BGer 9C_32/2011
 
BGer 9C_32/2011 vom 08.03.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_32/2011 {T 0/2}
Sentenza dell'8 marzo 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
H.__________,
ricorrente,
contro
Società Cooperativa KPT/CPT Cassa malati, Tellstrasse 18, 3000 Berna 22,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2010.
Visto:
il ricorso 11 gennaio 2011 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2010,
considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene alcuna conclusione né spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
che, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Luzern, 8 marzo 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti