Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_401/2011 {T 0/2}
Sentenza del 9 giugno 2011
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
S._________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 aprile 2011.
Visto:
il ricorso del 23 maggio 2011 (timbro postale) contro il giudizio 14 aprile 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assistenza sociale,
lo scritto del 24 maggio 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
la mancata reazione del ricorrente a questo invito,
considerando:
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che l'insorgente ha dato prova di capire la lingua del giudizio impugnato - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che esso non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
che infatti il ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso,
che egli non cita alcuna norma legale ritenuta violata, limitandosi in sostanza a contestare genericamente la pronuncia di primo grado,
che non si può d'altra parte rimproverare al giudice di prime cure di avere interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,
che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 9 giugno 2011
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Ursprung Schäuble