Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_171/2011
Sentenza del 9 giugno 2011
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Andrea Lenzin,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Marco Broggini,
opponente.
Oggetto
donazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 febbraio 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
L'8 dicembre 1986 A.________, medico di formazione, ha donato in parti uguali ai tre figli C.________, D.________ e B.________ la sua quota di comproprietà di un mezzo di una particella di X.________. Nel 1991 A.________ e il marito E.________ hanno pure donato ai figli B.________ e D.________ l'importo di fr. 350'000.--.
Il 7 aprile 2003 E.________ è stato accolto in stato di coma vigile in una casa per anziani a Locarno, dove è rimasto degente fino alla sua morte il 19 febbraio 2007. Dopo che la figlia B.________ aveva chiesto con insistenza di avere accesso alla cartella medica del padre, lasciando intendere che la madre stesse attentando alla salute di quest'ultimo provocandone segnatamente la denutrizione, e che il personale della casa di cura aveva trovato più volte sul comodino del predetto ospite dell'acqua maleodorante, non potabile e contenente batteri, il direttore sanitario dell'istituto ha effettuato - il 14 settembre 2006 - una segnalazione al Ministero pubblico. L'inchiesta penale è stata chiusa con un decreto di non luogo a procedere del 9 giugno 2008, dopo che dall'autopsia è risultato che E.________ è deceduto per cause naturali.
B.
Il 19 febbraio 2008 A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città B.________, rimproverandole di averla denunciata mendacemente, o subordinatamente calunniata o almeno diffamata con le sue esternazioni al personale di cura della casa per anziani. L'attrice ha chiesto che fosse accertata la legittimità dell'annullamento delle summenzionate donazioni, che fosse fatto ordine all'Ufficiale del registro fondiario di procedere al relativo trapasso di proprietà e che la convenuta venisse obbligata a restituirle fr. 175'000.--, oltre interessi. Il Pretore ha accolto con pronunzia 1° dicembre 2009 la petizione nel senso che ha accertato il diritto alla retrocessione della quota di comproprietà e ha condannato la convenuta a sottoscrivere il relativo contratto notarile e a versare alla madre fr. 175'000.--.
C.
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, in accoglimento di un'appellazione di B.________, respinto la petizione. Dopo aver osservato che già l'esistenza degli elementi costitutivi dei reati imputati appare dubbia, la Corte cantonale ha indicato che, anche nell'ipotesi in cui la convenuta avesse commesso un delitto, questo non sarebbe stato sufficientemente grave da giustificare una revoca delle donazioni in applicazione dell'art. 249 n. 1 CO, tenuto segnatamente conto dell'incontestato pluriennale grave conflitto con la madre. I Giudici d'appello hanno infine considerato che pure nel caso di un esame d'ufficio del comportamento dell'appellante alla luce dell'art. 249 n. 2 CO (grave violazione degli obblighi di famiglia), le attenuanti emerse dall'istruttoria non permetterebbero una revoca delle donazioni.
D.
Con ricorso in materia civile del 9 marzo 2011 A.________ postula l'annullamento della sentenza di appello e la conferma del giudizio pretorile. La ricorrente afferma che la controparte ha commesso dei reati (denuncia mendace, calunnia e diffamazione) ai suoi danni e contesta che la convenuta avesse inteso agire pensando alla salute del padre. Nega poi che il reato debba avere un'incidenza sui rapporti fra le parti e contesta la correttezza dell'analogia con i motivi di diseredazione effettuata dalla Corte cantonale.
Con risposta 12 aprile 2011 B.________ propone la reiezione del ricorso, mentre l'autorità cantonale non ha presentato osservazioni.
Diritto:
1.
Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF), il ricorso in materia civile è ricevibile.
2.
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, che pone regole analoghe a quelle che l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG istituiva per il vecchio ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2). Ne discende che nell'atto di ricorso devono essere indicati chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e deve essere precisato in cosa consiste la violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (o dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
2.1 Dopo aver espresso dubbi sull'adempimento degli elementi costitutivi dei reati ipotizzabili (denuncia mendace, calunnia e diffamazione), la Corte cantonale ha ritenuto, fondandosi segnatamente sulla deposizione della direttrice della casa per anziani, che l'appellante aveva in ogni caso agito perché preoccupata della salute del padre.
2.2 La ricorrente critica tale accertamento, ritenendolo arbitrario. Sennonché, ella si limita a proporre una sua valutazione appellatoria delle risultanze probatorie, la quale peraltro, quando rimprovera alla Corte cantonale di essersi basata su una testimonianza indiretta è in contraddizione con il tenore letterale della predetta deposizione. La censura si rivela pertanto inammissibile. Ne segue che il presente giudizio si fonda sulla constatazione della Corte cantonale secondo cui il comportamento dell'opponente derivava dalle preoccupazioni per la salute del padre e sul fatto - pacifico - che i rapporti fra le parti erano da anni pessimi ed altamente conflittuali.
3.
II Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), considera di regola solo le critiche proposte (DTF 134 III 102 consid. 1.1).
In concreto anche nella sede federale la ricorrente invoca unicamente una violazione dell'art. 249 n. 1 CO. In assenza di una qualsiasi critica ricorsuale contro la motivazione con cui la Corte cantonale nega che nella fattispecie siano dati i presupposti di cui all'art. 249 n. 2 CO, non occorre esaminare se tale argomentazione sia conforme al diritto federale.
4.
Giusta l'art. 249 n. 1 CO sussiste la possibilità di revocare una donazione già eseguita quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata. Il tenore di tale norma corrisponde - volutamente (NEDIM PETER VOGT, Commento basilese, Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 8 ad art. 249 CO) - a quello del motivo di diseredazione di cui all'art. 477 n. 1 CC. I principi giurisprudenziali relativi a tale norma sono di conseguenza applicabili mutatis mutandis (DTF 113 II 252 consid. 4a pag. 256). Ciò significa che - come in materia di diseredazione - la gravità del reato viene valutata in base a criteri del diritto civile: in questo ambito è decisivo che esso turbi le relazioni fra le parti (DTF 76 II 265 consid. 3; SANDRA MAISSEN, Der Schenkungsvertrag im schweizerischem Recht, 1996, n. 394; BALTHASAR BESSENICH, Commento basilese, Zivilgesetzbuch II, 3a ed. 2007, n. 6 ad art. 477 CC). Giova inoltre rilevare, sempre per quanto attiene alla nozione di grave reato, che pure il - nuovo - diritto del divorzio contiene nell'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC una disposizione di tenore analogo a quella in discussione, che permette di rifiutare o ridurre un contributo alimentare.
4.1 Dopo aver espresso dubbi sull'adempimento degli elementi costitutivi dei reati ipotizzabili (denuncia mendace, calunnia e diffamazione), la Corte cantonale ha considerato che anche qualora l'appellante avesse commesso dei reati, la loro gravità sarebbe già attenuata dal fatto che ella aveva agito perché preoccupata della salute del padre. I Giudici cantonali hanno poi indicato che, essendo gli atti rimproverati alla figlia dei delitti e non dei crimini, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare e il Pretore valutare se essi fossero di una gravità tale da giustificare la revoca delle donazioni, ciò che invece è stato omesso. Essi hanno infine osservato che manca pure un qualsiasi riferimento agli effetti del comportamento della convenuta sui rapporti - già da anni gravemente incrinati - fra le parti.
4.2 La ricorrente sostiene invece che in concreto la figlia avrebbe commesso almeno un reato penale nei suoi confronti. Ella afferma poi che l'esistenza di un grave conflitto fra le parti dovrebbe semmai costituire un indizio per la volontà di nuocere della figlia e contesta che l'effettivo influsso dell'atto penale sulle relazioni fra le parti possa costituire un criterio per la valutazione della gravità del reato. Richiama l'autonomia delle parti e assevera che con il contratto di donazione viene creato un rapporto di gratitudine e sarebbe semmai spettato alla figlia provare l'assenza di un'incidenza nei rapporti fra le parti del reato imputatole. Ritiene che il criterio in discussione, adottato dalla Corte cantonale, permetterebbe ogni sorta di comportamento abusivo, atteso che basterebbe che il donatario comprometta prima della commissione del reato le relazioni con il donante al fine di impedire la revoca della donazione.
4.3 Per quanto attiene all'argomentazione principale contenuta nel gravame secondo cui - in sostanza - per revocare una donazione basterebbe l'esistenza di un reato commesso dal donatario nei confronti del donante, giova rilevare che la ricorrente dimentica che la legge subordina tale sanzione all'attuazione di un grave reato e che gli atti di rilevanza penale di cui ella si prevale in concreto non sono dei crimini, ma dei delitti che non possono essere automaticamente considerati gravi. A tal proposito si può infatti ricordare che, in una sentenza (5C.232/2004 del 10 febbraio 2005 consid. 2, in FamPra.ch 2005 pag. 357) emanata in applicazione dell'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC, il Tribunale federale ha ad esempio considerato che le ingiurie e le minacce di morte proferite dalla moglie nei confronti del marito non erano un reato grave ai sensi dell'appena menzionata norma. Nella valutazione dei singoli elementi per determinare se si tratta di un reato grave, il Tribunale federale lascia al giudice cantonale un'ampia latitudine di apprezzamento e interviene unicamente quando l'autorità inferiore ha chiaramente abusato del suo potere di apprezzamento (DTF 106 III 304 consid. 3b).
Nella fattispecie la Corte di appello non ha violato la legge per aver ritenuto che in ogni caso, anche qualora fossero dati gli estremi per imputare alla qui opponente un comportamento penalmente rilevante, alla luce delle concrete circostanze il reato eventualmente commesso non potrebbe essere considerato grave ai sensi dell'art. 249 n. 1 CO. Ciò emerge infatti già dal movente dell'opponente (preoccupazioni sullo stato di salute del padre), nonché dalla circostanza che nemmeno la ricorrente sostiene che le incrinate relazioni con la figlia siano ulteriormente peggiorate in seguito al comportamento rimproverato. Del resto, ricordato che i rapporti fra le parti erano incontestatamente da anni pessimi ed altamente conflittuali, non si vede né la ricorrente spiega come ella possa ritenere che la gratitudine della figlia invocata nel ricorso per le donazioni ricevute 20 risp. 17 anni prima ancora sussisteva e poteva venir vanificata dai fatti oggetto della presente sentenza.
Infine, non soccorre la ricorrente nemmeno il richiamo all'autonomia delle parti, atteso che il donatario non può liberamente revocare la donazione, ma tale atto è subordinato a precise condizioni, la cui realizzazione dev'essere allegata e provata dalla parte che se ne prevale (art. 8 CC; cfr. DTF 106 III 304 consid. 3e).
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 giugno 2011
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Klett Piatti