BGer 8C_236/2011 |
BGer 8C_236/2011 vom 13.05.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_236/2011
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Sentenza del 13 maggio 2011
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Ursprung, Presidente,
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Leuzinger, Maillard,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
C.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa di disoccupazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione (indennità per insolvenza),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 marzo 2011.
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Fatti:
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A.
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Per decisione su opposizione 28 dicembre 2010 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione ha confermato il suo precedente provvedimento che negava a C.________, nato nel 1976, il di-ritto a una indennità per insolvenza poiché egli, in difformità all'obbligo di ridurre il danno, non aveva fatto valere in tempo utile i propri crediti salariali.
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B.
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C.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 7 marzo 2011).
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C.
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L'interessato ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale ribadisce la sua domanda di indennità per insolvenza.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2) e non è pertanto vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per il resto, fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
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2.
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Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti ai quali è subordinato il riconoscimento di una indennità per insolvenza dell'assicurazione contro la disoccupazione. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che, per l'art. 55 cpv. 1 LADI, il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
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Secondo giurisprudenza, un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo il citato disposto presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza (DTA 2010 pag. 46 [8C_682/2009]).
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3.
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Emerge dagli atti che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della X.________ Sagl dal 1° dicembre 2008 in qualità di gerente del Motel Y.________. Risulta pure che egli, dopo avere percepito il salario pattuito durante i soli due primi mesi, ossia fino al 31 gennaio 2009, ed avere quindi, il 10 agosto seguente, assegnato al datore di lavoro un termine di cinque giorni per versargli quanto dovuto, ha fatto spiccare un precetto esecutivo soltanto il 1° febbraio 2010.
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Il primo giudice ha ritenuto che lasciando trascorrere un anno dall'ultimo versamento del salario prima di agire in modo incisivo contro il datore di lavoro il ricorrente avesse commesso una grave negligenza giusta l'art. 55 cpv. 1 LADI.
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Il Tribunale federale condivide questa valutazione. Con il ricorso e con l'atto completivo del 31 marzo 2011 il ricorrente nulla ha addotto che possa inficiare il parere del primo giudice. Anzi, egli ammette esplicitamente di avere per negligenza atteso troppo tempo prima di far spiccare il precetto esecutivo nei confronti del datore di lavoro. La querelata pronuncia merita pertanto tutela.
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4.
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Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF).
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Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
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Lucerna, 13 maggio 2011
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Ursprung Schäuble
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