Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_368/2011
Sentenza del 25 maggio 2011
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
IC e IFD 2007,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 marzo 2011 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 29 marzo 2011 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso presentato il 2 aprile 2010 da A.________ contro la decisione su reclamo emessa il 3 marzo 2010 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio concernente la tassazione di rendite AVS dovute per gli anni 2004 a 2006 e versate retroattivamente nel 2007 sotto forma di capitale. La Corte cantonale ha altresì effettuato una reformatio in pejus, di cui il contribuente era stato avvertito nel corso dell'udienza tenutasi il 2 marzo 2011, e ha modificato la decisione litigiosa nel senso che la tassazione andava effettuata applicando l'aliquota normale al posto dell'aliquota preferenziale di cui agli art. 37 LT/TI e 37 LIFD.
B.
Il 5 maggio 2011 A.________ ha depositato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in cui chiede che, in accoglimento del gravame, venga ordinato all'autorità fiscale di tassare le rendite AVS degli anni 2004 a 2007 come se fossero state percepite ogni anno.
Il 13 maggio 2011 il Tribunale federale ha informato il ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e l'ha invitato a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere, cioè entro il 20 maggio 2011 (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con gli art. 46 cpv. 1 lett. a e art. 48 cpv. 1 LTF ).
Il 19 maggio 2011 A.________ ha trasmesso a questa Corte un nuovo ricorso in cui, sviluppandoli un po', ribadisce i propri argomenti.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
1.1 ll Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).
1.2 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
Le esigenze di motivazione sono ancora più rigorose quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali, tra cui il divieto dell'arbitrio. Il Tribunale federale tratta infatti queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate (art. 106 cpv. 2 LTF): nell'atto di ricorso occorre pertanto menzionare i fatti essenziali ed esporre in modo conciso le ragioni per le quali si ritiene che la decisione impugnata abbia leso dei diritti fondamentali, indicando precisamente quali. Solo le censure sollevate in maniera chiara e dettagliata vengono esaminate; censure di carattere appellatorio sono inammissibili (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53, 65 consid. 1.3.1 pag. 68).
1.3 Nel caso concreto, né il primo né il secondo ricorso adempiono manifestamente queste esigenze di motivazione. Dopo avere descritto la propria situazione, il ricorrente si limita a esporre la sua opinione riguardo alla maniera secondo cui le rendite AVS percepite retroattivamente dovrebbero essere tassate nonché a lamentare un'interpretazione arbitraria e inopportuna dell'art. 37 (LT/TI e LIFD). Egli tuttavia non spiega in che e perché l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale riguardo all'imponibilità dei proventi dell'AVS (segnatamente la circostanza che vengono tassati unicamente quando sono pagati, anche se il diritto a percepirli nasce prima) e al fatto che in concreto non può essere applicata l'aliquota preferenziale prevista dagli art. 37 LT/TI e 37 LIFD violerebbe il diritto determinante. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
2.
Viste le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo).
Losanna, 25 maggio 2011
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Zünd Ieronimo Perroud