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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_250/2011
Decreto del 9 maggio 2011
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Marco Garbani,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Rilascio di un permesso di dimora CE/AELS,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 febbraio 2011dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
visto:
la lettera del 3 maggio 2011 con cui la ricorrente dichiara di ritirare il ricorso in materia di diritto pubblico esperito il 16 marzo 2011;
considerando:
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato;
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa 2C_250/2011 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione).
Losanna, 9 maggio 2011
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Zünd Ieronimo Perroud