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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_367/2011
Sentenza del 10 giugno 2011
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Residenza governativa, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
Giudice delle misure coercitive del Cantone Ticino, 6901 Lugano.
Oggetto
proroga della carcerazione amministrativa,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 marzo 2011
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
considerando:
che il 29 marzo 2011 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile (per non produzione della decisione querelata nonché mancata traduzione in lingua italiana) il gravame esperito da A.________, cittadino russo, contro la decisione di proroga della carcerazione amministrativa di 3 mesi pronunciata dal Giudice delle misure coercitive il 24 febbraio 2011;
che il 6 maggio 2011 l'interessato ha inviato al Tribunale federale uno scritto redatto in lingua russa, di cui è stata ordinata la traduzione d'ufficio in lingua italiana, la quale è pervenuta a questa Corte entro i termini stabiliti;
che, con decreto presidenziale del 19 maggio 2011, le autorità interessate sono state invitate ad esprimersi sul ricorso, segnatamente sulla pretesa violazione dei diritti di parte fatta valere dall'insorgente;
che con osservazioni del 23 maggio 2011 il Giudice delle misure coercitive ha negato ogni addebito, mentre la Sezione della popolazione e l'Ufficio federale della migrazione non si sono espressi entro il termine assegnato;
che, con risposta del 30 maggio 2011 il Tribunale cantonale amministrativo ha, tra l'altro, informato questa Corte che il 24 maggio precedente il ricorrente era stato rimpatriato e consegnato alle autorità russe;
che, da quanto precede, è pacifico che il ricorso è divenuto privo d'oggetto, rispettivamente privo d'interesse giuridico per le parti;
che il Presidente della Corte adita decide quale Giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF);
che, viste le particolari circostanze del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
decreta:
1.
Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa 2C_367/2011 è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Giudice delle misure coercitive e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 10 giugno 2011
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Zünd Ieronimo Perroud