BGer 5A_426/2010 |
BGer 5A_426/2010 vom 08.03.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_426/2010
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Sentenza dell'8 marzo 2011
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Hohl, Presidente,
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Escher, Marazzi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Rudolf Schaller,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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patrocinata dall'avv. dott. Franco Pedrazzini,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto provvisorio dell'opposizione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 5 maggio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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B.________ SA ha fatto spiccare un precetto esecutivo, notificato il 21 settembre 2009, nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 100'000.-- oltre interessi. Quale titolo di credito ha indicato un "riconoscimento di debito del 22.12.2007". A.________ ha interposto opposizione al precetto esecutivo.
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B.
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B.________ SA ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione dinanzi al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, fondando la sua domanda sul documento del 22 dicembre 2007 sottoscritto dall'escussa, dal tenore seguente: "Herrn C.________, Bescheinigung! Hiermit bescheinige ich Ihnen, dass ich bis spätestens 31. Jan. 08 Ihnen weitere 100'000 SFr. zahle, i. W. einhunderttausend, für geleistete Gartenarbeiten. Wahrscheinlich steht Ihnen der obige Betrag schon Mitte Jan. zur Verfügung (firma di A.________)".
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La creditrice procedente ha altresì presentato due documenti datati 14 settembre 2009 nei quali C.________ cede a B.________ SA il credito di fr. 100'000.-- vantato nei confronti di A.________. Il primo è stato prodotto con la domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione e ha il tenore seguente: "Il sottoscritto C.________, X.________, cede alla spettabile B.________ SA, Y.________, X.________, il credito di fr. 100'000.-- vantati nei confronti della signora A.________, Z.________. X.________, 14 settembre 2009. In fede (firma di C.________)" . Il secondo documento è invece stato esibito all'udienza di contraddittorio e così recita: "Il sottoscritto C.________, X.________, cede alla spettabile B.________ SA, Y.________, X.________, il credito di fr. 100'000.-- risultante dal riconoscimento di debito 22 dicembre 2007 sottoscritto dalla signora A.________, Z.________, ed indirizzato al cedente, ma riferito a lavoro svolti dalla cessionaria. X.________, 14 settembre 2009. In fede (firma di C.________)".
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Con sentenza 5 marzo 2010, il Giudice di prime cure ha accolto la domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione.
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C.
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Adita il 17 marzo 2010 da A.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame con sentenza 5 maggio 2010. La Corte cantonale ha confermato che il documento del 22 dicembre 2007 costituisce un riconoscimento di debito e pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. La Corte cantonale ha inoltre considerato inammissibile e comunque infondato nel merito l'argomento della ricorrente secondo cui le cessioni di credito datate 14 settembre 2009 sarebbero incompatibili tra di esse e non valide.
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D.
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Con ricorso in materia civile del 3 giugno 2010, A.________ chiede al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, che la sentenza cantonale sia annullata e che la domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata da B.________ SA sia respinta.
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Con decreto 8 luglio 2010, la Presidente della Corte adita ha accolto la richiesta dell'effetto sospensivo al rimedio.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
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1.
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1.1 La sentenza impugnata, emanata in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione, costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (DTF 134 III 141 consid. 2) ed è stata pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa che supera il valore di lite minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) da una ricorrente che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il presente gravame si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
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1.2 Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza, si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente.
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1.3 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii). Poiché il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata nei predetti termini qualificati (DTF 134 II 244 consid. 2.2 con rinvii).
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1.4 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dalla sentenza cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF). Per contro, è ammissibile una nuova argomentazione giuridica: il Tribunale federale può esaminarla liberamente in virtù del principio iura novit curia (art. 106 cpv. 1 LTF) anche se la medesima non è stata sollevata avanti all'autorità inferiore, a patto tuttavia che essa si fondi sugli accertamenti di fatto della decisione impugnata (DTF 135 III 49 consid. 5.1 con rinvii; 134 III 643 consid. 5.3.2 con rinvii).
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2.
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Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata deve essere firmata dall'escusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii).
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Conformemente all'art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto dell'opposizione se il debitore non giustifica immediatamente eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. All'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1 con rinvii).
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3.
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3.1 La Corte cantonale, richiamati i principi vigenti per il riconoscimento di debito tramite scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, ha analizzato lo scritto del 22 dicembre 2007 constatando che esso non contiene altro che un impegno della ricorrente a versare entro il 31 gennaio 2008 (se non prima) un ulteriore importo di fr. 100'000.-- per i lavori di giardinaggio forniti. Che tale impegno rappresenti un'offerta della ricorrente di saldare il debito ancora scoperto - corrispondente secondo la creditrice procedente alla differenza tra il fatturato complessivo di fr. 399'922.70 e gli acconti versati di fr. 161'500.-- - alla condizione che la controparte ratifichi tale proposta, come preteso dall'escussa, non risulta - a mente dei Giudici cantonali - né dall'attestazione del 22 dicembre 2007 né dalla rimanente documentazione agli atti. Al contrario, non risulta che la ricorrente abbia mai contestato l'ammontare delle fatture dell'opponente o protestato di fronte ai solleciti per l'incasso del saldo di fr. 238'422.70, pretendendo di dovere soltanto fr. 100'000.-- così come alla sua attestazione del 22 dicembre 2007.
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3.2 La ricorrente contesta la qualificazione dei Giudici cantonali e sostiene che lo scritto del 22 dicembre 2007 rappresenta unicamente una promessa di versamento di fr. 100'000.-- a valere quale offerta, soggetta ad accettazione, a saldo delle pretese ancora esistenti per i lavori di giardinaggio eseguiti da B.________ SA. Secondo la tesi ricorsuale, atteso che tale offerta non è stata accettata dalla creditrice procedente, l'attestazione del 22 dicembre 2007 non è "incondizionata" e non può valere quale riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF.
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3.3 Il tenore letterale del documento all'esame è di una chiarezza cristallina - la ricorrente attesta che pagherà entro il 31 gennaio 2008 (se non prima) un ulteriore importo di fr. 100'000.-- per i lavori di giardinaggio forniti - e non contiene la benché minima traccia di indizio che potrebbe suffragare la tesi della ricorrente, ovvero che tale pagamento sia subordinato alla riduzione della pretesa complessiva della creditrice procedente, e che sia pertanto da intendersi a saldo delle pretese di quest'ultima. Lo stesso dicasi per gli altri documenti versati agli atti. La Corte cantonale non ha pertanto violato il diritto federale qualificando il documento del 22 dicembre 2007 quale riconoscimento di debito e valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1).
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D'altronde, nel gravame all'esame, la ricorrente si limita a ripetere la sua tesi senza nemmeno sostenere - o ancor meno dimostrare - che il giudizio dei Giudici cantonali sia smentito da altre prove agli atti dalle quali emergerebbe una volontà in contrasto con quella risultante dal tenore letterale del contratto. La sua critica appare anzi al limite dell'ammissibilità, in quanto non fa che riprodurre la censura già adottata davanti alla Corte cantonale senza propriamente confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.3).
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La censura della ricorrente si rivela pertanto infondata.
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4.
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4.1 I Giudici cantonali hanno considerato inammissibile, in quanto addotta unicamente in sede di appello, l'eccezione della ricorrente secondo cui le due cessioni di credito da C.________ a B.________ SA datate 14 settembre 2009 sarebbero incompatibili tra di esse e non valide.
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La Corte cantonale ha anche ritenuto infondato nel merito tale argomento, atteso che le due cessioni di credito non si escludono ma quella esibita in sede di contraddittorio (sulla quale il Giudice di prime cure si è fondato per la sua decisione) completa quella prodotta con la domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione, specificandola ulteriormente. In ogni modo, ha aggiunto la Corte cantonale, se anche una cessione fosse nulla, sarebbe valida quell'altra.
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4.2 La ricorrente dubita che le cessioni di credito siano state firmate nello stesso giorno. Essendo la cessione di credito un atto di disposizione, essa considera che sarebbe importante conoscere quale delle due sia stata firmata per prima e quale sia pertanto da considerare valida. Secondo la tesi ricorsuale, infatti, nella cessione presentata con la domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione, a differenza della cessione esibita in udienza di contraddittorio, C.________ riconoscerebbe - in modo evidente - che il credito nei confronti dell'escussa ammonta a soli fr. 100'000.--, ciò che rappresenterebbe un'accettazione dell'offerta di saldare le pretese ancora esistenti mediante il versamento di tale importo.
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4.3 Come appena precisato (supra consid. 4.1), la Corte cantonale ha respinto l'argomento della ricorrente secondo cui le cessioni di credito datate 14 settembre 2009 sarebbero incompatibili tra di esse e non valide fondandosi su due diverse motivazioni indipendenti. Da un lato ha giudicato tale argomento inammissibile per tardività e dall'altro lo ha considerato infondato nel merito.
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Riproponendo la questione della validità delle cessioni di credito nel suo gravame dinanzi al Tribunale federale, la ricorrente è pertanto tenuta a criticare entrambe le motivazioni indipendenti utilizzate dalla Corte cantonale per confutare il suo argomento, pena l'inammissibilità della censura (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 IV 119 consid. 6). Infatti, in caso contrario, la conclusione della Corte cantonale rimarrebbe comunque valida sulla base della motivazione non censurata.
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In concreto, tuttavia, la ricorrente non spende una parola sulla tardività del suo argomento avanti alla Corte cantonale. Già per questo motivo il ricorso si rivela inammissibile per quanto concerne la questione attinente alla validità delle cessioni di credito.
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A titolo abbondanziale, giova rilevare che la ricorrente non discute in termini sufficienti neanche la seconda motivazione indipendente dei Giudici cantonali, ovvero che - nel merito - le due cessioni non si escludono, bensì che quella esibita in sede di contraddittorio completa quella prodotta con la domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione precisandola ulteriormente, e che, in ogni caso, se una cessione fosse nulla, quell'altra sarebbe in ogni modo valida. La ricorrente si limita infatti a proporre una nuova argomentazione giuridica - ovvero che sarebbe importante conoscere quale cessione sia valida in quanto una di esse conterrebbe un'accettazione della sua offerta di saldare il debito ancora esistente mediante il versamento di fr. 100'000.-- - che non si fonda però sugli accertamenti di fatto della decisione impugnata e che non può pertanto essere sollevata dinanzi al Tribunale federale (supra consid. 1.4).
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5.
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Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui si rivela ammissibile, si appalesa infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per quanto riguarda le ripetibili occorre rilevare che l'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando soccombente. Non si giustifica pertanto assegnarle ripetibili per la sede federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 marzo 2011
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: La Cancelliera:
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Hohl Antonini
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