l'aumento di stipendio riconosciuto al dipendente in considerazione dell'attività da lui effettivamente svolta in cucina e la durata indeterminata del contratto fra le parti;
che se nella parte finale del gravame si potesse individuare una censura di violazione dell'art. 343 cpv. 4 CO per non avere il giudice accertato fatti e assunto prove d'ufficio, l'argomento sarebbe pure infondato rispettivamente irricevibile;
che infatti tale norma non impone al Tribunale di appello di accertare d'ufficio i fatti (sentenza 4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1; DTF 107 II 233 consid. 3), mentre qualora la critica fosse rivolta al Pretore, la censura non è diretta, come invece richiesto dall'art. 75 cpv. 1 LTF, contro la decisione dell'ultima istanza cantonale;
che in definitiva il ricorso si rivela per buona parte inammissibile e per il resto manifestamente infondato;
che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente in forza degli art. 66 cpv. 1 e 65 cpv. 4 lett. c LTF (quest'ultimo deroga all'art. 343 cpv. 3 CO), la quale è tuttavia dispensata dal pagamento di ripetibili non essendo la controparte patrocinata da un avvocato (DTF 133 III 439 consid. 4);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 febbraio 2011
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Klett Piatti